Aggiornamento Gennaio 21, 2026
L’imposta di soggiorno è uno degli adempimenti che più spesso genera dubbi nella gestione degli affitti brevi. Questo perché non si applica in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ma dipende dai regolamenti adottati dai singoli Comuni che possono prevedere modalità, scadenze ed esenzioni differenti.
Nella pratica, l’imposta è dovuta dall’ospite, ma la responsabilità della gestione (dalla riscossione al versamento, fino alle dichiarazioni periodiche e annuali) ricade sul gestore dell’alloggio. Anche quando l’imposta viene riscossa da una piattaforma di prenotazione online, come Airbnb o Booking, gli obblighi dichiarativi previsti dal Comune restano generalmente in capo all’host, salvo diverse disposizioni del regolamento comunale.
Un’ulteriore fonte di incertezza riguarda i casi in cui non vi siano ospiti o l’importo dell’imposta risulti pari a zero. In molti Comuni, infatti, l’assenza di incassi non comporta automaticamente l’assenza di obblighi, rendendo necessario presentare comunque le dichiarazioni previste.
Per questo motivo, oltre alla disciplina generale, è fondamentale comprendere come il proprio Comune gestisce concretamente l’imposta di soggiorno, attraverso portali dedicati, modulistica e prassi operative che incidono direttamente sulla corretta gestione dell’attività.
L’imposta di soggiorno è un tributo locale istituito dai Comuni per finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione del patrimonio culturale e servizi pubblici connessi all’accoglienza. Non si tratta quindi di un’imposta applicata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ma di un prelievo disciplinato da regolamenti comunali, che possono prevedere importi, modalità di applicazione ed esenzioni differenti.
Nella pratica, lo stesso prelievo può essere indicato con denominazioni diverse a seconda del Comune: oltre a “tassa di soggiorno” si trovano spesso i termini “imposta di soggiorno” o “contributo di soggiorno”. Al di là del nome utilizzato, si tratta di un tributo locale disciplinato dal regolamento comunale, con importi e regole che possono variare da territorio a territorio.
Nel contesto degli affitti brevi, l’imposta di soggiorno è dovuta dall’ospite che pernotta nella struttura, mentre il gestore dell’alloggio è tenuto a curarne la riscossione, il versamento e gli adempimenti dichiarativi previsti dal Comune. Questo schema resta valido indipendentemente dalla forma di gestione adottata e dal canale di prenotazione utilizzato.
A partire dal 2017, il legislatore ha chiarito che anche le locazioni brevi rientrano tra le fattispecie per le quali i Comuni possono applicare l’imposta di soggiorno. L’articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha infatti esteso espressamente l’ambito di applicazione del tributo anche agli affitti brevi, equiparandoli, ai fini dell’imposta di soggiorno, alle altre forme di ospitalità turistica.
La possibilità per i Comuni di istituire l’imposta di soggiorno trova fondamento nell’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, che consente agli enti locali di applicare il tributo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale. Ogni Comune, attraverso il proprio regolamento, stabilisce quindi l’importo dell’imposta, il numero massimo di notti assoggettabili, le eventuali esenzioni e le modalità operative di gestione.
Proprio per questa forte componente locale, è importante evitare generalizzazioni: a fronte di un quadro normativo nazionale di riferimento, la concreta applicazione dell’imposta di soggiorno dipende sempre dalle disposizioni adottate dal singolo Comune, che rappresentano il vero punto di riferimento per la corretta gestione dell’adempimento.
Il calcolo dell’imposta di soggiorno non segue una regola unica valida per tutti i Comuni, ma dipende esclusivamente da quanto stabilito dal regolamento comunale applicabile. Ogni Comune determina in autonomia l’importo dell’imposta, i criteri di applicazione, il numero massimo di notti assoggettabili e le eventuali esenzioni o riduzioni.
Nella maggior parte dei casi, l’imposta di soggiorno viene calcolata applicando una tariffa per persona e per notte, moltiplicata per il numero di pernottamenti soggetti a imposta. Tuttavia, i regolamenti comunali possono prevedere limiti massimi di applicazione, come un numero massimo di notti consecutive o complessive oltre le quali l’imposta non è più dovuta.
