Una guida passo passo per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno: cos’è, chi è obbligato a presentarla, le tempistiche e le modalità di presentazione, con le relative sanzioni.
La dichiarazione annuale telematica dell’imposta di soggiorno è un adempimento obbligatorio per i titolari di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e i titolari di locazioni turistiche e brevi; contiene il riepilogo di tutti i movimenti registrati l’anno pregresso, come il numero di soggetti, pernottamenti, esenzioni, nonché tutte le informazioni utili all’assolvimento conforme agli obblighi relativi proprio alla rendicontazione dell’imposta di soggiorno.
Introdotta con il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, tale dichiarazione ha lo scopo di garantire la corretta registrazione dei soggiorni a fini turistici all’insegna della trasparenza. Pertanto, la sua rilevanza risiede nel fatto che, grazie a tale strumento, i Comuni sono agevolati nel monitoraggio e nella gestione delle risorse utilizzate per migliorare i servizi turistici locali, derivanti da tale imposta.
In base all’art. 180 comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), dunque, i gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione cumulativa dell’imposta di soggiorno relativa all’anno precedente, esclusivamente in modalità telematica dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID.
In mancanza di ospiti o di mancata riscossione dell’imposta di soggiorno durante l’anno, la dichiarazione va comunque presentata con importo pari a zero
Pertanto, entro il 30 giugno 2025 bisogna presentare la dichiarazione relativa al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2024.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito il modello da utilizzare ed altre precise istruzioni per la trasmissione della dichiarazione indicato dal D.M. 29 aprile 2022.
Come si legge in questo documento rilasciato dal MEF,
l’art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali
I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione sono:
i property manager che gestiscono pagamenti e gli host con prenotazioni dirette o Booking sono ancora obbligati a presentare la dichiarazione annuale imposta di soggiorno entro il 30 giugno
In questo documento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale, a partire dal 2022, vale anche per gli host che hanno una piattaforma OTA.
La dichiarazione deve essere inviata esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel quale è disponibile l’applicazione web per la Dichiarazione annuale imposta di soggiorno per l’anno d’imposta 2024.
Il modello di dichiarazione, approvato annualmente, richiede l’inserimento dei dati relativi ai pernottamenti, compresi gli importi riscossi come imposta di soggiorno. I gestori sono tenuti a verificare la conformità dei dati inseriti utilizzando il software di controllo disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Il sistema propone le seguenti opzioni: “Nuova dichiarazione”, “Dichiarazione Sostitutiva” o “Dichiarazione multipla”.
Dopodiché è necessario individuare il Comune (in particolare, “Comune”, “la sigla della Provincia” e “Codice catastale del Comune” devono essere sempre compilati, in caso contrario la dichiarazione non viene accettata e ne viene dato avviso all’utente) e la tipologia del dichiarante, tra cui:
Gestore della struttura ricettiva
Stando a quanto stabilito dal l’art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativo al T.U. delle leggi sulla pubblica sicurezza, i
“gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti”.
Mediatore della locazione
Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei suddetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione (art. 4, comma 5-ter, del D. L. n. 50 del 2017).
Dichiarante diverso dal gestore della struttura ricettiva
Il rappresentante, l’erede, il curatore fallimentare, e così via.
Intermediario
Il soggetto individuato dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”, e in particolare:
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal gestore della struttura ricettiva, dal mediatore della locazione oppure dal rappresentante legale dell’ente dichiarante o, in mancanza, da un rappresentante negoziale o dal soggetto che ne ha l’amministrazione anche di fatto.
Per quanto riguarda le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa e l’oggetto principale della propria attività, la dichiarazione potrà essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
Tale riquadro deve essere sempre compilato, spuntando il campo “Presa di responsabilità” che indica la presa visione di responsabilità, ovvero della veridicità dei dati, da parte del dichiarante.
Una volta effettuate le scelte relative ai riquadri precedenti, l’utente, selezionato il pulsante “Conferma”, visualizza una nuova schermata relativa al riquadro denominato “DATI DELLA STRUTTURA RICETTIVA”. I dati presenti nel riquadro si riferiscono alla struttura oggetto della dichiarazione. Tale riquadro deve essere compilato per ogni singola struttura presente nel comune, al quale viene trasmessa la dichiarazione e amministrata dal gestore/mediatore presente nella dichiarazione.
Per una spiegazione dettagliata di questa sezione, rimandiamo a questa guida rilasciata dal MEF.
Il riquadro appare nel momento in cui l’utente ha selezionato il pulsante “Conferma”.
In particolare, tale riquadro deve essere sempre compilato seguendo le informazioni fornite:
La compilazione di questa sezione è facoltativa; in questo riquadro si possono annotare informazioni riferibili non necessariamente a un trimestre in particolare.
