CIR (Codice Identificativo Regionale): cosa fare per ottenerlo

Daniele Valvo Daniele Valvo
· Settembre 6, 2024
Acquisizione Codice Identificativo Regionale CIR (Codice Identificativo Regionale): cosa fare per ottenerlo

Indice degli argomenti

Cos’è il Codice Identificativo Regionale?

Il Codice Identificativo Regionale (CIR) è un codice alfanumerico che quasi tutte le regioni italiane hanno adottato per identificare le strutture ricettive e le locazioni ad uso turistico, a prescindere o meno dalla loro forma imprenditoriale. Le regioni si sono in pratica allineate alla finalità dell’art. 13 quater comma 7 decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, successivamente convertito nella legge n. 58/19, che istituisce il Codice Identificativo Nazionale e ne rende obbligatoria l’esposizione nelle comunicazioni inerenti l’offerta e alla promozione. Il CIR è quindi un codice univoco paragonabile ad una sorta di carta d’identità dell’alloggio, che consente alle competenti autorità locali di facilitare i controlli amministrativi volti a migliorare la qualità dell’offerta turistica ed a contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali. L’identificazione di ogni tipologia ricettiva mediante il CIR consente infatti alle autorità locali di monitorare l’attività degli alloggi turistici, anche ai fini statistici, e garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e qualità dei servizi offerti ai turisti.

Come è composto il codice CIR?

Il Codice Identificativo Regionale (CIR) è un codice alfanumerico il cui numero di cifre può variare in base al criterio adottato dalla regione che lo genera, anche se i CIR generati dalla maggior parte delle regioni italiane contengono i seguenti elementi:

  • il codice ISTAT del comune, della provincia o della regione;
  • un codice di 3 o più cifre che individua la tipologia ricettiva (ad esempio LOC, ALB, BEB, ecc…);
  • un numero progressivo.

La struttura di questo codice alfanumerico viene in genere riportata in ogni deliberazione della giunta regionale successiva all’istituzione del CIR. Vedremo di seguito la struttura del CIR di ogni regione d’Italia, considerando anche che 5 di esse hanno voluto utilizzare un acronimo diverso da CIR, probabilmente per renderlo più originale o per dare un senso di appartenenza alla regione stessa:

  • Campania > CUSR (Codice Unico Strutture Ricettive)
  • Liguria > CITR (Codice Identificativo Turistico Regionale), per le tutte le tipologie di strutture ricettive e CITRA (Codice Identificativo Turistico Regionale per gli Appartamenti ammobiliati) per gli affitti brevi;
  • Puglia > CIS (Codice Identificativo di Struttura)
  • Sardegna  > IUN (Identificativo Unico Numerico)
  • Provincia Autonoma Trento > CIPAT (Codice Identificativo Provincia Autonoma di Trento)

Quali sono le strutture ricettive coinvolte?

L’art. 13 quater comma 7 pone l’obbligo di acquisizione del CIR alle strutture ricettive ed ai soggetti che concedono in locazione ad uso turistico immobili ad uso abitativo. La responsabilità dell’esposizione del CIR viene attribuita:

  • ai titolari delle strutture ricettive ed ai locatori degli affitti brevi;
  • ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • ai soggetti che gestiscono portali telematici.

Per strutture ricettive si intendono quelle alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta, che comprendono anche Case Vacanze, B&B e affittacamere. Gli affitti brevi sono invece le locazioni ad uso turistico ovvero gli alloggi o porzioni di essi di proprietà dei soggetti privati su cui hanno fissato la residenza o li utilizzano come seconda casa. Questi alloggi vengono di solito concessi in locazione con la formula dell’affitto breve, che prevede la stipulazione di un contratto di affitto ad uso turistico di durata non superiore a 30 giorni. 

C’è un esonero dall’obbligo di indicazione del CIR?

La risposta a questa domanda è: dipende dalla regione in cui si trova l’alloggio. Una cosa è certa: già da anni l’indicazione del CIR per le strutture ricettive è obbligatoria in quasi tutte le regioni d’Italia. Per quanto invece riguarda gli alloggi ad uso turistico, alcune regioni hanno reso non obbligatoria l’esposizione del CIR per le locazioni turistiche superiori a 30 giorni mentre altre sì. Considerando però che l’obbligo di esposizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) riguarda anche le locazioni turistiche superiori a 30 giorni e che la  faq del Ministero del Turismo 1.4 aggiornata al 20 giugno 2024 prevede l’obbligatorietà dell’esposizione di entrambi i codici, non ha più senso parlare di esonero di obbligo di indicazione del CIR bensì di esonero di obbligo di indicazione di CIR e CIN.

Sono quindi esonerati dall’obbligo di indicazione di CIR e CIN le locazioni non turistiche superiori a 30 giorni, riguardanti ad esempio gli immobili dati in affitto con contratto di locazione ad uso transitorio. Altro caso di esonero dall’obbligo di indicazione del CIR riguarda le regioni dove il CIR non è mai stato istituito: qui è obbligatorio esporre solo il CIN.

Quali sono le sanzioni in caso di mancata esposizione del CIR?