Alcuni Comuni modulano l’importo dell’imposta in base alla tipologia di alloggio o alla classificazione attribuita alla struttura, mentre altri adottano criteri differenti, ad esempio legati alla durata del soggiorno o alla stagione. Per questo motivo, esempi e importi validi in una determinata città non possono essere automaticamente estesi ad altri territori.
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda le esenzioni, che possono includere, a titolo esemplificativo, minori, accompagnatori di persone con disabilità, soggetti che soggiornano per motivi di lavoro o per periodi prolungati. Anche in questo caso, le condizioni di applicazione e la documentazione richiesta variano da Comune a Comune e devono essere verificate nel regolamento locale.
In presenza di portali comunali dedicati alla gestione dell’imposta di soggiorno, il calcolo viene spesso effettuato automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal gestore. Ciò non esonera, tuttavia, dalla necessità di verificare la correttezza dei conteggi, soprattutto in presenza di esenzioni, soggiorni a cavallo tra più periodi o situazioni particolari disciplinate dal regolamento comunale.
Le modalità e i tempi di pagamento dell’imposta di soggiorno sono stabiliti dal regolamento del singolo Comune e possono variare in modo significativo da un territorio all’altro. In linea generale, l’imposta è dovuta in relazione ai pernottamenti effettuati dall’ospite e deve essere riversata al Comune secondo le scadenze previste.
Nella prassi operativa, l’imposta di soggiorno viene spesso richiesta all’ospite in occasione del soggiorno, separatamente rispetto al corrispettivo dell’alloggio. Questa distinzione è importante, perché consente di chiarire che l’imposta di soggiorno è un tributo comunale e non un importo trattenuto dal gestore a titolo di compenso.
Quando la prenotazione avviene tramite piattaforme di prenotazione online, le modalità di riscossione possono cambiare. In alcuni Comuni, infatti, le OTA provvedono direttamente a riscuotere l’imposta di soggiorno per conto dell’ente e a riversarla nelle casse comunali. In altri casi, invece, la riscossione resta in capo al gestore, che dovrà richiedere l’imposta all’ospite secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
Indipendentemente da chi effettua materialmente la riscossione, è importante chiarire un aspetto operativo spesso sottovalutato. Molti host, infatti, incassano l’imposta di soggiorno al momento del check-in, rilasciando contestualmente la ricevuta all’ospite. Si tratta di una prassi diffusa, ma sconsigliata, perché può generare complicazioni evitabili.
Nel caso in cui l’ospite lasci l’alloggio prima del termine previsto, il gestore è costretto a ricalcolare l’imposta effettivamente dovuta, procedere a un rimborso parziale o totale e, in alcuni casi, annullare o rettificare la ricevuta già emessa. Operazioni che possono risultare particolarmente macchinose, soprattutto nei Comuni che utilizzano portali dedicati o sistemi di rendicontazione strutturati.
Per evitare queste criticità, la prassi più corretta è quella di richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno al momento del check-out, quando il numero effettivo di pernottamenti è definitivo. In questo modo si riduce il rischio di errori, rimborsi e rettifiche, semplificando la gestione sia per il gestore sia per l’ospite.
Resta inteso che, anche nei casi in cui l’imposta venga riscossa da una piattaforma OTA, il gestore deve comunque verificare il rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento comunale, incluse le dichiarazioni periodiche e annuali.
Nel caso in cui l’alloggio venga promosso attraverso piattaforme di prenotazione online (OTA) come Airbnb o Booking, la gestione dell’imposta di soggiorno può variare in base agli accordi stipulati tra il singolo Comune e la piattaforma stessa.
In alcuni Comuni, infatti, le OTA provvedono direttamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno al momento della prenotazione e al successivo versamento nelle casse comunali. Questa modalità, tuttavia, non è uniforme su tutto il territorio nazionale e dipende esclusivamente dalle scelte adottate a livello locale. È quindi sempre necessario verificare se il proprio Comune rientra tra quelli per i quali la piattaforma effettua effettivamente la riscossione automatica.
