Come abbiamo già trattato nel nostro articolo “CIR (Codice Identificativo Regionale): cosa fare per ottenerlo”, in questo articolo approfondiremo la procedura per ottenere il codice CIR prevista dalla regione Abruzzo e vedremo quali sono gli adempimenti per gli host.
Come già anticipato nel nostro articolo CIR (Codice Identificativo Nazionale): cosa fare per ottenerlo, la regione Abruzzo prevede, per la richiesta del CIR di una locazione ad uso turistico, la registrazione dell’alloggio nel Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo SITRA (Sistema informativo turistico della Regione Abruzzo), tramite apposita modulistica, con la quale è possibile registrare fino a quattro alloggi (la cui gestione si intende in forma non imprenditoriale), così come previsto dalla L.R. n. 10/2023, art. 60, comma 4. na volta trasmessa la documentazione via email all’indirizzo indicato nel modulo, le locazioni turistiche sono inserite nel Sistema SITRA tramite attribuzione del CIR e, ai sensi della legge regionale, non sono soggette a SCIA.
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche del CIR per la Regione Abruzzo, consigliamo la lettura del nostro articolo CIR (Codice Identificativo Nazionale): cosa fare per ottenerlo.
Per avviare la procedura ed effettuare la comunicazione della locazione turistica, bisogna scaricare il modello per la richiesta a questa pagina del Portale Regione Abruzzo per le locazioni turistiche e le strutture ricettive, scorrendo verso il basso alla voce “Allegati”:
Dopo aver scaricato il modello informativo per locazione turistica, bisognerà compilare la Sezione I con i dati del locatore (e non del locatore mandatario: questa sezione è riservata, ad esempio, ai property manager):
Sotto il paragrafo “Informa“, bisogna spuntare la casella “come locatore” e, rispettivamente, “avvio della locazione turistica” o “cessazione della locazione turistica“, in base alla propria esigenza; scorrere in fondo e apporre la propria firma accompagnata alla data:
Data e firma vanno apposti anche alla sezione “Informativa sul trattamento dei dati personali“:
Infine, bisogna compilare la scheda relativa agli immobili (fino a quattro) posto nella Sezione II, scheda di dettaglio dedicata al locatore (nuovamente, non al locatore mandatario):
Dopodiché, il modulo che è stato così compilato va trasmesso all’indirizzo di posta riportato nell’intestazione in alto a destra del modulo (dpa018@regione.abruzzo.it).
Il CIR Abruzzo è un codice univoco che coincide con il codice regione generato automaticamente dal sistema SITRA all’atto di inserimento della struttura nel sistema, costituito da codice alfanumerico composto da tredici caratteri, dei quali:
La regione Abruzzo identifica, come altre regioni (ad esempio il Piemonte), il CIR come Codice Identificativo di Riferimento; istituito originariamente con legge regionale 26 gennaio 1993 n. 11, successivamente la relativa modalità di acquisizione è stata chiarita da un’apposita deliberazione della giunta regionale, la DGR 25 maggio 2020 n. 281, con la quale si definisce anche la struttura alfanumerica del codice CIR. Infine, con la recente legge regionale 14 febbraio 2023 n. 10, e particolarmente all’art. 69, è stata ribadita la sua applicazione per tutte le tipologie di strutture ricettive, comprese le locazioni turistiche inferiori e superiori a 30 giorni per motivi anche non turistici (cd. affitti brevi).
Pertanto, l’obbligo di esposizione del CIR riguarda:
L’obbligo di esposizione del CIR attiene tutte le attività di commercializzazione, pubblicizzazione e promozione, sia su materiale cartaceo che digitale, che svolte tramite altri mezzi.
L’art. 119, comma 3, della Legge Regionale 10/2023 (così come anche la circolare prot. r.a. 0169007/20 del 4 giugno 2020) prevede sanzioni amministrative pecuniarie per un importo compreso tra 500,00 e 2.500,00 euro per mancata, errata o ingannevole esposizione del codice CIR.
Il CIR in Abruzzo indica il Codice Identificativo di Riferimento ed è obbligatorio per tutte le tipologie di strutture ricettive.
Si rimanda alla sezione dell’articolo Procedura.
Bisogna allegare copia del documento di identità, oltre al modulo illustrato nella sezione dell’articolo Procedura. Inoltre, è consigliabile accertarsi che l’immobile sia in possesso del certificato di abitabilità o della SCA (Segnalazione Certificata per l’Agibilità).
Si rimanda alla sezione dell’articolo Procedura.
Sì, in quanto l’obbligo di esposizione del CIR attiene tutte le attività di commercializzazione, pubblicizzazione e promozione, sia su materiale cartaceo che digitale, che svolte tramite altri mezzi.
Si rimanda alla sezione dell’articolo Sanzioni.
Sono tenuti ad acquisire il codice CIR i titolari delle strutture ricettive, i locatori degli alloggi ad uso turistico e le agenzie di intermediazione immobiliare ovvero i portali turistici OTA.
Una volta trasmessa la modulistica, è necessario attendere il rilascio del CIR che solitamente avviene entro un paio di settimane.
Sì, è obbligatorio anche in questo caso.
Sì, tramite delega.
La Scia è una Segnalazione Certificata di Inizio Attività che va presentata al comune da parte di chi avvia una struttura ricettiva (non per le locazioni turistiche). Il CIR è il codice regionale il cui possesso è obbligatorio per tutte le strutture ricettive (comprese le locazioni turistiche).
L’esposizione del codice CIR è sempre obbligatoria sugli annunci o in attività di pubblicizzazione su altri canali del proprio immobile.
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