Il decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a 5000 in caso di mancata indicazione del CIR (articolo 13 quater, commi 7 e 8). Come vedremo di seguito, alcune regioni italiane si sono allineate a tali importi mentre altre prevedono sanzioni diverse, differenziate anche in base a più specifiche tipologie di violazioni.

Il D.L. 18 ottobre 2023 n. 145 che istituisce il Codice Identificativo Nazionale ha stabilito sanzioni ancora più severe, che saranno applicabili a decorrere dal 2 novembre 2024, e vanno:

  • da € 800 a € 8.000 in caso di assenza di CIN;
  • da € 500 a € 5000 in caso di mancata esposizione del CIN;

Come si richiede il CIR?

Gli enti pubblici coinvolti nel rilascio del CIR sono due: il comune e la regione.

Ad oggi non è mai stata istituita una procedura semplice per l’ottenimento del CIR e che sia anche valida su tutto il territorio nazionale. Ogni regione ha infatti previsto una procedura a sé che può essere più o meno complessa a seconda se abbia trovato o meno un’intesa con i vari comuni sull’iter burocratico da adottare.

L’inizio dell’attività di locazione prevede la registrazione dell’alloggio presso il comune di ubicazione utilizzando la procedura che esso stesso prevede. Lo step successivo prevede invece la trasmissione alla regione di appartenenza di una serie di dati, fra cui anche gli estremi della precedente registrazione al comune. Se regione e comune hanno stipulato un protocollo d’intesa, sarà il comune stesso a curare questo secondo step, altrimenti dovrà occuparsene il richiedente il CIR.

Le regioni italiane che hanno stipulato un protocollo d’intesa con i vari comuni, sono riuscite ad istituire apposite piattaforme informatiche dove il locatore deve semplicemente inserire i dati dell’alloggio ed attendere il rilascio del CIR via mail o pec. In altre regioni d’Italia, come ad esempio la Sicilia, ogni comune adotta una procedura a sé. Qui, infatti, per l’inizio dell’attività, in alcuni uffici comunali è sufficiente presentare una autocertificazione utilizzando un modello standard mentre altri prevedono l’utilizzo di modulistiche ad hoc. Altri comuni ancora rendono obbligatorio l’utilizzo della piattaforma informatica Impresa in un Giorno o piattaforme similari, valide esclusivamente per i comuni aderenti. Per evitare errori è quindi sempre chiedere al proprio comune la procedura prevista per registrare l’immobile. Se non si ha tempo o voglia di districarsi nel mondo della burocrazia, si può sempre delegare questo compito ad un’agenzia specializzata, dove sarà sufficiente inviare i documenti richiesti ed attendere semplicemente il rilascio del CIR.

Prima di registrare l’alloggio è fondamentale accertarsi della regolarità e della conformità dell’alloggio e degli impianti alle vigenti norme di igiene e sicurezza, in quanto i comuni possono richiedere la relativa documentazione oppure un’autocertificazione che ne attesti il possesso. La regolarità dell’alloggio e la  sua conformità alle norme regionali e nazionali rientra nella finalità per cui il CIR è stato istituito ovvero migliorare la qualità dell’offerta turistica e contrastare forme irregolari di ospitalità. Inoltre, l’acquisizione del CIR è requisito fondamentale per poter accedere a bandi, incentivi ed altre forme di sostegno che alcune regioni d’Italia prevedono, come ad esempio la Calabria, per sostenere gli investimenti nelle strutture turistiche al fine favorire il riposizionamento competitivo.

Dove si deve esporre il codice identificativo per Airbnb e locazioni turistiche?

Il CIR è anche elemento di fiducia e rassicurazione per i turisti: ciò significa che a prescindere dagli obblighi normativi, l’esposizione del CIR in modo ben visibile all’interno della struttura e nelle comunicazioni ufficiali diventa, agli occhi degli ospiti, segno di regolarità e conformità alle norme regionali e nazionali. A rafforzare questo concetto è anche intervenuto il decreto legge che ha istituito il codice identificativo nazionale, prevedendo all’art. 13 ter comma 6 che il CIN deve essere esposto anche all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, nonché in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Non c’è quindi alcun dubbio che il Codice Identificativo Regionale (CIR) va esposto sia negli annunci pubblicati sui portali di prenotazione OTA come Booking e Airbnb, sia in quelli presenti nei social come facebook, dove spesso si utilizzano gruppi o pagine.