È importante chiarire che, anche quando l’imposta di soggiorno viene riscossa e versata da una piattaforma OTA, gli obblighi dichiarativi previsti dal regolamento comunale restano generalmente in capo al gestore dell’alloggio. In altre parole, l’intervento dell’OTA non comporta automaticamente l’esonero dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche o annuali richieste dal Comune.
Questo aspetto è spesso fonte di equivoci, poiché il gestore resta l’unico soggetto in grado di verificare l’effettivo arrivo dell’ospite, la durata del soggiorno e l’eventuale applicazione di esenzioni o riduzioni. Per questo motivo, anche in presenza di riscossione automatica da parte delle piattaforme, è fondamentale continuare a monitorare gli adempimenti richiesti dal proprio Comune e rispettarne puntualmente le scadenze.
Airbnb, nei propri articoli informativi dedicati alla gestione dell’imposta di soggiorno, spiega che, in presenza di un accordo con il Comune, la piattaforma può occuparsi della riscossione e del versamento dell’imposta.
In particolare, la piattaforma fornisce indicazioni operative in un articolo sulla riscossione e il pagamento dell’imposta di soggiorno e in una guida dedicata alla raccolta e al versamento dell’imposta di soggiorno in Italia.
È tuttavia importante ricordare che tali informazioni non sostituiscono né modificano gli obblighi previsti dai regolamenti comunali, che restano il riferimento principale per la corretta gestione degli adempimenti.
Nella gestione dell’imposta di soggiorno, il gestore dell’alloggio riveste un ruolo centrale. Pur essendo l’imposta dovuta dall’ospite, è infatti il gestore a farsi carico degli adempimenti previsti dal regolamento comunale, operando come soggetto incaricato della riscossione e del riversamento del tributo.
In concreto, al gestore compete il compito di verificare l’effettivo soggiorno degli ospiti, la durata della permanenza e l’eventuale applicazione di esenzioni o riduzioni previste dal Comune. Questo vale indipendentemente dal canale di prenotazione utilizzato e anche nei casi in cui l’imposta venga riscossa da una piattaforma OTA, come visto nei paragrafi precedenti.
Questo ruolo di controllo sull’effettiva presenza dell’ospite si riflette anche in altri adempimenti obbligatori a carico del gestore, come la comunicazione Alloggiati Web e gli adempimenti ISTAT.
Tra gli adempimenti più comuni richiesti ai gestori rientrano:
È importante sottolineare che, in molti Comuni, l’assenza di ospiti o l’assenza di importi da versare non comporta automaticamente l’esonero dagli obblighi dichiarativi. Anche in presenza di importi pari a zero, il regolamento comunale può prevedere l’obbligo di presentare comunque le dichiarazioni richieste, salvo diversa indicazione espressa.
Proprio per la varietà di prassi adottate a livello locale, è fondamentale fare sempre riferimento al regolamento del Comune di pertinenza e alle istruzioni operative fornite dall’ente, evitando di basarsi su indicazioni generiche o su prassi valide per altri territori.
Uno dei dubbi più frequenti nella gestione dell’imposta di soggiorno riguarda i soggiorni che si estendono su due trimestri o anni solari, ad esempio dal 25 dicembre al 10 gennaio dell’anno successivo. In questi casi, è normale chiedersi come debbano essere attribuite correttamente le notti ai fini delle dichiarazioni periodiche e annuali.
Nella maggior parte dei Comuni che dispongono di un portale dedicato alla gestione dell’imposta di soggiorno, l’attribuzione delle notti avviene in modo automatico. Inserendo correttamente i dati del soggiorno e rilasciando la ricevuta all’ospite tramite il portale comunale, il sistema suddivide in autonomia le notti di competenza dell’anno/trimestre “vecchio” e quelle dell’anno/trimestre “nuovo”, facendo confluire i dati nelle rispettive dichiarazioni periodiche.