Dopo aver compilato tutti i riquadri sopra indicati, selezionando il pulsante “Conferma” l’utente accedea una nuova schermata che permette la visualizzazione del riepilogo della dichiarazione completa, inclusi gli eventuali riquadri non compilati.
Cliccando sul pulsante “Trasmetti”, l’utente procede all’invio della dichiarazione ottenendo, in caso di buon esito della trasmissione, un messaggio di conferma contenente gli estremi della trasmissione ovvero il protocollo informatico che individuerà univocamente la trasmissione.
La ricevuta di trasmissione sarà sempre consultabile e scaricabile dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel. In caso di esito negativo, sarà visualizzato un messaggio riguardante il problema che ne ha pregiudicato l’invio.
In base all’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 2011, per l’omessa, ritardata o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
L’omessa o ritardata presentazione della dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno comporta severe sanzioni amministrative. In caso di omessa dichiarazione, la sanzione può variare dal 100% al 200% dell’importo dovuto.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia una sanzione del 30% dell’imposta non versata entro la scadenza stabilita.
Pertanto, si raccomanda ai gestori delle strutture ricettive il tempestivo rispetto delle scadenza e la precisione dei dati forniti all’interno della dichiarazione al fine di evitare gravi conseguenze finanziarie e legali.
Tutti i gestori di strutture ricettive, sia alberghiere che extra-alberghiere, che incassano l’imposta di soggiorno sono tenuti a presentare il Modello 21: questo modulo, previsto dal D.P.R. n. 194/1996, costituisce una dichiarazione annuale che riepiloga le somme riscosse dagli ospiti e quelle riversate al Comune durante un anno finanziario, e ha lo scopo di attestare i versamenti effettuati all’Amministrazione comunale garantendo la trasparenza nella gestione dei relativi importi. Anche in questo caso, è prevista la delega da parte del gestore a un commercialista o a un professionista.
La scadenza della presentazione annuale del Modello 21 è fissata al 30 gennaio e si riferisce all’anno solare precedente.
È possibile presentarlo sia tramite la compilazione online (attraverso il portale dedicato del Comune di riferimento, tramite accesso all’area riservata con credenziali specifiche, ad esempio con SPID) che cartacea (laddove disponibile). La mancata presentazione del Modello 21 può comportare sanzioni contabili e amministrative.
La compilazione del modulo prevede l’inserimento delle seguenti informazioni:
– l’anno finanziario cui si fa riferimento;
– i dati della struttura ricettiva (nome, indirizzo, classificazione);
– il riepilogo delle somme incassate e riversate mensilmente (bisogna indicare anche i mesi con zero incassi);
– gli importi percepiti mensilmente;
– gli estremi delle ricevute emesse;
– gli estremi dei versamenti effettuati;
– eventuali note residue.
È importante non confondere due adempimenti distinti ma spesso accomunati erroneamente: il modello 21 del Comune e la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno all’Agenzia delle Entrate.
Il modello 21 è un rendiconto contabile richiesto dal Comune e ha finalità locali: serve a comunicare le somme effettivamente riscosse e versate per conto dell’ente. Le modalità di compilazione e la scadenza possono variare da Comune a Comune, quindi è fondamentale consultare il sito istituzionale del proprio territorio.
Diversamente, la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate è un adempimento nazionale introdotto nel 2020 (DL 34/2020), da presentare telematicamente entro il 30 giugno di ogni anno tramite apposito software, ed è obbligatoria anche se si è già presentato il modello 21 al Comune.
In sintesi: i due obblighi non si sostituiscono ma si sommano. Ignorarne uno espone l’host a sanzioni anche in presenza dell’altro.
La dichiarazione annuale telematica dell’imposta di soggiorno è un adempimento obbligatorio per i titolari di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e i titolari di locazioni turistiche e brevi; contiene il riepilogo di tutti i movimenti registrati l’anno pregresso, come il numero di soggetti, pernottamenti, esenzioni, nonché tutte le informazioni utili all’assolvimento conforme agli obblighi relativi proprio alla rendicontazione dell’imposta di soggiorno.
Si rimanda alla sezione dell’articolo Soggetti destinatari dell’obbligo.
Entro il 30 giugno in riferimento all’anno precedente.
La dichiarazione deve essere inviata esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel quale è disponibile l’applicazione web per la Dichiarazione annuale imposta di soggiorno.
Si rimanda alla sezione dell’articolo I dati che vanno inseriti.
Si rimanda alla sezione dell’articolo Sanzioni.
In mancanza di ospiti o di mancata riscossione dell’imposta di soggiorno durante l’anno, la dichiarazione va comunque presentata con importo pari a zero.
È possibile affidare tale compito al proprio commercialista o consulente fiscale tramite apposita delega.
Il modulo è disponibile sia online, sulla piattaforma comunale dedicata all’imposta di soggiorno, che in formato cartaceo (se previsto), presso gli uffici competenti del Comune.
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