Regioni italiane che hanno istituito il Codice Identificativo Regionale

CIR regione Lazio

La regione Lazio istituiva nel 2017 il CISE, un codice identificativo regionale riguardante le sole strutture extralberghiere, come Case Vacanze, B&b, affittacamere, locazioni turistiche e affitti brevi. La recente legge regionale 24 maggio 2022 n. 8, con l’obiettivo di estendere il codice identificativo regionale a tutte le tipologie ricettive, aggiunge l’art. 23 bis alla precedente legge regionale 6 agosto 2007 n. 13, rendendo quindi obbligatorio il CISE anche per le strutture ricettive alberghiere. L’articolo stesso precisa che le modalità di gestione della banca dati e l’utilizzo del codice identificativo vengono disciplinate da una deliberazione di futura pubblicazione, intervenuta poi con DGR del 22 dicembre 2023, n. 919, a cui viene data attuazione con la recente determinazione dirigenziale 20 giugno 2024, n. G08261, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio n. 53/2024 e relativo allegato A. Viene in pratica istituito un nuovo Codice Identificativo Regionale la cui struttura è completamente diversa da quello del precedente CISE. Gli aspetti più importanti della norma che istituisce il nuovo CIR della regione Lazio sono i seguenti:

  • il nuovo Codice Identificativo Regionale, obbligatorio dal primo settembre 2024, va a sostituire il precedente codice CISE, che rimane utilizzabile fino al 31 agosto 2024.
  • Tutte le tipologie ricettive, quindi sia alberghiere che extralberghiere, devono obbligatoriamente esporre il nuovo CIR dal primo settembre 2024;
  • Le strutture già in possesso del CISE e delle credenziali di accesso al portale RADAR potranno ottenere il nuovo CIR accedendo al portale ROSS1000 con le stesse credenziali di accesso a RADAR. Eseguito l’accesso, si dovranno integrare i dati anagrafici mancanti. Al termine della procedura verrà rilasciato il nuovo CIR.
  • Per tutto il 2024 per la trasmissione dei dati statistici sulle presenze dovrà utilizzarsi il portale RADAR. I gestori delle strutture di nuova apertura, mai registrate su RADAR, potranno quindi ottenere le credenziali di accesso registrandosi dapprima sul portale ROSS1000. A seguito di detta registrazione riceveranno via email entro 30 giorni le credenziali di accesso a RADAR.
  • Il rilascio del codice CIR da parte dal portale ROSS1000 consentirà al gestore di accedere via SPID al Portale Telematico del Ministero Turismo per ottenere l’immediato rilascio del codice CIN. Grazie infatti all’interoperabilità delle piattaforme ROSS1000 e del portale telematico del MITUR l’alloggio per cui è stato richiesto il CIR sarà visualizzabile sul portale ministeriale a seguito dell’accesso via SPID. Il CIR è infatti associato al codice fiscale del richiedente nonché all’utenza SPID.
  • Da gennaio 2025 le comunicazioni statistiche dei dati sulle presenze dovranno eseguirsi esclusivamente tramite il portale ROSS1000, a cui si potrà accedere unicamente via SPID e non più tramite credenziali di accesso. Il portale RADAR si potrà utilizzare fino al 30 marzo 2025 per i soli inserimenti relativi al 2024.

Come si richiede il CIR in Lazio

La procedura per richiedere il CIR in Lazio prevede in primo luogo l’inizio dell’attività ovvero la registrazione della struttura presso il comune di ubicazione presentando presso il competente SUAP comunale:

  • la SCIA per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
  • la “Comunicazione” per gli alloggi ad uso turistico.

Per la registrazione degli alloggi ad uso turistico, ci sono comuni laziali che hanno predisposto specifica modulistica, dove è sufficiente compilarla ed inviarla, ed altri comuni che invece prevedono obbligatoriamente l’utilizzo della piattaforma informatica Impresa In Un Giorno. L’art. 12 bis del Regolamento Regionale 7 Agosto 2015 n. 8 prevede che gli alloggi ad uso turistico devono rispettare sia requisiti previsti per le abitazioni sia la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria. E’ quindi importante accertarsi della regolarità dell’alloggio alle norme urbanistiche e che gli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento siano conformi alle norme regionali e nazionali sulla sicurezza. 

Come già accennato in precedenza, completata la registrazione al comune dell’alloggio ad uso turistico o della struttura ricettiva, sarà necessaria un’ulteriore registrazione al portale ROSS1000, che rilascerà il codice CIR. La struttura di questo nuovo codice univoco è molto simile a quella del Codice Identificativo Nazionale CIN e molto differente da quella del precedente codice CISE, composta da un semplice numero progressivo (ID). Ricordiamo che il codice CISE non è più utilizzabile per pubblicizzare l’alloggio, anche se il motore di ricerca in cui vengono listate tutte le strutture laziali munite di CISE è ancora attivo.

L’art. 2 del regolamento regionale sopra indicato prevede inoltre l’obbligo di trasmissione per via telematica dei dati sugli arrivi e sulle presenze degli ospiti per fini statistici all’agenzia regionale del turismo. A partire dal 2025 per l’invio dei dati statistici si dovrà utilizzare il portale ROSS1000, cioè la stessa piattaforma che ad oggi rilascia il codice CIR. Come già accennato, la precedente piattaforma RADAR si potrà utilizzare per tutto il 2024 e resterà utilizzabile fino al 30 marzo 2025 esclusivamente per trasmettere le presenze relative all’anno 2024.

La regione Lazio all’art. 31 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 5000 euro in caso di mancata indicazione del codice identificativo regionale. Le sanzioni vengono irrogate dai comuni competenti per territorio e gli introiti confluiscono nelle casse comunali. 

Le funzioni di vigilanza e di controllo amministrativo sull’osservanza delle disposizioni vengono esercitate dai comuni dove le polizie locali possono stipulare apposite convenzioni con i corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Roma Capitale.

