Come ottenere il CIR in Sicilia per affitti brevi e locazioni turistiche

Daniele Valvo Daniele Valvo
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Settembre 4, 2025

In questo articolo approfondiremo la procedura per ottenere il codice CIR di un alloggio ubicato in Sicilia e vedremo quali sono gli adempimenti per gli host.

Indice degli argomenti nascondi

La procedura per richiedere il CIR di una locazione breve o di una locazione turistica superiore a 30 giorni prevede:

  • la registrazione dell’alloggio presso il comune di ubicazione cioè l’inizio dell’attività, detta anche CIA;
  • l’apertura di un account presso la piattaforma Turist@t, nell’apposita sezione alloggi ad uso turistico/affitti brevi.

La CIA (Comunicazione di Inizio Attività) va presentata per ciascuna unità abitativa identificata da un solo subalterno catastale e deve contenere le informazioni presenti nel modello “Allegato B” del Decreto Assessoriale 2104 del 25 giugno 2025, che dà attuazione alla Legge Regionale n. 6/2025. Alcuni comuni richiedono di compilare ed inviare direttamente l’allegato B mentre altri predispongono apposite modulistiche ad hoc. Per questo motivo è consigliabile richiedere al comune l’esatta procedura da utilizzare, anche perché alcuni di essi richiedono la trasmissione della modulistica via PEC mentre altri l’utilizzo del portale web Impresa in un Giorno.

Procedura tramite Impresa in un Giorno

Dopo l’accesso al portale attraverso SPID o CIE (carta d’identità elettronica abilitata) è necessario compilare il modello online e firmare digitalmente (in formato P7M) i documenti generati al termine della compilazione. I file digitali dovranno poi essere caricati sul portale per la trasmissione al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). Di seguito l’iter da seguire passo passo.

Home page impresa in un giorno

Una volta effettuato l’accesso sul sito https://www.impresainungiorno.gov.it/home bisogna ricercare il comune di ubicazione dell’alloggio.

Impresa in un giorno - comune di Santa Ninfa
Impresa in un giorno - pagina compilazione pratica

Per compilare una nuova pratica sarò necessario inserire una breve descrizione e confermare.

Selezionare la tipologia di attività, in questo caso Alloggio per uso turistico.

Impresa in un giorno - scelta tipologia ricettiva
Impresa in un giorno - scelta alloggio ad uso turistico

Successivamente selezionare la voce corrispondente all’avvio dell’attività, quindi Comunicazione di offerta ospitalità.

Il sistema ha generato un modello da compilare in base alle selezioni effettuate finora dall’utente. È composto da varie sezioni con campi obbligatori contrassegnati in rosso. Ad ogni sezione completata regolarmente comparirà una spunta verde.

Impresa in un giorno - comunicazione di offerta di ospitalità

Sezione Dati Anagrafici

La prima sezione da compilare riguarda i dati anagrafici del richiedente, se si tratta di Persona Fisica o di una Ditta/Società/Impresa.

Impresa in un giorno - scheda anagrafica

Le sezioni successive riguardano il domicilio digitale ed elettronico presso cui il Comune potrebbe inviare comunicazioni riguardo la pratica, dichiarazioni di consapevolezza e sulla privacy, dati strettamente legati all’immobile. L’indirizzo pec è requisito essenziale da inserire alla voce Domicilio Elettronico, sarà anche richiesto per l’iscrizione sul portale dell’Osservatorio Turistico Regionale e obbligatorio come da recente Legge Regionale 06/2025. È bene notare che le sezioni potrebbero differire da Comune a Comune. Talvolta è richiesta una lista di dotazioni di cui è munito l’immobile ed il prezzo che si intende fissare per il “periodo di offerta prevalente dell’alloggio”.

Impresa in un giorno - sezioni successive

Pagamento oneri

Il sistema consente la consultazione del tariffario relativo agli oneri connessi alle pratiche e la possibilità di effettuare il pagamento in modalità telematica, qualora il Comune applicasse dei diritti di segreteria/istruttoria. L’utente dovrà quindi procedere al pagamento con le modalità previste ed allegare alla pratica la relativa ricevuta.

Per i Comuni che non hanno inserito un tariffario e/o attivato i servizi di pagamento on line, è a carico dell’utente reperire informazioni in merito ad eventuali oneri connessi alla pratica.

Non è escluso che i Comuni possano inviare una comunicazione per richiedere il pagamento dei diritti anche successivamente all’inoltro della pratica.

Impresa in un giorno - oneri connessi alla pratica

Sezione Allega Documenti

L’ultima macro sezione è dedicata agli allegati. Anche in questo caso la richiesta dei documenti obbligatori è a discrezione del Comune, il quale, in casi rari, potrebbe richiedere integrazioni entro 30 giorni, anche successivi all’inoltro della pratica, pena l’annullamento della stessa. 

