Un focus in chiave pratica e di consultazione immediata sulle caratteristiche della TARI in relazione agli immobili concessi in locazione breve e a quelli affittati per finalità turistiche.
La TARI (acronimo di “Tassa Rifiuti”) è il tributo che i Comuni destinano al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; essa si basa sul presupposto che chi possiede o detiene, qualsiasi titolo, locali o aree scoperte sia in quanto tale suscettibile di produrre tali rifiuti. Pertanto, il calcolo della tariffa da applicare varia in base al numero degli occupanti; è composta da una parte variabile, determinata da quest’ultimo, e da una parte fissa, ottenuta moltiplicando la tariffa fissa per la superficie tassata.
In questo articolo analizzeremo le caratteristiche di tale tributo in relazione agli immobili affittati in locazione breve e per finalità turistiche, in merito ai quali possono sorgere dubbi per quanto riguarda il corretto inquadramento tariffario della TARI applicabile.
Spesso, infatti, i regolamenti comunali stabiliscono distinzioni rilevanti in merito agli importi dovuti a titolo di TARI, a seconda che l’immobile sia utilizzato per finalità turistiche o meno; in questo caso, per il Comune, l’immobile potrebbe risultare quale utenza non domestica ai fini TARI, comportando l’applicazione di una tariffa più onerosa (talora prescindendo dall’eventuale esercizio in forma imprenditoriale della locazione).
La TARI è stata istituita con l’articolo 1, commi 641 – 668 e 686, della Legge di Stabilità 2014, n. 147/2013, in sostituzione della precedente TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) che, a sua volta, aveva sostituito la TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) e la TARSU (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani).
All’art. 641 leggiamo che, alla base di tale imposta:
il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
L’obbligo di pagare la TARI spetta al proprietario dell’immobile o all’inquilino in base alla durata della locazione. Infatti, l’art. 1, comma 643, della Legge di Stabilità 2014 stabilisce che:
Pertanto, con riferimento al contratto di locazione breve di cui all’articolo 4, D.L. 50/2017, la TARI deve essere pagata esclusivamente dal proprietario dell’immobile, trattandosi di locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, anche in caso di esercizio in forma non imprenditoriale.
Il proprietario potrà recuperare le spese sostenute per il saldo della TARI, includendo l’importo nella quantificazione del canone di locazione dovuto per la locazione breve o turistica
La normativa non fornisce alcuna indicazione in merito alla definizione del soggetto attivo, ovvero il creditore dell’imposta, cioè l’ente titolare del diritto di pretendere la prestazione impositiva; dal contesto normativo emerge che si tratta del Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile assoggettabile al tributo.
Pertanto, è di fondamentale importanza individuare il regolamento comunale TARI applicabile con le relative tariffe approvate dal Comune e commisurate ad anno solare in base a determinati parametri (considerati anche i criteri fissati dal D.P.R. n. 158/1999)
In conclusione, è fortemente consigliabile leggere con attenzione le disposizioni del regolamento TARI applicabile, in quanto il Comune potrebbe stabilire tariffe più gravose per le attività di locazione breve o turistica e/o attività di ricettività extralberghiera non in forma d’impresa.
L’art. 1, comma 659 della Legge di Stabilità 2014, stabilisce che:
il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti
In merito al corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, al comma 656 leggiamo che è possibile ottenere uno sconto fino all’80% sulla TARI:
La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente
Mentre, laddove è assente il servizio di raccolta, al comma 657 si stabilisce che è possibile ottenere uno sconto fino al 40%:
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita
Inoltre, come chiarisce il Ministero delle Finanze:
le utenze che si trovano fuori dal centro abitato hanno diritto ad una riduzione sulla parte fissa della tariffa in misura pari al 50% se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 500 metri
Inoltre, nel prosieguo, è stabilito che:
Utenze non domestiche non stabilmente attive. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 30%
Ogni Comune stabilisce l’entità dell’importo da versare e le relative scadenze; inoltre, possono variare in base alla regione anche le modalità di pagamento, tra i quali vi sono:
Per il pagamento dell’importo della TARI tramite modello F24, utilizzato per vari pagamenti come appunto tasse e imposte, occorre inserire il codice tributo 3944 nella “SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”. Il pagamento può essere effettuato anche online, in tre modalità differenti:
Per il pagamento online del modello F24 bisogna indicare:
Laddove non si provveda al pagamento della TARI, o questo avviene in ritardo, ne può derivare l’erogazione di diverse sanzioni, in base alla ipotesi che seguono.
In questo caso, le sanzioni corrispondono al 30% dell’importo dovuto, salvo ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare spontaneamente la propria situazione fiscale così da ottenere una riduzione, se il pagamento avviene:
In questo caso le conseguenze si aggravano in quanto il comune provvede ad attivare le procedure di recupero crediti, fino al pignoramento e, nel caso di importo superiore a 30.000 €, è possibile che scatti anche la denuncia penale.
Sì, anche in caso di contratto di locazione turistica di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno solare e di esercizio in forma non imprenditoriale.
Per contratti di durata inferiore a 6 mesi l’obbligo del pagamento spetta al proprietario di casa; per i contratti di durata superiore a 6 mesi, invece, è a carico dell’inquilino.
Si rimanda alla sezione dell’articolo Agevolazioni.
Per il calcolo dell’importo della TARI non rileva se la casa è affittata per brevi periodi o se ci vive il proprietario, ma l’elemento che conta è la presenza di qualcuno che vi risieda e che produca dei rifiuti. Tuttavia, in presenza di un bed and breakfast, è probabile che il comune imponga la cosiddetta TARI speciale relativamente alla porzione dell’immobile riservata agli ospiti: stando a quanto afferma il comune di Bologna (in conformità all’art.13 della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004 dell’Emilia Romagna), “l’esercizio saltuario di alloggio e somministrazione della prima colazione nell’abitazione di residenza o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti (…)”, il proprietario sarebbe tenuto a comunicare l’attività di bed and breakfast e specificare se si tratta di una nuova attività o di una variazione rispetto a una precedente abitazione civile, in modo da ricevere una tariffa come classe di attività 6 (la stessa degli hotel) per la parte di casa utilizzata come bed and breakfast.
Le sanzioni non cambiano in base alla durata del contratto di affitto; si rimanda alla sezione dell’articolo Sanzioni.
Vi è la concreta possibilità che il Comune stabilisca tariffe più onerose per gli immobili destinati ad attività di locazione breve o turistica e/o attività di ricettività extralberghiera non in forma d’impresa; pertanto, si raccomanda di leggere con attenzione le previsioni del regolamento comunale TARI e le relative tariffe di volta in volta approvate dal Comune.
La TARI cambia in relazione all’immobile a cui si riferisce e da comune a comune. Pertanto si consiglia di informarsi direttamente presso il comune presso il quale è ubicato l’immobile in merito alla tassa rifiuti per appartamento in affitto breve.
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