In questo articolo approfondiremo la procedura per ottenere il codice CIR di un alloggio ubicato in Sicilia e vedremo quali sono gli adempimenti per gli host.
La procedura per richiedere il CIR di una locazione breve o di una locazione turistica superiore a 30 giorni prevede:
La CIA (Comunicazione di Inizio Attività) va presentata per ciascuna unità abitativa identificata da un solo subalterno catastale e deve contenere le informazioni presenti nel modello “Allegato B” del Decreto Assessoriale 2104 del 25 giugno 2025, che dà attuazione alla Legge Regionale n. 6/2025. Alcuni comuni richiedono di compilare ed inviare direttamente l’allegato B mentre altri predispongono apposite modulistiche ad hoc. Per questo motivo è consigliabile richiedere al comune l’esatta procedura da utilizzare, anche perché alcuni di essi richiedono la trasmissione della modulistica via PEC mentre altri l’utilizzo del portale web Impresa in un Giorno.
Dopo l’accesso al portale attraverso SPID o CIE (carta d’identità elettronica abilitata) è necessario compilare il modello online e firmare digitalmente (in formato P7M) i documenti generati al termine della compilazione. I file digitali dovranno poi essere caricati sul portale per la trasmissione al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). Di seguito l’iter da seguire passo passo.
Una volta effettuato l’accesso sul sito https://www.impresainungiorno.gov.it/home bisogna ricercare il comune di ubicazione dell’alloggio.
Per compilare una nuova pratica sarò necessario inserire una breve descrizione e confermare.
Selezionare la tipologia di attività, in questo caso Alloggio per uso turistico.
Successivamente selezionare la voce corrispondente all’avvio dell’attività, quindi Comunicazione di offerta ospitalità.
Il sistema ha generato un modello da compilare in base alle selezioni effettuate finora dall’utente. È composto da varie sezioni con campi obbligatori contrassegnati in rosso. Ad ogni sezione completata regolarmente comparirà una spunta verde.
La prima sezione da compilare riguarda i dati anagrafici del richiedente, se si tratta di Persona Fisica o di una Ditta/Società/Impresa.
Le sezioni successive riguardano il domicilio digitale ed elettronico presso cui il Comune potrebbe inviare comunicazioni riguardo la pratica, dichiarazioni di consapevolezza e sulla privacy, dati strettamente legati all’immobile. L’indirizzo pec è requisito essenziale da inserire alla voce Domicilio Elettronico, sarà anche richiesto per l’iscrizione sul portale dell’Osservatorio Turistico Regionale e obbligatorio come da recente Legge Regionale 06/2025. È bene notare che le sezioni potrebbero differire da Comune a Comune. Talvolta è richiesta una lista di dotazioni di cui è munito l’immobile ed il prezzo che si intende fissare per il “periodo di offerta prevalente dell’alloggio”.
Il sistema consente la consultazione del tariffario relativo agli oneri connessi alle pratiche e la possibilità di effettuare il pagamento in modalità telematica, qualora il Comune applicasse dei diritti di segreteria/istruttoria. L’utente dovrà quindi procedere al pagamento con le modalità previste ed allegare alla pratica la relativa ricevuta.
Per i Comuni che non hanno inserito un tariffario e/o attivato i servizi di pagamento on line, è a carico dell’utente reperire informazioni in merito ad eventuali oneri connessi alla pratica.
Non è escluso che i Comuni possano inviare una comunicazione per richiedere il pagamento dei diritti anche successivamente all’inoltro della pratica.
L’ultima macro sezione è dedicata agli allegati. Anche in questo caso la richiesta dei documenti obbligatori è a discrezione del Comune, il quale, in casi rari, potrebbe richiedere integrazioni entro 30 giorni, anche successivi all’inoltro della pratica, pena l’annullamento della stessa.
Gli allegati obbligatori da caricare in genere riguardano: la planimetria dell’immobile, esclusivamente in formato P7M, le perizie di asseveramento degli impianti, il certificato di agibilità o S.C.A. (Segnalazione Certificata per l’Agibilità), il documento di identità del titolare dell’immobile. Dall’entrata in vigore del D.A. 2104 del 25/06/2025 dovrebbe essere obbligatorio allegare anche l’APE (Attestazione Prestazione Energetica) e il Regolamento Condominiale, nel caso l’immobile si trovi in condominio.
Al termine, nella sezione denominata “Firma”, il sistema eroga due documenti di riepilogo. Anche in questo caso occorre firmare digitalmente e caricare in formato P7M un file per volta.
Dopo il caricamento sarà possibile trasmettere la domanda al SUAP. Effettuato l’invio si riceverà via pec la ricevuta di invio della pratica ed il numero di protocollo, che ci consentirà di proseguire con la registrazione dell’alloggio sul portale regionale.
A seguito della registrazione dell’alloggio al Comune, si dovrà aprire un account per locazioni brevi sul portale Turist@t inserendo le informazioni richieste. Il primo step prevede la scelta del tipo di attività che si intende registrare per la richiesta dell’Account. Nel nostro caso prenderemo come riferimento la richiesta da utente Privato.
La prima pagina è dedicata ai dati del titolare dell’immobile ed alla validazione dell’indirizzo email che servirà ad accedere al portale Turist@t una volta creato il profilo. Dopo l’inserimento del proprio indirizzo email e del richiesto codice Captcha, il sistema invia in tempo reale un’email con un codice numerico da inserire poi nel campo Codice Verifica.