Gli allegati obbligatori da caricare in genere riguardano: la planimetria dell’immobile, esclusivamente in formato P7M, le perizie di asseveramento degli impianti, il certificato di agibilità o S.C.A. (Segnalazione Certificata per l’Agibilità), il documento di identità del titolare dell’immobile. Dall’entrata in vigore del D.A. 2104 del 25/06/2025 dovrebbe essere obbligatorio allegare anche l’APE (Attestazione Prestazione Energetica) e il Regolamento Condominiale, nel caso l’immobile si trovi in condominio.

Impresa in un giorno - sezione allegati

Firma Pratica

Al termine, nella sezione denominata “Firma”, il sistema eroga due documenti di riepilogo. Anche in questo caso occorre firmare digitalmente e caricare in formato P7M un file per volta.

Impresa in un giorno - sezione-firma

Dopo il caricamento sarà possibile trasmettere la domanda al SUAP. Effettuato l’invio si riceverà via pec la ricevuta di invio della pratica ed il numero di protocollo, che ci consentirà di proseguire con la registrazione dell’alloggio sul portale regionale.

Impresa in un giorno - inoltro pratica

Procedura sull’Osservatorio Turistico Regionale

A seguito della registrazione dell’alloggio al Comune, si dovrà aprire un account per locazioni brevi sul portale Turist@t inserendo le informazioni richieste. Il primo step prevede la scelta del tipo di attività che si intende registrare per la richiesta dell’Account. Nel nostro caso prenderemo come riferimento la richiesta da utente Privato.

Osservatorio turistico - richiedi un account

La prima pagina è dedicata ai dati del titolare dell’immobile ed alla validazione dell’indirizzo email che servirà ad accedere al portale Turist@t una volta creato il profilo. Dopo l’inserimento del proprio indirizzo email e del richiesto codice Captcha, il sistema invia in tempo reale un’email con un codice numerico da inserire poi nel campo Codice Verifica.

Osservatorio turistico - compilazione anagrafica richiedente

 

Osservatorio turistico - validazione indirizzo email

Lo step successivo riguarda l’inserimento dei dati dell’immobile, cioè l’indirizzo, la denominazione, la data di avvio dell’attività, la localizzazione GPS, i dati catastali, il numero delle camere e dei posti letto, l’indirizzo pec/email del gestore, i suoi dati di contatto ed il numero e la data di protocollo della CIA presentata al Comune.

Osservatorio turistico - anagrafica struttura

Nell’ultimo passaggio si dovrà scaricare il modulo precompilato generato dal sistema, datarlo e firmarlo, e caricarlo nell’apposito “campo obbligatorio“. E’ obbligatorio altresì allegare un valido documento di identità ed inserire il proprio codice fiscale.

Attivazione Account

Successivamente all’invio della richiesta, si riceverà un’email dall’Osservatorio Turistico Regionale nella quale si richiede di impostare una password per l’attivazione dell’account.

Osservatorio turistico - Attivazione account

Assegnazione del codice CIR

Dopo quest’ultimo passaggio si potrà richiedere l’assegnazione del codice CIR: sarà necessario accedere al portale tramite SPID (o CIE) oppure inserendo, nel campo username, il proprio Codice fiscale o l’indirizzo email e, nel campo password, quella precedentemente scelta. Occorre poi cliccare sulla voce del menù laterale Dettagli Struttura ed infine sul pulsante blu Richiedi Cir. L’assegnazione del CIR avviene generalmente entro pochi giorni dalla richiesta.

Osservatorio turistico - richiesta codice CIR

Adempimenti obbligatori

Una volta acquisito CIR, i titolari degli alloggi ad uso turistico così come quelli delle strutture ricettive dovranno effettuare, sempre su Turist@t, le comunicazioni a fini statistici delle presenze turistiche giornaliere, anche in assenza di ospiti, di arrivi o di partenze e comunicare gli eventuali periodi di chiusura temporanea.

Il decreto assesoriale che istituisce il CIR descrive chiaramente all’art. 7 chi sono i soggetti obbligati ad esporre il CIR e dove esso va indicato.

Hanno l’obbligo di esporre il CIR:

  • i titolari delle strutture ricettive;
  • i locatori di alloggi ad uso turistico;
  • i soggetti che svolgono l’attività di intermediazione immobiliare;
  • i soggetti che gestiscono portali telematici o siti web.

Il codice CIR deve essere esposto nelle comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione, sia che avvenga con scritti, stampati, supporti digitali, via web o con qualsiasi altro mezzo utilizzato. Si possono quindi includere:

  • i cartelli affittasi che vengono affissi alle pareti esterne degli alloggi;
  • tutte le attività di comunicazione anche via internet, inclusi i social media come facebook e siti di promozione, pubblicizzazione e prenotazione come booking e Airbnb.