CIR regione Veneto

La regione Veneto con apposita legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 definisce tutte le tipologie di strutture ricettive e le “locazioni turistiche”, per le quali prevede l’obbligo della regolarità e della conformità alle norme regionali e nazionali in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, pena l’utilizzo ai fini della locazione turistica. 

Detta legge rimanda poi ad apposito regolamento regionale (R.R. 10 settembre 2019, n. 2) che disciplina la modalità di rilascio, di esposizione e di operatività del codice identificativo regionale, da esporre anche su piattaforme digitali e siti internet di prenotazione ricettiva.

Come si richiede il CIR in Veneto

La regione Veneto ha coinvolto nell’obbligatorietà del CIR gli affitti brevi e le locazioni turistiche superiori a 30 giorni, prevedendo due modalità leggermente diverse di come si richiede il CIR, a seconda se si tratta di gestione imprenditoriale o gestione non imprenditoriale.

In entrambi i casi per l’inizio dell’attività è necessario compilare un apposito modulo di comunicazione di locazione turistica nell’apposita piattaforma informatica dei flussi turistici appositamente istituita dalla regione Veneto. A seguito della validazione dei dati a cura dei dai competenti uffici, al locatore verrà assegnato automaticamente il CIR a ciascun alloggio registrato in anagrafe.

L’art. 5 del sopra citato regolamento regionale definisce come è composto il CIR assegnato dalla piattaforma informatica ROSS1000. La struttura del CIR veneto contiene quindi: 

  • il codice ISTAT del Comune di ubicazione dell’alloggio;
  • il codice di tre lettere “LOC” che esprime la tipologia di alloggio, che è appunto locazioni turistica;
  • una stringa numerica che identifica il numero progressivo del singolo alloggio.

Il regolamento regionale agli articoli 8 e 9 ha espresso con estrema chiarezza dove deve essere esposto il Codice Identificativo Regionale e cioè:

  • nelle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva; 
  • su un’apposita targa affissa in modo ben visibile all’esterno dell’alloggio;

Nel caso in cui l’alloggio si trova in un edificio condominiale, la targa deve essere affissa sia all’ingresso esterno dell’edificio oppure nella pulsantiera del citofono, sia sulla porta di ingresso dell’alloggio. La targa deve essere preferibilmente di colore bianco e deve avere forma rettangolare, con lunghezza di 10 cm ed altezza di 3 cm.

Nella parte superiore della targa deve apparire la dicitura “LOCAZIONE TURISTICA” mentre nella parte inferiore il CIR dell’alloggio. Le lettere ed i numeri devono essere riportati in modo leggibile con caratteri maiuscoli di colore nero.

Le sanzioni amministrative al locatore previste da questa regione nel caso di mancata esposizione del CIR sono indicate nella stessa regionale ed ammontano:

  • da € 2000 ad € 5000 in caso di mancata indicazione del CIR sulle piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva;
  • da € 1000 ad € 2000) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00, in caso mancata esposizione del CIR all’esterno dell’alloggio.

Il Comune in tali casi contesta immediatamente la violazione. Per evitare la sanzione il locatore può entro dieci giorni presentare: 

  • copia della disposizione che vieta l’affissione della targa all’esterno dell’ingresso dell’edificio o altro documento idoneo a dimostrare l’impossibilità, anche temporanea; 
  • copia della richiesta di autorizzazione per l’affissione della targa all’ingresso esterno dell’edificio presentata alla soprintendenza.

La piattaforma informatica ROSS1000 assegna un Codice Identificativo Regionale anche alle strutture ricettive ma esse rimangono esonerate dall’obbligo di indicazione del CIR, in quanto la norma regionale veneta pone l’obbligo alle sole locazioni turistiche. Le altre tipologie ricettive esonerate dall’obbligo di indicazione del CIR sono:

  • quelle relative all’ospitalità diffusa;
  • le sedi congressuali.

CIR regione Valle d’Aosta

Nella regione Valle d’Aosta il codice identificativo regionale viene istituito dalla legge regionale 18 luglio 2023 n. 11, per le sole locazioni per finalità turistiche di durata da 1 a 30 giorni, a prescindere dalla loro forma imprenditoriale. L’art. 4 della citata legge rende poi obbligatoria l’esposizione del CIR per i soli alloggi ad uso turistico e non menziona le strutture ricettive, che possono quindi considerarsi esonerate dall’obbligo di esposizione del CIR ma non ovviamente del CIN. La stessa legge, definisce anche due tipologie di alloggi  turistici:

  • le camere arredate all’interno di immobili con destinazione d’uso ad abitazione temporanea, locabili per un periodo massimo di 180 giorni l’anno (di norma utilizzate come “seconda casa”);
  • le camere arredate all’interno di immobili con destinazione d’uso ad abitazione permanente o principale, di solito utilizzata come “prima casa” o “casa di residenza.

La norma valdostana che disciplina gli alloggi ad uso turistico sembra quindi allinearsi perfettamente con le regole degli affitti brevi di cui all’art. 4 del D.L. 50/2017: sia l’una che l’altra norma prevedono infatti che la locazione può essere gestita da proprietario, comodatario o mandatario.