Lo step successivo riguarda l’inserimento dei dati dell’immobile, cioè l’indirizzo, la denominazione, la data di avvio dell’attività, la localizzazione GPS, i dati catastali, il numero delle camere e dei posti letto, l’indirizzo pec/email del gestore, i suoi dati di contatto ed il numero e la data di protocollo della CIA presentata al Comune.
Nell’ultimo passaggio si dovrà scaricare il modulo precompilato generato dal sistema, datarlo e firmarlo, e caricarlo nell’apposito “campo obbligatorio“. E’ obbligatorio altresì allegare un valido documento di identità ed inserire il proprio codice fiscale.
Successivamente all’invio della richiesta, si riceverà un’email dall’Osservatorio Turistico Regionale nella quale si richiede di impostare una password per l’attivazione dell’account.
Dopo quest’ultimo passaggio si potrà richiedere l’assegnazione del codice CIR: sarà necessario accedere al portale tramite SPID (o CIE) oppure inserendo, nel campo username, il proprio Codice fiscale o l’indirizzo email e, nel campo password, quella precedentemente scelta. Occorre poi cliccare sulla voce del menù laterale Dettagli Struttura ed infine sul pulsante blu Richiedi Cir. L’assegnazione del CIR avviene generalmente entro pochi giorni dalla richiesta.
Una volta acquisito CIR, i titolari degli alloggi ad uso turistico così come quelli delle strutture ricettive dovranno effettuare, sempre su Turist@t, le comunicazioni a fini statistici delle presenze turistiche giornaliere, anche in assenza di ospiti, di arrivi o di partenze e comunicare gli eventuali periodi di chiusura temporanea.
Il decreto assesoriale che istituisce il CIR descrive chiaramente all’art. 7 chi sono i soggetti obbligati ad esporre il CIR e dove esso va indicato.
Hanno l’obbligo di esporre il CIR:
Il codice CIR deve essere esposto nelle comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione, sia che avvenga con scritti, stampati, supporti digitali, via web o con qualsiasi altro mezzo utilizzato. Si possono quindi includere:
Il CIR deve essere riportato in maniera ben visibile e chiara accanto alla denominazione dell’alloggio, utilizzando lo stesso carattere e la stessa grandezza. Per la mancata indicazione del CIR e la violazione delle altre disposizioni previste dal decreto assessoriale sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 5000, maggiorate del doppio in caso di reiterazione della violazione.
Il decreto precisa che gli enti incaricati al controllo amministrativo e all’irrogazione delle sanzioni sono i Comuni ed i proventi delle sanzioni confluiscono nelle casse comunali.
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👉 Richiedi il servizio CIR SiciliaIl decreto attuativo non prevede cambiamenti sulle procedure di acquisizione del CIR ma completa un passaggio iniziato dalla precedente legge regionale 6/2025. All’art. 35 comma 8 detta legge riporta infatti chiaramente che con decreto da emanarsi entro 90 giorni sono stabiliti i requisiti minimi obbligatori per l’attività di locazione turistica.
La legge regionale n. 6/2025 ha definito all’art. 35 le “locazioni turistiche” quali le “brevi locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo o parti di esse…per un periodo pari o inferiore a 30 giorni con lo stesso cliente”. L’allegato A del successivo decreto di attuazione n. 2104/2025 ha ridefinito al punto 17) le “locazioni turistiche” quali “le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo o parti di esse…all’interno delle quali è offerto soggiorno ai clienti…ad integrazione dell’offerta turistica regionale…”. La mancanza di una “durata” in tale nuova definizione fa desumere che anche le locazioni turistiche superiori a 30 giorni, così come le locazioni brevi (cioè quelle che la L. 6/25 definisce “locazioni turistiche”) dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2026 ai requisiti previsti dall’allegato A. Questa inclusione degli “affitti turistici lunghi” si desume anche dalla lettura del preambolo, dove viene richiamata la disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi… di cui all’art. 13 ter del D.L. 145/23. Sembra quindi palese l’intenzione di voler disciplinare entrambe le tipologie.
L’art. 14 del decreto descrive chiaramente che la comunicazione dei flussi turistici riguarda sia le locazioni brevi (cioè le “locazioni turistiche” incluse nelle “strutture turistico ricettive” di cui all’art. 3 della L.R. 6/2025) che le “locazioni per finalità turistiche”, cioè le locazioni turistiche superiori a 30 giorni. Quindi entrambe.
No! Il decreto attuativo prevede che ogni comune deve adeguare la propria modulistica alle disposizioni previste dal decreto stesso. Questo significa che ogni comune predispone la modulistica necessaria per la registrazione degli alloggi (CIA) decidendo autonomamente se conformarsi parzialmente o totalmente al modello dell’allegato B.
L’allegato B è un modello che deve essere trasmesso via PEC al Dipartimento del Turismo una volta che l’alloggio verrà adeguato a tutti i requisiti previsti dall’allegato A. Il termine entro cui adeguarsi ed inviare la pec è fissato al 30 giugno 2026.
La legge regionale fa riferimento alla legge nazionale cioè al D.L. 145/23. Questo significa che rimane valida quanto previsto dalla faq 4.3 del ministero del turismo e cioè che sono esonerati dalla obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Gli alloggi concessi in locazione breve o locazione turistica superiore a 30 giorni non sono soggetti agli obblighi di accessibilità si cui al D.M. 236/89. L’allegato A al punto 1.2 (pag. 12) pone questo obbligo solo a carico delle strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere.
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