Il CIR deve essere riportato  in maniera ben visibile e chiara accanto alla denominazione dell’alloggio, utilizzando lo stesso carattere e la stessa grandezza. Per la mancata indicazione del CIR e la violazione delle altre disposizioni previste dal decreto assessoriale sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 5000, maggiorate del doppio in caso di reiterazione della violazione. 

Il decreto precisa che gli enti incaricati al controllo amministrativo e all’irrogazione delle sanzioni sono i Comuni ed i proventi delle sanzioni confluiscono nelle casse comunali.

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FAQ

Con il decreto attuativo 2104 del 25 giugno 2025, cosa cambia rispetto a quanto la regione Sicilia ha previsto con la legge regionale 6/2025 ed il precedente decreto assessoriale 1783 del 27 luglio che istituiva il CIR?

Il decreto attuativo non prevede cambiamenti sulle procedure di acquisizione del CIR ma completa un passaggio iniziato dalla precedente legge regionale 6/2025. All’art. 35 comma 8 detta legge riporta infatti chiaramente che con decreto da emanarsi entro 90 giorni sono stabiliti i requisiti minimi obbligatori per l’attività di locazione turistica. 

L’adeguamento ai requisiti previsti dell’allegato A del decreto attuativo 2104 riguarda soltanto le locazioni brevi oppure anche le locazioni turistiche superiori a 30 giorni?

La legge regionale n. 6/2025 ha definito all’art. 35 le “locazioni turistiche” quali le “brevi locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo o parti di esse…per un periodo pari o inferiore a 30 giorni con lo stesso cliente”. L’allegato A del successivo decreto di attuazione n. 2104/2025 ha ridefinito al punto 17) le “locazioni turistiche” quali “le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo o parti di esse…all’interno delle quali è offerto soggiorno ai clienti…ad integrazione dell’offerta turistica regionale…”. La mancanza di una “durata” in tale nuova definizione fa desumere che anche le locazioni turistiche superiori a 30 giorni, così come le locazioni brevi (cioè quelle che la L. 6/25 definisce “locazioni turistiche”) dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2026 ai requisiti previsti dall’allegato A. Questa inclusione degli “affitti turistici lunghi” si desume anche dalla lettura del preambolo, dove viene richiamata la disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi… di cui all’art. 13 ter del D.L. 145/23. Sembra quindi palese l’intenzione di voler disciplinare entrambe le tipologie.

La comunicazione dei flussi turistici tramite il sistema Turist@t riguarda soltanto le locazioni brevi oppure anche le locazioni turistiche superiori a 30 giorni?

L’art. 14 del decreto descrive chiaramente che la comunicazione dei flussi turistici riguarda sia le locazioni brevi (cioè le “locazioni turistiche” incluse nelle “strutture turistico ricettive” di cui all’art. 3 della L.R. 6/2025) che le “locazioni per finalità turistiche”, cioè le locazioni turistiche superiori a 30 giorni. Quindi entrambe. 

Il decreto prevede che la comunicazione di inizio attività deve essere fatta secondo il modello contenuto nell’allegato B. Quindi per registrare una locazione devo compilare l’allegato B e presentarlo al comune?

No! Il decreto attuativo prevede che ogni comune deve adeguare la propria modulistica alle disposizioni previste dal decreto stesso. Questo significa che ogni comune predispone la modulistica necessaria per la registrazione degli alloggi (CIA) decidendo autonomamente se conformarsi parzialmente o totalmente al modello dell’allegato B.

A cosa serve quindi l’allegato B?

L’allegato B è un modello che deve essere trasmesso via PEC al Dipartimento del Turismo una volta che l’alloggio verrà adeguato a tutti i requisiti previsti dall’allegato A. Il termine entro cui adeguarsi ed inviare la pec è fissato al 30 giugno 2026.

Il decreto attuativo prevede che gli alloggi ad uso turistico devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dall’articolo 6 della L.R. 6/2025 cioè dei dispositivi per la rilevazione dei gas combustibili (rilevatori di gas) e del monossido di carbonio (rilevatori di fumo). E se l’alloggio che gestisco non ha cucina a gas ma ha la piastra a induzione?

La legge regionale fa riferimento alla legge nazionale cioè al D.L. 145/23. Questo significa che rimane valida quanto previsto dalla faq 4.3 del ministero del turismo e cioè che sono esonerati dalla obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.

Cosa significano le due voci “accessibilità e visitabilità” (D.M. 14 giugno 1989, n. 236) indicate nell’allegato B? Le locazioni turistiche e le locazioni brevi sono soggette ai requisiti di accessibilità previsti da questo decreto ministeriale?

Gli alloggi concessi in locazione breve o locazione turistica superiore a 30 giorni non sono soggetti agli obblighi di accessibilità si cui al D.M. 236/89. L’allegato A al punto 1.2 (pag. 12) pone questo obbligo solo a carico delle strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere. 

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