Sono quindi esonerati dall’obbligo di acquisizione ed indicazione del CIR;

  • i contratti di locazione di durata superiore a 30 giorni (anche se il CIN va comunque richiesto ed esposto);
  • le attività turistico ricettive (Affittacamere, Bed&Breakfast e Case e appartamenti per vacanze)

Come si richiede il CIR in Valle d’Aosta

La procedura di acquisizione del CIR valdostano è molto semplice, dal momento che è direttamente il comune a rilasciare il CIR a seguito di registrazione dell’alloggio presso l’apposita piattaforma online Locazioni Turistiche della Valle d’Aosta. Dopo l’inserimento dei dati dell’alloggio e del locatore, si potrà attribuire all’alloggio un nome di fantasia, che sarà parte integrante della struttura del CIR. Questa facoltà non è consentita in altre regioni italiane, alcune dei quali, come il Lazio, lo vietano espressamente. La struttura del CIR della regione Valle d’Aosta è così composta:

Nome di fantasia dell’alloggio – VDA – nome del comune – numero di 4 cifre”.

L’art. 4 della citata legge regionale definisce dove si deve esporre il CIR, precisando con estrema chiarezza che oltre ad essere associato al nome di fantasia dell’alloggio, deve essere riportato in modo leggibile su ogni strumento o canale pubblicitario. Il Codice Identificativo Regionale deve inoltre essere esposto: 

  • all’ingresso dell’alloggio;
  • all’ingresso dell’edificio in cui lo stesso è ubicato;
  • sui citofoni e sul campanello di accesso all’alloggio;
  • sulle piattaforme on line;
  • su eventuali cartelloni stradali o insegne.

Le sanzioni in caso di mancata esposizione del CIR previste da questa regione vanno da € 500 a € 5000 per ciascun alloggio turistico pubblicizzato. La violazione, se reiterata, comporta, oltre al raddoppio, la sospensione dell’attività da uno a sei mesi.

CIR regione Emilia Romagna

Nella regione Emilia Romagna il codice identificativo regionale viene istituito dall’art. 14 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 23, che apporta una modifica all’art. 35 bis della della precedente L.R. 28 luglio 2004 n.16. Il Codice Identificativo di Riferimento, così lo definisce la norma, coinvolge nell’obbligo di acquisizione le seguenti tipologie ricettive:

  • strutture ricettive alberghiere,
  • strutture ricettive extralberghiere,
  • strutture ricettive all’aria aperta
  • altre tipologie ricettive in cui rientrano gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, cioè affitti brevi oppure locazioni turistiche superiori a 30 giorni.

L’art. 12 della norma predetta limita a 3 il numero massimo alloggi locabili per stagione turistica ed a 6 mesi consecutivi il periodo massimo di ogni relativo contratto di locazione.

Rimangono esonerate dall’obbligo di acquisizione del CIR: 

  • le strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico;
  • le aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici

Non è inoltre necessario indicare il CIR per dare semplice visibilità alla struttura senza scopi pubblicitari, come ad esempio nelle insegne, nei marchi o nelle targhe, nei cartelli stradali pubblicitari contenenti l’indirizzo, i recapiti o il percorso per il raggiungimento, nei piccoli gadget pubblicitari come penne e portachiavi, nelle auto aziendali o nei pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti o pubblicità su mezzi pubblici e privati. 

Il CIR deve essere esposto in tutte le attività di promozione, pubblicizzazione e commercializzazione sia in forma scritta che digitale. Nella regione Emilia Romagna la mancata esposizione del Codice Identificativo di Riferimento fa rischiare al gestore sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 3000 per i titolari delle strutture e da € 250 a € 1500 per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che che gestiscono portali telematici. 

Locazione ad uso turistico ed incompatibilità con la residenza del gestore

La regione Emilia Romagna in una guida descrittiva sugli appartamenti ammobiliati ad uso turistico precisa che la locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico è incompatibile con l’indirizzo di residenza del gestore. Questa limitazione che non è riscontrabile in nessuna legge regionale né in altre determinazioni dirigenziali o delibere regionali, sembra riguardare soltanto la regione Emilia Romagna e nessun’altra regione d’Italia. L’ente regionale giustifica l’introduzione di detto limite fornendo una propria interpretazione dell’art. 43, secondo comma, del codice civile. L’ufficio regionale settore turismo, commercio, economia urbana e sport sostiene che la residenza deve necessariamente coincidere con il luogo di dimora abituale, motivo per cui se l’appartamento viene locato nella sua interezza, né il gestore né altre persone possono avere la propria dimora abituale in tale appartamento e dunque fissarvi residenza. La locazione in forma non imprenditoriale di singole stanze nella propria abitazione di residenza è possibile unicamente attraverso la tipologia ricettiva del Bed & Breakfast ai sensi dell’art. 13 della L.R. 16/2004. Qui la residenza nell’appartamento, oltre ad essere necessaria, comporta la destinazione di una delle camere alla dimora del titolare e quindi la sottrazione di tale stanza all’ospitalità ricettiva. Si tratta di un’attività saltuaria di alloggio e prima colazione che, a differenza di quella in forma d’impresa (Room and Breakfast), non è necessaria alcuna autorizzazione sanitaria, se non la presentazione al comune della D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività). Si possono locare fino ad un massimo 120 giorni l’anno per camera oppure fino a 500 pernottamenti a persona, opzione da fornire prima di iniziare l’attività. Per l’apertura del Bed & Breakfast (detta anche attività saltuaria di alloggio e prima colazione) va presentata al comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in modalità telematica oppure utilizzando la modulistica approvata con determinazione dirigenziale n° 14548 del 15/12/2010. La circolare esplicativa prot. PG/08/227543 del 3 ottobre 2008 elenca inoltre le differenze fra Room and Breakfast e Bed & Breakfast, così da avere un’idea chiara sulle due tipologie ricettive.