Tuttavia, non tutti i portali comunali funzionano allo stesso modo. In alcuni casi, soprattutto nei sistemi più datati, l’attribuzione automatica non è prevista o presenta delle anomalie, con il risultato che le notti vengono imputate interamente a un solo periodo d’imposta. In queste situazioni, è necessario intervenire manualmente sulla dichiarazione periodica per correggere i dati e allineare correttamente le presenze ai due anni/trimestri di riferimento.
Esistono poi Comuni che, pur avendo istituito l’imposta di soggiorno, non mettono a disposizione un portale online per la sua gestione. In questi casi, le dichiarazioni devono essere compilate e trasmesse manualmente, seguendo le modalità indicate dall’ente, con una maggiore attenzione nella ripartizione delle notti quando il soggiorno si estende su due trimestri o anni.
Un’ulteriore situazione da considerare si verifica quando, all’interno di un soggiorno a cavallo tra due anni/trimestri, vengono già raggiunti nell’anno precedente i giorni minimi di permanenza per i quali l’imposta è dovuta secondo il regolamento comunale. In tal caso, la dichiarazione relativa all’anno/trimestre “vecchio” dovrà comunque includere i giorni di soggiorno rilevanti, anche se la partenza dell’ospite avviene nell’anno/trimestre successivo.
Può accadere che un ospite, al momento del check-in, si rifiuti di pagare l’imposta di soggiorno sostenendo di aver già soggiornato, nei giorni precedenti, in un’altra struttura dello stesso Comune e di aver quindi già raggiunto il numero massimo di notti assoggettate a imposta previsto dal regolamento comunale.
In questi casi è importante sapere che l’esenzione legata al raggiungimento del numero massimo di notti non è automatica e non può essere applicata sulla base di una semplice dichiarazione verbale dell’ospite. Il gestore è infatti tenuto a documentare correttamente la situazione secondo le modalità previste dal Comune.
In molti Comuni è previsto uno specifico modulo di omesso versamento o di dichiarazione sostitutiva, che l’ospite deve compilare e sottoscrivere, attestando di aver già assolto l’imposta di soggiorno per il periodo massimo consentito presso altre strutture ricettive dello stesso Comune. Tale modulo consente al gestore di giustificare l’assenza dell’incasso in sede di controllo.
A titolo di esempio, il Comune di San Vito Lo Capo prevede espressamente un modulo di omesso versamento per i casi in cui l’ospite non sia tenuto al pagamento dell’imposta. In assenza di modulistica pubblicata sul sito istituzionale, è comunque consigliabile richiedere indicazioni direttamente al Comune, preferibilmente tramite email o PEC, per sapere come gestire correttamente queste situazioni.
In mancanza di documentazione adeguata, il rischio è che l’importo non riscosso venga comunque contestato al gestore, il quale resta responsabile degli adempimenti connessi all’imposta di soggiorno anche nei casi di rifiuto del pagamento da parte dell’ospite.
Una volta chiarito quando e come l’imposta di soggiorno è dovuta, è utile riepilogare l’iter operativo che il gestore deve seguire per adempiere correttamente agli obblighi previsti dal regolamento comunale. Le modalità possono variare da Comune a Comune, ma la sequenza delle attività è generalmente riconducibile ai passaggi che seguono.
Dopo aver completato le registrazioni necessarie per l’avvio dell’attività, il gestore deve risultare accreditato al portale comunale dedicato alla gestione dell’imposta di soggiorno, ottenendo le relative credenziali. Questo passaggio è propedeutico a tutti gli adempimenti successivi, dalla comunicazione delle presenze fino alle dichiarazioni periodiche.
È importante precisare che le modalità di accreditamento non sono uniformi su tutto il territorio nazionale. In alcuni Comuni, l’abilitazione al portale dell’imposta di soggiorno avviene d’ufficio, contestualmente alla presentazione della CIA/SCIA o alla comunicazione di avvio dell’attività. In altri casi, invece, è necessario contattare direttamente l’ufficio comunale competente, spesso denominato “Ufficio imposta di soggiorno”, per richiedere la modulistica e seguire la procedura indicata dall’ente per l’ottenimento delle credenziali.
