Come ottenere il CIR in Veneto per affitti brevi e locazioni turistiche

Carolina Nicosia Carolina Nicosia
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Giugno 12, 2025
Acquisizione Codice Identificativo Regionale Come ottenere il CIR in Veneto per affitti brevi e locazioni turistiche

Come abbiamo già trattato nel nostro articolo “CIR (Codice Identificativo Regionale): cosa fare per ottenerlo”, in questo articolo approfondiremo la procedura per ottenere il codice CIR prevista dalla regione Veneto e vedremo quali sono gli adempimenti per gli host.

Il CIR è un codice alfanumerico che costituisce un obbligo per gli affitti brevi in quasi tutte le regioni italiane, per l’identificazione delle strutture ricettive e delle locazioni ad uso turistico, sia che le attività abbiano forma imprenditoriale o meno.
Per la regione Veneto il CIR è obbligatorio per gli affitti brevi e le locazioni turistiche superiori a 30 giorni, tramite apposita piattaforma informatica dei flussi turistici istituita dalla regione. Nel corso della procedura, come vedremo, si richiede di specificare qualora si tratti di locazione turistica o non turistica. Infine, il codice CIR sarà assegnato tramite piattaforma Ross1000.

Creare una locazione

Per creare una locazione e ottenere il CIR regione Veneto, bisogna accedere al seguente link: https://flussituristici.regione.veneto.it/locazioni, dove sarà richiesta la propria mail per accedere:

procedura CIR Veneto

Dopo aver inserito la mail, cliccare su “Invia link”.

Dopodiché si riceverà un link nella casella di posta elettronica indicata, e cliccando su questo si aprirà il modulo locazioni da compilare:

CIR Veneto email

Sezione Locatore

In questa sezione bisogna inserire i dati anagrafici del locatore (i dati contrassegnati con asterisco sono obbligatori); al termine, cliccare su “Salva” e successivamente su “Avanti”.

cir veneto dati locatore

Sezione Alloggi

In questa sezione, scegliere il tipo di apertura, compilare le informazioni sulla locazione, cliccare su “Salva” e al termine su “Avanti”.

cir veneto alloggi

Si fa distinzione tra locazione di alloggi turistici e non turistici:

cir veneto alloggi turistici e non turistici

Sezione Lista

In questa sezione è indicato l’elenco delle locazioni inserite:

cir veneto lista alloggi

Sezione Allegati

Per allegare copia del documento di identità cliccare su “Clicca per selezionarli”, scegliendo i file dal proprio pc; dopo averli caricati, cliccare su “Avanti“:

cir veneto documenti

Accettare le condizioni della normativa sulla privacy, fare clic su “Salva” e dopo su “Avanti”:

cir veneto procedura

Inserimento di più alloggi

Bisogna notare che si aprirà una pagina di riepilogo: prima di inviare i dati, se si desidera inserire un altro alloggio, bisogna cliccare su “Aggiungi” e seguire la procedura fino al salvataggio:

cir veneto alloggi multipli

Infine, se non si hanno più locazioni da inserire, inviare i dati facendo clic sul pulsante “Invia”:

cir veneto riepilogo procedura

Se i dati sono stati caricati correttamente si aprirà un avviso di avvenuta comunicazione all’ufficio regionale competente con la dicitura: “Gentile struttura la sua comunicazione è stata inviata all’ufficio competente. Riceverà una mail quando sarà approvata. In caso di impresa il modulo va necessariamente inviato tramite sportello Suap del Comune dove ha sede l’alloggio”.

cir veneto riepilogo procedura conferma

Sezione Stampe

In questa sezione è possibile visualizzare o stampare il file contenente le informazioni sul locatore e sulle locazioni inserite:

cir veneto stampe

Esito

Al termine, l’Ente potrà convalidare o respingere la registrazione. A seguito dell’invio telematico e della ricezione della mail di conferma di convalida dell’anagrafica, il locatore in forma imprenditoriale deve stampare la comunicazione di locazione e trasmetterla al SUAP del Comune veneto di competenza per i successivi adempimenti (obbligo non previsto invece per il locatore in forma non imprenditoriale, il quale invece non è tenuto ad ulteriori azioni).