Come si richiede il CIR in Emilia Romagna

Per ottenere Il CIR per un appartamento ammobiliato ad uso turistico occorre espletare la pratica di inizio dell’attività attraverso la comunicazione telematica al SUAP al comune di ubicazione dell’alloggio, utilizzando la piattaforma informatica Lepida. Per le altre tipologie ricettive come ad esempio Affittacamere, Case Vacanza e B&B occorre presentare la SCIA, sempre su LEPIDA oppure su IMPRESA IN UN GIORNO, selezionando il comune di ubicazione.

Una volta completatosi l’iter istruttorio, la piattaforma informatica ROSS1000, da utilizzare anche per le comunicazioni obbligatorie statistiche, provvederà al rilascio del “Codice Regione” che la regione stessa riconosce come CIR, in quanto è conforme alle specifiche tecniche descritte in un apposito protocollo d’intesa con il ministero del turismo. Il CIR della regione Emilia Romagna è quindi composto da una sequenza di 15 caratteri, strutturati come di seguito indicato:

  • il codice ISTAT a sei cifre del Comune in cui è stata originariamente autorizzata la struttura ricettiva;
  • un tratto di separazione;
  • due caratteri con la sigla corrispondente alla tipologia ricettiva;
  • un tratto di separazione;
  • un progressivo numerico di 5 cifre.

CIR regione Lombardia (Codice Identificativo di Riferimento)

Nella Regione Lombardia il codice identificativo regionale, definito come Codice Identificativo di Riferimento, viene istituito dalla legge regionale 25 gennaio 2018, n. 7, che aggiunge l’art. 8 bis alla precedente legge regionale 1 ottobre 2015 , n. 27. L’obbligo di acquisizione ed esposizione riguarda tutte le strutture ricettive menzionate nella legge, compresi gli alloggi o le porzioni di essi concessi in locazione ad uso turistico. Tutte le tipologie ricettive devono inoltre essere in possesso dei requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per le civili abitazioni, cioè della documentazione attestante la conformità alle norme regionali e nazionali dei requisiti urbanistici e la regolarità degli impianti elettrici e idrici. I soggetti obbligati ad esporre il CIR sono:

  • quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • quelli che gestiscono portali telematici;
  • quelli che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di locazione.

Detti soggetti, se contravvengono all’obbligo di riportare il CIR oppure lo riportano in maniera errata o ingannevole, rischiano sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

La deliberazione della giunta regionale lombarda 17 aprile 2023 – n. XII/169, che disciplina l’utilizzo del CIR, prevede alcune casistiche in cui vi è un vero e proprio esonero dall’obbligo di indicazione di questo codice univoco. Non occorre infatti indicare il CIR nei casi di semplice denominazione o di visibilità non direttamente connesse ad attività di promozione: ad esempio nel logo o nel marchio identificativo, nell’insegna della struttura, nei marchi di classificazione, nei cartelli stradali pubblicitari, nei piccoli gadget pubblicitari, sulle auto aziendali o i pulmini utilizzati per il servizio transfer ai clienti o per la pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc…

Il Codice Identificativo di Riferimento della regione Lombardia, che la regione stessa ha scelto di farlo coincidere con il Codice Regione, viene generato dalla piattaforma informatica ROSS1000 all’atto della registrazione della struttura. Questo codice alfanumerico è composto da:

  • 6 caratteri numerici riferiti al codice Istat del Comune;
  • 3 caratteri alfabetici che individuano la tipologia di struttura;
  • 5 caratteri sequenziali generati automaticamente.

Come si richiede il CIR in Lombardia

La procedura per richiedere il codice identificativo di riferimento varia a seconda se la richiesta riguardi:

  • strutture ricettive(ad esempio B&B, Affittacamere, ecc…);
  • Case ed Appartamenti per Vacanza (CAV) oppure alloggi per finalità turistiche (o porzioni di essi), locabili per oltre 30 giorni o fino a 30 giorni (cd. affitti brevi).