Per questo motivo, è sempre consigliabile verificare fin da subito quali siano le modalità operative previste dal proprio Comune, evitando di dare per scontato che l’accesso al portale avvenga automaticamente.
All’arrivo dell’ospite, il gestore è tenuto a inserire sul portale comunale i dati relativi al soggiorno, indicando il numero di pernottamenti, gli estremi dell’ospite e l’eventuale presenza di esenzioni o riduzioni previste dal regolamento comunale.
Sulla base dei dati inseriti, il sistema effettua il calcolo dell’imposta dovuta e, nella maggior parte dei casi, consente di generare una ricevuta da rilasciare all’ospite.
Con cadenza stabilita dal Comune (mensile, bimestrale, trimestrale o diversa), il gestore deve trasmettere la dichiarazione periodica riepilogativa e procedere al versamento dell’imposta incassata.
Nei Comuni dotati di portale, le dichiarazioni periodiche vengono spesso generate automaticamente sulla base delle presenze inserite. È comunque responsabilità del gestore verificarne la correttezza prima dell’invio.
È importante ricordare che, anche in caso di struttura rimasta vuota o di importi pari a zero, il regolamento comunale può prevedere l’obbligo di presentare comunque la dichiarazione periodica.
Entro il termine previsto (generalmente il 30 gennaio dell’anno successivo), il gestore è tenuto a presentare il Modello ministeriale 21, che riepiloga la gestione dell’imposta di soggiorno relativa all’anno precedente. In questo contesto, il gestore opera in qualità di agente contabile ed è soggetto ai controlli della Corte dei Conti.
È tuttavia importante precisare che non tutti i Comuni richiedono più la presentazione del Modello 21. In alcune realtà, come ad esempio Roma e Torino, tale adempimento è stato abolito. In questi casi, resta comunque fermo l’obbligo di trasmettere la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Proprio per la presenza di discipline comunali differenti, è fondamentale verificare sempre le indicazioni fornite dal proprio Comune, evitando di basarsi su prassi valide per altri territori.
L’argomento è approfondito in modo dettagliato nell’articolo dedicato alla dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, in cui vengono chiarite le differenze tra Modello 21 e comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nonché i casi in cui ciascun adempimento è richiesto.
Entro il 30 giugno, è inoltre prevista la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati riepilogativi relativi all’imposta di soggiorno dell’anno precedente. Per questo adempimento, che ha rilevanza fiscale, è generalmente consigliabile confrontarsi con il proprio commercialista o con un CAF.
I regolamenti comunali che disciplinano l’imposta di soggiorno prevedono, nella maggior parte dei casi, specifiche ipotesi di esenzione o di riduzione dal pagamento del tributo. È però fondamentale chiarire che non esiste un elenco unico e valido a livello nazionale, poiché ogni Comune stabilisce in autonomia quali categorie di ospiti possono beneficiare di agevolazioni e a quali condizioni.
In linea generale, le esenzioni e le riduzioni possono riguardare determinate tipologie di ospiti o specifiche situazioni di soggiorno. A titolo puramente esemplificativo, alcuni Comuni prevedono agevolazioni per i minori, per le persone con disabilità e i loro accompagnatori, per chi soggiorna per motivi di lavoro, studio o salute, oppure per chi supera un determinato numero di pernottamenti consecutivi o complessivi. Tuttavia, le categorie effettivamente esentate, i limiti applicabili e la documentazione richiesta variano sensibilmente da Comune a Comune.
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il fatto che le esenzioni non sono automatiche. Nella maggior parte dei casi, il gestore è tenuto a verificare che sussistano i presupposti previsti dal regolamento comunale e a raccogliere la documentazione necessaria, che può consistere in autodichiarazioni, attestazioni o moduli specifici messi a disposizione dal Comune.
Proprio per questo motivo, è importante evitare di applicare esenzioni o riduzioni sulla base di prassi informali o di esperienze maturate in altri territori. Il regolamento comunale e le istruzioni operative dell’ente restano sempre il riferimento principale per stabilire se e come l’imposta di soggiorno debba essere applicata in concreto.