In caso di convalida, entro 15 giorni dalla registrazione, viene trasmesso il link per l’accesso a Ross1000 tramite SPID, al fine della successiva determinazione dell’username della struttura (composto da un codice alfanumerico di cui le prime 2 lettere ne indicano la provincia) e del CIR regione Veneto

email acquisizione cir veneto

e successivamente bisognerà accedere con MyID:

Login Ross 1000

In caso di rigetto, l’ente regionale trasmetterà una mail contenente le relative motivazioni e sarà possibile presentare una nuova comunicazione di locazione

Successivamente alla suddetta comunicazione di locazione turistica, il locatore accede alla procedura ROSS 1000 solo tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ai  sensi del D.L. n. 76/2020, per comunicare alla Regione sia eventuali variazioni dei dati della  comunicazione, sia, periodicamente, i dati statistici degli alloggiati

A ciascun alloggio registrato in anagrafe è assegnato automaticamente un unico codice identificativo dalla procedura telematica, e sarà possibile visualizzare solo i codici identificativi dei propri alloggi dati in locazione.
Per le locazioni registrate all’interno della procedura ROSS 1000 a partire dal 1 dicembre 2021,

il nuovo codice è costituito dal codice ISTAT del comune ove è ubicato l’alloggio, dalla tipologia di struttura che nel caso di locazione turistica viene indicato con codice comunale, LOC e un numero progressivo


Invece, per tutte le locazioni già registrate con la vecchia procedura, resta valido il codice precedentemente assegnato costituito dalla lettera M, dal codice ISTAT del comune ove è ubicato l’alloggio e un numero progressivo.

Comunicazione della variazione dei dati

Per comunicare alla Regione e al Comune la variazione dei dati relativi al numero di camere o di posti letto nell’alloggio, bisogna inviare una comunicazione alla Regione tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica turismo@pec.regione.veneto.it indicando la tipologia di variazione, l’indirizzo ed il codice identificativo dell’alloggio, allegando copia della carta di identità in corso di validità.
Tale disposizione opera in via transitoria, in attesa dell’aggiornamento della procedura ROSS 1000

Per comunicare alla Regione e al Comune la variazione dei periodi di apertura bisogna accedere alla procedura ROSS 1000 solo tramite SPID, CIE o CNS.

Normativa

Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11

– l’art. 32Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” obbliga tutte le strutture ricettive turistiche, ovvero quelle che forniscono al turista alloggio temporaneo e servizi durante il soggiorno del cliente dietro corrispettivo, a classificarsi come strutture alberghiere, all’aperto, complementari o in ambienti naturali.

– L’art. 27 disciplina le cinque strutture ricettive complementari:

a) gli alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto;

b) le case vacanze, che sono composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo entrambi di uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto;

c) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi;

d) i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell’ambito di ricorrenti periodi stagionali, non costituiscono attività d’impresa;

e) i rifugi alpini, che sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l’alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti. I rifugi alpini, esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, dispongono, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l’intero arco della giornata.

La piattaforma informatica ROSS1000 assegna un CIR anche alle strutture ricettive ma esse rimangono esonerate dal relativo obbligo di esposizione, in quanto la norma regionale veneta pone l’obbligo alle sole locazioni turistiche. Sono esonerate dall’obbligo anche le sedi congressuali e le locazione adibite all’ospitalità diffusa

– L’art. 27 bis della medesima legge regionale disciplina, invece, gli obblighi di comunicazione dei dati alla Regione per i titolari degli alloggi turistici, laddove, a differenza delle precedenti tipologie di strutture ricettive, non è prevista la prestazione di servizi e non vi è la classificazione regionale degli alloggi.