Nel primo caso occorre presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al SUAP del comune di ubicazione che è sempre preferibile far curare da un tecnico o un commercialista. Nel secondo caso va invece presentata, sempre al SUAP, la richiesta di inizio dell’attività o CIA (Comunicazione di Inizio Attività). La procedura di presentazione di SCIA o CIA possono variare a seconda se il comune di ubicazione dell’alloggio abbia previsto apposite modulistiche cartacee oppure specifiche procedure informatiche con l’utilizzo del portale Impresa In Un Giorno o altri portali come Sportello Telematico CLU oppure Centro Servizi Sovracomunale Est-Milano. A seguito della presentazione della SCIA o della CIA, una volta completatisi i tempi istruttori, il richiedente riceverà una PEC riportante il CIR e l’abilitazione alla piattaforma informatica ROSS1000, da utilizzare per le comunicazioni obbligatorie previste per fini statistici.

CUSR regione Campania (Codice Unico Strutture Ricettive)

La regione Campania, che definisce il codice identificativo regionale come CUSR (Codice Unico Strutture Ricettive), ne ha previsto l’obbligatorietà in una fase iniziale per le sole strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e successivamente per le locazioni ad uso turistico. L’estensione a quest’ultima tipologia ricettiva è stata prevista dalla legge regionale 5 luglio 2023 n. 11 (art. 5) che ha apportato una modifica all’art. 13 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16. Il comma 3 di questo articolo rimanda le modalità di generazione, di attribuzione e di rilascio ad apposita deliberazione della giunta regionale, che hanno avuto riscontro in due specifiche delibere della giunta regionale:

Le strutture ricettive a cui fa riferimento la prima delibera, sono quelle istituite dalle singole leggi regionali campane, di seguito elencate:

  • Strutture alberghiere: alberghi, motel, residenze turistico alberghiere-RTA, villaggi-albergo;
  • Alberghi diffusi;
  • Complessi turistico ricettivi all’aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort;
  • Strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali (country house), rifugi di montagna, case religiose di ospitalità;
  • Bed and Breakfast;
  • Strutture agrituristiche;

Per locazioni brevi si intendono invece gli immobili o le porzioni di essi concessi in locazione per periodi fino a 30 giorni, per motivi non necessariamente turistici, secondo le regole previste per gli affitti brevi.

Come si richiede il CUSR in Campania

La procedura per richiedere il CUSR nella regione Campania varia a seconda se a richiederlo sia una struttura ricettiva o una locazione breve. In entrambi i casi per dare inizio all’attività occorrerà mettersi in contatto con lo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP per sapere quale procedura utilizzare per la registrazione dell’alloggio, dal momento che può consistere nella compilazione di moduli in formato cartaceo oppure telematico. E’ inoltre necessaria la presentazione di una dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza dell’alloggio, che il comune può decidere di riscontrare con una verifica in loco. Questo significa che gli impianti elettrici ed idrici devono essere conformi alle norme regionali e nazionali e si deve essere in possesso della documentazione attestante la regolarità urbanistica. Appurata la procedura ed effettuata la registrazione, denominata anche inizio attività, il comune subito dopo si occuperà di inserire i dati nel sistema Turismo Web, il quale genererà il CUSR per poi trasmetterlo via PEC al richiedente. 

E’ interessante notare che entrambe le delibere sopra menzionate, oltre a prevedere, come già sappiamo, l’obbligatorietà del CUSR, specificano che il suo possesso è fondamentale per accedere a bandi per ottenere contributi regionali, incentivi e altre forme di sostegno per la propria struttura ricettiva o locazione breve.

Tutte le unità immobiliari identificate con il CUSR sono tenute a comunicare il movimento degli ospiti in arrivo ed in partenza e le presenze per fini statistici attraverso la piattaforma informatica Rilevatore Turistico Regionale della Regione Campania.

Il CUSR adottato dalla regione Campania è un codice univoco che assume seguente struttura:

  • codice ISTAT della regione (2 cifre)
  • codice ISTAT della provincia (3 cifre)
  • codice ISTAT del comune (3 cifre)
  • categorizzazione per tipologia di attività (LOB Locazione breve) (3 caratteri)
  • numerazione progressiva numerica su base comunale (4 cifre).

Ad esempio: 15064030LOB0007 è il CIR di una locazione breve ad Avellino.

Le sanzioni previste dalla regione Campania in caso di mancata indicazione del CUSR o nel caso in cui esso venga riportato in maniera errata o ingannevole sono pari a € 1000 per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata. Le sanzioni vengono irrogate dai rispettivi comuni a cui vanno anche devoluti i proventi, dal momento che spetta anche a loro il controllo amministrativo.

CITR e CITRA regione Liguria

La regione Liguria con legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 istituiva due codici identificativi regionali, uno per le strutture ricettive denominato CITR (Codice Identificativo Turistico Regionale) e l’altro per le locazioni brevi denominato CITRA (Codice Identificativo Turistico Regionale degli Appartamenti Ammobiliati ad uso turistico) in cui rientrano gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico concessi in locazione per oltre 30 giorni con contratto di affitto ad uso turistico oppure per periodi fino a 30 giorni, anche per finalità non turistiche (cd affitti brevi). Detta legge viene successivamente abrogata dalla recente legge regionale 6 febbraio 2024 n. 1, che subentra alla precedente nella disciplina dell’intera materia turistico ricettiva. La disciplina del rilascio dei codici identificativi viene riportata in un’apposita delibera della Giunta regionale (DGR n. 423 del 27 maggio 2019), che espone abbastanza chiaramente le istruzioni sul rilascio e l’utilizzo dei codici CITR e CITRA.