La presenza di esenzioni o riduzioni dall’imposta di soggiorno non comporta automaticamente l’assenza di obblighi in capo al gestore. Anche quando l’imposta non è dovuta, in tutto o in parte, il gestore resta responsabile della corretta gestione amministrativa e dichiarativa secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
In particolare, l’eventuale esenzione dell’ospite dal pagamento dell’imposta non esonera il gestore dall’obbligo di registrare il soggiorno, indicare correttamente le presenze e segnalare l’applicazione dell’esenzione nelle modalità previste dal Comune. Nei Comuni dotati di portale dedicato, ciò avviene generalmente selezionando l’apposita causale o tipologia di esenzione; negli altri casi, può essere richiesta la compilazione di modulistica specifica o l’invio di comunicazioni agli uffici competenti.
Un errore frequente consiste nel ritenere che, in presenza di importi pari a zero, non sia necessario presentare le dichiarazioni periodiche o annuali. In realtà, in molti Comuni le dichiarazioni devono essere trasmesse anche in assenza di somme da versare, salvo che il regolamento comunale preveda espressamente un’esclusione. È quindi sempre necessario verificare se il Comune richiede la presentazione di dichiarazioni “a zero” e con quali modalità.
Le stesse considerazioni valgono nei casi di riduzione dell’imposta o di omesso versamento giustificato, come ad esempio quando l’ospite dichiara di aver già assolto l’imposta per il numero massimo di notti previsto nello stesso Comune. Anche in queste situazioni, il gestore deve conservare la documentazione richiesta e indicare correttamente la circostanza nelle dichiarazioni, al fine di evitare contestazioni in sede di controllo.
In definitiva, la corretta gestione delle esenzioni e delle riduzioni non si limita alla determinazione dell’importo da incassare, ma richiede un’attenta osservanza degli obblighi dichiarativi e documentali previsti a livello comunale. Il regolamento dell’ente e le istruzioni operative fornite dagli uffici competenti restano sempre il riferimento principale per operare in modo conforme.
Le modalità di gestione dell’imposta di soggiorno possono variare in modo significativo da un Comune all’altro, sia per quanto riguarda gli aspetti procedurali sia per gli strumenti messi a disposizione dei gestori.
Gli esempi riportati di seguito hanno valore esclusivamente illustrativo e servono a mostrare come l’imposta venga gestita concretamente in alcuni Comuni italiani. Le informazioni non hanno carattere generale e devono essere sempre verificate sul sito istituzionale del Comune di riferimento.
Imposta di soggiorno a Milano
Il portale di riferimento per il Comune di Milano è SoggiorniAmo. I gestori comunicano le presenze e trasmettono le dichiarazioni previste. Il sistema consente di gestire in modo strutturato gli adempimenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.
Come mostrato in foto, risulta abbastanza intuitivo creare una ricevuta. Bisogna inserire i dati anagrafici e selezionare la tipologia di ospite, se sono presenti esenzioni o, come nel caso indicato in foto, se l’imposta di soggiorno è riscossa da portali telematici come Airbnb (in questo caso quindi l’importo dovrà essere € 0,00). Inserendo le date di arrivo e partenza, la quantità di ospiti soggiornanti ed eventuali esenzioni, sarà il portale stesso a calcolare l’importo corretto ed erogare la ricevuta da trasmettere all’ospite. Le dichiarazioni vanno effettuate trimestralmente, oltre le due dichiarazioni annuali come visto nei paragrafi precedenti.

Sono tenuti a pagare l’imposta tutti i non residenti nel comune ad esclusione di:
Il portale comunale si chiama GECOS. Qui l’erogazione di una ricevuta è ancora più semplice rispetto a Milano, in quanto i campi da riempire sono visibilmente di meno. Le dichiarazioni periodiche sono anche qui trimestrali (entro ogni 15 del mese di Aprile, Luglio, Ottobre e Gennaio) oltre agli altri due adempimenti annuali obbligatori.