– L’art. 13 prevede il codice identificativo regionale (CIR) per tutte le suddette strutture ricettive, ricevuto dalla Regione, al fine di consentire ai titolari di comunicare per via telematica alla Regione i relativi dati di interesse statistico e turistico.

Regolamento regionale n. 2/2019 e s.m.i.

Tale regolamento disciplina, particolarmente agli articoli 8 e 9, la modalità di rilascio, di esposizione e di operatività del codice identificativo regionale del CIR della struttura:

  • su un’apposita targa affissa in modo ben visibile all’esterno dell’alloggio;
  • presso le piattaforme digitali o sui siti online di prenotazione ricettiva.

Se ubicata in un edificio condominiale, la targa deve essere affissa sia all’ingresso esterno dell’edificio o sulla pulsantiera del citofono, che sulla porta di ingresso dell’alloggio. Il formato deve essere rettangolare e misurare 10 cm di lunghezza per 3 cm di altezza, preferibilmente di colore bianco.

Nella porzione superiore, la targa deve recare la dicitura “LOCAZIONE TURISTICA” e in quella inferiore indicare il CIR dell’alloggio, con lettere e numeri ben leggibili a caratteri maiuscoli, di colore nero.

Deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 31 marzo 2015

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR n. 40 del 24 aprile 2015), integrata con il Decreto del direttore della sezione Turismo n. 36 del 14 luglio 2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR n. 73 del 24 luglio 2015) e s.m.i., nella quale sono individuati i requisiti di classificazione delle strutture ricettive complementari di cui all’art. 27 della legge regionale n. 11/2013.

Sanzioni in caso di mancata esposizione del CIR

Le sanzioni amministrative sono indicate nella legge regionale n. 11/2013 ed ammontano ai seguenti importi:

  • da 2.000,00 euro a 5.000,00 euro per la mancata indicazione del CIR sulle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva;
  • da 1.000,00 euro a 2.000,00 euro per la mancata esposizione del CIR all’esterno dell’alloggio.

Per un approfondimento su come evitare le sanzioni, rimandiamo alla lettura del nostro articolo CIR (Codice Identificativo Regionale): cosa fare per ottenerlo alla sezione dedicata Regione Veneto.

FAQ

Cos’è il CIR in Veneto e a cosa serve?

Il CIR è un codice alfanumerico che costituisce un obbligo per gli affitti brevi al fine dell’identificazione delle strutture ricettive e delle locazioni ad uso turistico, sia in forma imprenditoriale che non.

Chi deve richiedere il CIR nella Regione Veneto?

L’obbligo è a carico del locatore.

Come si ottiene il CIR per una locazione turistica in Veneto?

Si rimanda alla sezione dell’articolo Creare una locazione.

Serve il CIR anche per affitti inferiori a 30 giorni?

Sì, in quanto è previsto l’obbligo per gli affitti brevi (e dunque di durata inferiore a 30 giorni), oltre che per le locazioni turistiche superiori a 30 giorni.

Quali documenti servono per richiedere il CIR?

Si rimanda alla sezione dell’articolo Creare una locazione.

È possibile delegare per la richiesta?

Sì, è possibile delegare questo compito ad un’agenzia specializzata. Affidati a noi: sarà sufficiente trasmettere i documenti richiesti e attendere semplicemente il rilascio del CIR.

Dove si inserisce il CIR una volta ottenuto?

Su un’apposita targa affissa in modo ben visibile all’esterno dell’alloggio; se ubicato in un edificio condominiale, la targa deve essere affissa sia all’ingresso esterno dell’edificio o sulla pulsantiera del citofono, che sulla porta di ingresso dell’alloggio. Inoltre, va pubblicato presso le piattaforme digitali o sui siti online di prenotazione ricettiva.

Cosa succede se affitto senza CIR in Veneto?

Si rimanda alla sezione dell’articolo Sanzioni in caso di mancata esposizione del CIR.

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