In questo articolo approfondiremo la procedura per ottenere il codice
Il Codice Identificativo Regionale (CIR) è obbligatorio per pubblicizzare ogni tipologia di struttura ricettiva, compresi gli affitti brevi e le locazioni turistiche.
Si tratta di un codice alfanumerico univoco che identifica un singolo alloggio e va riportato negli annunci online (Airbnb, Booking, Vrbo, ecc.) ed in ogni attività promozionale.
Serve a garantire trasparenza verso gli ospiti, regolarità e conformità alle norme regionali e nazionali, oltre a fornire dati utili ai fini statistici e amministrativi (ISTAT).
Anche se alcune regioni hanno scelto una denominazione diversa da CIR, la sua funzione è sempre quella di identificare ufficialmente la struttura. Di seguito le regioni che hanno scelto un nome diverso da CIR:
Con l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), il CIR è requisito preliminare: senza CIR non è possibile completare la procedura nazionale per ottenere il CIN e pubblicizzare regolarmente gli annunci.
Se affitti un appartamento o una casa come locazione ad uso turistico (senza servizi tipici di una struttura ricettiva), non serve presentare la SCIA ma l’alloggio deve essere comunque registrato presso il comune o la regione competente. La procedura di registrazione (detta anche Comunicazione di Inizio Attività o CIA) può essere più o meno complessa in base alla procedura prevista dal comune e dalla documentazione da esso richiesta.
Il CIR (Codice Identificativo Regionale) identifica l’alloggio turistico secondo le regole della Regione. Va esposto negli annunci e all’esterno dell’alloggio per garantire trasparenza e tracciabilità.
Il CIR va richiesto da chi gestisce l’alloggio in forza di un valido titolo di possesso (proprietario, comproprietario, conduttore con facoltà di sublocazione, comodatario, ecc…)
Sì. Il CIR è necessario per poter richiedere il codice CIN, quest’ultimo obbligatorio anche per le locazioni turistiche superiori a 30 giorni (art. 13ter D.L. 145/23). Prima va richiesto il CIR regionale e solo dopo si potrà richiedere il CIN sulla piattaforma nazionale.
I tempi dipendono dal comune e dalla regione. A volte il CIR viene rilasciato all’istante ma di norma serve da qualche giorno a qualche settimana, in base anche alla completezza della documentazione.
I portali immobiliari (booking, Airbnb, ecc…) non consentono di pubblicare annunci privi di CIN. Inoltre, il D.L. 145/23 ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie da 800 a 8000 euro in caso di alloggi privi di CIN e da 500 e 5000 euro a chi non espone il CIN, oltre all’immediata rimozione dell’annuncio. Inoltre, le regioni prevedono ulteriori sanzioni in base a tipologie di violazioni più specifiche.
Oltre al CIR/CIN è anche necessario:
• aprire l’Account Alloggiati Web per comunicare i dati degli ospiti alla Questura;
• aprire la posizione per l’imposta di soggiorno (se istituita nel comune in cui si trova l’alloggio).
Noi possiamo assisterti nella configurazione completa e nei successivi adempimenti, comunicazioni ISTAT comprese.
Nelle regioni che non hanno mai istituito un Codice Identificativo Regionale è possibile richiedere direttamente il CIN nella piattaforma nazionale (BDSR). L’alloggio deve essere comunque registrato al comune/regione per poter adempiere agli obblighi ISTAT regionali. Altri esoneri dal CIR/CIN riguardano le locazioni pure (4+4 o 3+2) e le locazioni per finalità transitorie (studio, lavoro, studenti, ecc…).
Il rilascio del CIR in sé è gratuito ma in molti casi la documentazione da presentare può essere complessa e non facile da reperire (visure catastali, planimetrie, SCA, agibilità, ecc…). Inoltre, sempre più comuni richiedono dei diritti di segreteria/istruttoria.
No. Il CIR è univoco e viene rilasciato per singolo alloggio. Ogni immobile deve pertanto possedere il proprio CIR/CIN.
No! Puoi gestire senza partita iva fino a 4 alloggi in forma di locazione breve. Alcune regioni possono limitarla ad un numero di unità inferiori. In tal caso potresti valutare l’avvio di CAV o altre strutture ricettive in forma non imprenditoriale, fino al raggiungimento del numero massimo consentito dalle norme fiscali (4 alloggi).
Se la tua regione non ha mai istituito un proprio codice identificativo regionale, puoi richiedere direttamente il CIN sul portale BDSR. In ogni caso, sei prima obbligato a registrare l’alloggio presso il comune e la regione.
Se vuoi avviare una struttura ricettiva nella forma di Case e Appartamenti per Vacanze (CAV) o un Bed & Breakfast (B&B) in forma non imprenditoriale (senza partita IVA) è necessario presentare al comune una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). La SCIA dichiara ufficialmente l’inizio dell’attività e comprende dei documenti che attestano il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e di sicurezza dell’immobile. Alcuna documentazione (SCA, Relazione Tecnica Asseverata e Planimetria quotata riportante tutti gli arredi), va curata per legge da un tecnico (geometra, ingegnere o architetto) che dovrà accedere personalmente alla struttura per un sopralluogo. Solo dopo aver presentato la SCIA si potrà richiedere il CIR e successivamente in CIN.
Ci sono parecchie differenze di natura giuridica e fiscale, che possono cambiare da regione a regione. Di seguito, molto sinteticamente, quelle più note e comuni:
• Affitto Breve (o Locazione Breve LB): Alloggio in affitto per periodi sotto i 30 giorni (sia ad uso turistico che non), non serve SCIA ma CIA; può aprire tutto l’anno; servizi aggiuntivi non consentiti (es. cambio biancheria, fornitura pasti, ecc…) ma solo servizi accessori (una sola fornitura di biancheria, aria condizionata, ecc…);
• Locazione Turistica (LT): Alloggio in affitto per periodi oltre 30 giorni ad uso esclusivamente turistico. Per tutto il resto, come l’Affitto Breve di cui sopra;
• CAV (Case e Appartamenti per Vacanze): Struttura ricettiva classificata per ospitalità anche oltre 30 giorni, che rispetta standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie previste dalla regione. Nessuna fornitura di pasti. Se svolta in forma non imprenditoriale si deve osservare il periodo di chiusura temporanea previsto dalla regione;
• B&B (Bed And Breakfast): Struttura ricettiva classificata per ospitalità di anche oltre 30 giorni. Devono essere garantiti alcuni servizi come: colazione, pulizia quotidiana e biancheria. Se svolta in forma non imprenditoriale si deve osservare il periodo minimo di apertura e di chiusura previsto dalla regione.
Le strutture ricettive (CAV e B&B) hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti. In quasi tutte le regioni d’Italia gli Affitti Brevi e le Locazioni Turistiche sono esonerati da tale obbligo
La SCIA è composta da documentazione amministrativa (domanda di classificazione, dati anagrafici, ecc…) e documentazione di natura tecnica come SCA, Relazione Tecnica Asseverata, planimetria quotata con ubicazione degli arredi, documentazione antincendio, ecc… Questi documenti devono essere per legge redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto) a seguito di sopralluogo.
A te la scelta! Se hai già un tecnico di fiducia potremo metterci in contatto con lui per richiedergli soltanto la documentazione di sua competenza. A tutto il resto penseremo noi. Se invece non ce l’hai penseremo noi a trovarlo. In tal caso, ti faremo sapere i costi prima di iniziare.
I tempi dipendono dai tempi istruttori impiegati dal comune e dalla regione. Solitamente l’istruttoria si conclude entro 30 giorni, salvo integrazioni.
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