Aggiornamento Settembre 21, 2026
In questo articolo approfondiremo la procedura per ottenere il codice CIR prevista dalla regione Abruzzo e vedremo quali sono gli adempimenti per gli host.
Dal 5 maggio 2026 è cambiata la procedura per ottenere il CIR in Abruzzo per le locazioni turistiche.
La Regione Abruzzo ha infatti attivato una nuova procedura interamente telematica che permette di registrare direttamente l’immobile nel SITRA – Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo, realizzato sulla piattaforma ROSS1000, e ottenere automaticamente il Codice Identificativo di Riferimento (CIR).
Non è quindi più necessario utilizzare la precedente modulistica e trasmetterla via email alla Regione.
La procedura riguarda sia le locazioni turistiche non imprenditoriali sia quelle esercitate in forma imprenditoriale.
La principale differenza riguarda la SCIA: per le locazioni turistiche imprenditoriali è necessario presentare preventivamente la SCIA al SUAP del Comune competente e successivamente indicarne gli estremi durante la registrazione sul portale regionale.
Per le locazioni turistiche non imprenditoriali, invece, non è prevista la preventiva presentazione della SCIA al SUAP. Dal 2026 la gestione non imprenditoriale è consentita fino a un massimo di due appartamenti per ciascun locatore.
Per ottenere il CIR bisogna accedere al portale dedicato alle locazioni turistiche della Regione Abruzzo:
Portale ROSS1000 – Locazioni turistiche Abruzzo
L’accesso alla procedura avviene mediante identità digitale.

Una volta effettuato l’accesso, si apre la sezione dedicata al locatore.
1. Inserimento dei dati del locatore
Il primo passaggio consiste nell’inserimento dei dati anagrafici del locatore, tra cui nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e dati relativi alla residenza.
Nella stessa sezione devono essere indicati anche i recapiti del locatore, tra cui indirizzo email e numero di cellulare.
Il portale richiede inoltre di specificare la tipologia del dichiarante: Persona Fisica o persona Giuridica.
Completata questa prima fase è possibile procedere con l’inserimento della nuova locazione.


2. Inserimento dei dati della locazione turistica
Nella schermata “Nuova locazione” devono essere inseriti i principali dati identificativi e le caratteristiche dell’alloggio.
Tra le informazioni richieste troviamo:
– denominazione della locazione;
– provincia e Comune;
– indirizzo, numero civico ed eventuale interno;
– numero complessivo delle camere;
– numero dei posti letto;
– eventuali posti letto temporanei;
– numero dei bagni.
Durante la registrazione è necessario specificare anche il titolo in base al quale il locatore dispone dell’immobile.
Il portale prevede attualmente tre possibilità:
– proprietà;
– locazione;
– sub-concessione.
Occorrerà quindi selezionare la voce corrispondente alla propria situazione.
Nel caso in cui la locazione turistica venga esercitata in forma imprenditoriale, prima di procedere alla registrazione sul SITRA è necessario presentare la SCIA al SUAP del Comune nel quale è ubicato l’immobile. La stessa schermata di registrazione prevede infatti due specifici campi nei quali indicare numero di protocollo della SCIA e data di protocollo della SCIA.
Una volta completato correttamente l’inserimento dei dati richiesti, cliccare su “Registra“.


Nella fase successiva occorre leggere e confermare di aver letto l’Informativa Privacy e, se richiesto, allegare il proprio documento d’identità.
Il richiedente riceverà così una email contenente il Codice Identificativo di Riferimento CIR.
Una volta ottenuto il codice regionale sarà necessario richiedere anche il CIN – Codice Identificativo Nazionale attraverso la BDSR – Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo.
Restano inoltre gli ulteriori adempimenti previsti per le locazioni turistiche, tra cui la registrazione per la comunicazione degli ospiti alla Questura tramite Alloggiati Web, la trasmissione dei flussi turistici, sempre tramite Ross1000, e, nei Comuni nei quali è prevista, la gestione dell’imposta di soggiorno.
Il CIR Abruzzo è un codice univoco che coincide con il codice regione generato automaticamente dal sistema SITRA all’atto di inserimento della struttura nel sistema, costituito da codice alfanumerico composto da tredici caratteri, dei quali:
La regione Abruzzo identifica, come altre regioni (ad esempio il Piemonte), il CIR come Codice Identificativo di Riferimento; istituito originariamente con legge regionale 26 gennaio 1993 n. 11, successivamente la relativa modalità di acquisizione è stata chiarita da un’apposita deliberazione della giunta regionale, la DGR 25 maggio 2020 n. 281, con la quale si definisce anche la struttura alfanumerica del codice CIR. Infine, con la recente legge regionale 14 febbraio 2023 n. 10, e particolarmente all’art. 69, è stata ribadita la sua applicazione per tutte le tipologie di strutture ricettive, comprese le locazioni turistiche inferiori e superiori a 30 giorni per motivi anche non turistici (cd. affitti brevi).
Pertanto, l’obbligo di esposizione del CIR riguarda:
L’obbligo di esposizione del CIR attiene tutte le attività di commercializzazione, pubblicizzazione e promozione, sia su materiale cartaceo che digitale, che svolte tramite altri mezzi.
L’art. 119, comma 3, della Legge Regionale 10/2023 (così come anche la circolare prot. r.a. 0169007/20 del 4 giugno 2020) prevede sanzioni amministrative pecuniarie per un importo compreso tra 500,00 e 2.500,00 euro per mancata, errata o ingannevole esposizione del codice CIR.
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👉 Richiedi il servizio CIR AbruzzoIl CIR in Abruzzo indica il Codice Identificativo di Riferimento ed è obbligatorio per tutte le tipologie di strutture ricettive.
Si rimanda alla sezione dell’articolo Procedura.
Bisogna allegare copia del documento di identità. Inoltre, è consigliabile accertarsi che l’immobile sia in possesso del certificato di abitabilità o della SCA (Segnalazione Certificata per l’Agibilità).
Si rimanda alla sezione dell’articolo Procedura.
Sì, in quanto l’obbligo di esposizione del CIR attiene tutte le attività di commercializzazione, pubblicizzazione e promozione, sia su materiale cartaceo che digitale, che svolte tramite altri mezzi.
Si rimanda alla sezione dell’articolo Sanzioni.
Sono tenuti ad acquisire il codice CIR i titolari delle strutture ricettive ed i locatori degli alloggi ad uso turistico.
Con la nuova procedura, il rilascio del CIR è immediato.
Sì, è obbligatorio anche in questo caso.
Dipende dalla modalità di esercizio. Per la locazione turistica non imprenditoriale non è richiesta la SCIA. Per la locazione turistica imprenditoriale, invece, la SCIA deve essere preventivamente presentata al SUAP del Comune competente e i relativi estremi devono essere inseriti nella procedura regionale.
L’esposizione del codice CIR è sempre obbligatoria sugli annunci o in attività di pubblicizzazione su altri canali del proprio immobile.
Dal 2026 la gestione non imprenditoriale è consentita fino a un massimo di due appartamenti per ciascun locatore. Dal terzo immobile opera la presunzione di imprenditorialità prevista dalla normativa nazionale.
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