L’imposta di soggiorno è dovuta per i primi 10 pernottamenti continuativi a persona, indipendentemente dalla categoria della struttura. Rimangono esenti:
Il Comune di Palermo utilizza il portale comunale per la registrazione delle presenze e gli adempimenti trimestrali. Palermo prevede una soglia massima di 4 notti consecutive, oltre la quale l’imposta non è dovuta.

La presenza di una legenda riportante le esenzioni, rende questo portale particolarmente intuitivo. Le categorie esenti sono:

È opportuno segnalare che a partire dal 19 dicembre 2025 il portale comunale per la gestione dell’imposta di soggiorno non è più GEIS, ma PayTourist. Questo passaggio evidenzia come gli strumenti informatici utilizzati dai Comuni possano cambiare nel tempo, rendendo necessario verificare periodicamente le indicazioni operative fornite dall’ente.
Anche a Catania, come per Palermo, è previsto il pagamento dell’imposta per un tetto massimo di 4 pernottamenti continuativi. La misura d’imposta secondo i criteri di gradualità va da un minimo di €2,00 ad un massimo di € 5,00, e di € 2,00 per le locazioni turistiche.
Sono esenti dal pagamento del contributo:
Sono previste delle riduzioni del 50% dell’imposta per studenti in visita o scambi culturali e gruppi sportivi partecipanti a iniziative di carattere nazionale e regionale, previa attestazione rispettivamente da parte del Dirigente Scolastico o Ateneo e della Federazione Sportiva di appartenenza.
Anche se l’imposta di soggiorno è dovuta dall’ospite, la responsabilità della corretta gestione del tributo ricade sul gestore dell’alloggio. Spetta infatti a quest’ultimo occuparsi della riscossione, del versamento nelle casse comunali e della presentazione delle dichiarazioni previste dal regolamento del Comune.
Questo principio vale anche nei casi in cui il gestore si avvalga di piattaforme di prenotazione online che, in alcuni Comuni, effettuano la riscossione dell’imposta per conto dell’ente. L’eventuale intervento di soggetti terzi non elimina infatti la responsabilità del gestore, che resta l’unico in grado di verificare l’effettivo soggiorno dell’ospite, la durata della permanenza e la corretta applicazione dell’imposta.
In caso di omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, il gestore può essere assoggettato a sanzioni amministrative pecuniarie, la cui entità è generalmente parametrata all’importo dell’imposta dovuta. Analogamente, l’omesso, tardivo o parziale versamento dell’imposta di soggiorno comporta l’applicazione di sanzioni, con possibili riduzioni in caso di regolarizzazione spontanea entro determinati termini.
La disciplina sanzionatoria trova fondamento nella normativa generale in materia di tributi locali e può essere integrata dalle disposizioni contenute nei regolamenti comunali. Per questo motivo, è sempre fondamentale fare riferimento alle regole stabilite dal proprio Comune e rispettare le scadenze previste, anche nei casi in cui l’importo dovuto sia pari a zero.
In definitiva, una gestione ordinata e puntuale degli adempimenti legati all’imposta di soggiorno consente di prevenire contestazioni e sanzioni, evitando di intervenire solo a posteriori con procedure di regolarizzazione spesso più complesse e onerose.
La normativa prevede specifiche riduzioni delle sanzioni nei casi in cui il versamento dell’imposta di soggiorno venga effettuato con ritardo, ma entro determinati termini.
In particolare, se il versamento avviene entro novanta giorni dalla scadenza, la sanzione amministrativa è ridotta alla metà. Nel caso di un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ed è pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Queste riduzioni sono previste dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come aggiornato dall’articolo 5 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 1° settembre 2024, ferma restando l’applicazione delle disposizioni specifiche contenute nei regolamenti comunali.
Una corretta gestione degli adempimenti burocratici consente di prevenire errori, contestazioni e sanzioni legate all’imposta di soggiorno.
Le regole sull’imposta di soggiorno possono cambiare da Comune a Comune (e anche nel tempo). Per evitare informazioni “standard” che non valgono ovunque, raccogliamo casi reali.
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