Vediamo di seguito come sono composti questi due codici alfanumerici:

Il CITR, acronimo di Codice Identificativo Turistico Regionale assume la seguente struttura sequenziale:

  • codice ISTAT del Comune di 6 cifre
  • codice identificativo della tipologia ricettiva, composto da 3 lettere, che vengono definite in un’apposita tabella contenuta nelle disposizioni attuative
  • codice di 4 cifre generato dal software informatico che lo genera

Il CITRA, anch’esso codice univoco, è acronimo di Codice Identificativo Turistico Regionale per gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico AAUT ed ha la seguente struttura, sempre sequenziale:

  • codice ISTAT del Comune di 6 cifre
  • suffisso “LT”, che indica appunto Locazione Turistica
  • codice di 4 cifre generato dal software informatico che lo genera.

Vediamo di seguito dove vanno esposti CITR e CITRA.

L’art. 58 della legge sopra menzionata assegna l’obbligo di esposizione ai titolari delle strutture ricettive ed ai locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico AAUT. I codici identificativi regionali CITR e CITRA devono essere esposti in tutte le attività di pubblicizzazione, promozione e commercializzazione, anche effettuate attraverso forme di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo. 

In particolare i codici identificativi devono essere pubblicati:

  • nella home page dei siti internet e nelle pagine delle piattaforme social;
  • nel titolo o nella descrizione nel materiale pubblicitario, promozionale e commerciale;
  • in tutte le iniziative pubblicitarie e promozionali fatte su canali on line e nel testo del titolo e della descrizione;

Le sanzioni previste dalla regione Liguria in caso di mancata indicazione dei codici identificativi regionali vanno da € 500 a € 5000 e sono a carico dei titolari delle strutture ricettive e dei locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico AAUT.

Come si richiedono CITR e CITRA in Liguria

Per ottenere il Codice Identificativo Regionale CITR di una struttura ricettiva occorre attendere l’iter istruttorio della procedura di classificazione, al termine della quale il CITR assegnato sarà visibile accedendo all’apposita piattaforma informatica RIMOVCLI.

Riguardo invece agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, la regione Liguria si è ben distinta da altre regioni italiane, prevedendo una procedura molto semplice per l’ottenimento del CITRA. Occorre infatti eseguire la comunicazione di locazione, cioè l’inizio dell’attività, utilizzando l’apposita sezione webform della piattaforma informatica ROSS1000. A seguito del rilascio, il  codice CITRA sarà visibile nella sezione “Anagrafica” di detta piattaforma.

Al fine di mantenere alto il livello di qualità degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, durante l’inserimento dei dati nella sezione webform è stata prevista la compilazione di un’apposita dichiarazione sulla regolarità dell’immobile nonché della conformità alle norme regionali e nazionali di tutti gli impianti. La regione prevede anche eventuali controlli amministrativi con sopralluoghi in cui verrà richiesta l’esibizione della certificazione di conformità dell’impianto elettrico, idrico e di riscaldamento.

CIR regione Sicilia

Nella regione Sicilia il Codice Identificativo Regionale CIR viene istituito dal decreto assessoriale 27 luglio 2022 n. 1783, che coinvolge nell’obbligo di acquisizione le strutture ricettive e gli alloggi ad uso turistico. Lo stesso decreto fa rientrare in quest’ultima tipologia ricettiva gli immobili o porzioni di essi nei quali è offerta ospitalità o soggiorno per un periodi massimo di 30 giorni, ai sensi dell’art. 4 del D. L. 24 luglio 2017. Ne consegue che in Sicilia l’esonero dall’obbligo di indicazione del CIR riguarda le locazioni turistiche superiori a 30 giorni. E bene però ricordare che a decorrere dal 2 novembre 2024 anche queste tipologie ricettive avranno l’obbligo di esporre il codice CIN.

Il decreto stesso definisce il codice identificativo regionale come strumento idoneo a:

  • semplificare i controlli da parte delle autorità;
  • migliorare la qualità dell’offerta turistica;
  • assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini della tutela dei consumatori
  • garantire agli ospiti un’offerta trasparente, consentendo loro di verificare, attraverso il CIR, la rispondenza della struttura con quella pubblicata nel registro informatico sul sito del dipartimento del turismo

Il CIR siciliano è un codice alfanumerico di 15 cifre a cui viene associato un ulteriore codice denominato Codice Struttura. L’elenco dei CIR e dei relativi codici struttura sono visibili nell’apposita sezione “Elenco Cir” presente sul portale dell’osservatorio turistico. Il Codice Struttura è anch’esso un codice univoco composto dal prefisso TRS-IT-SIC seguito da un valore numerico di 5 cifre. Ad oggi la regione Sicilia, a differenza di altre regioni italiane, non ha mai reso pubblica una spiegazione della struttura del CIR e del criterio utilizzato dal sistema informatico che lo genera.

Come si richiede il CIR in Sicilia

Per richiedere il CIR di una struttura ricettiva già in esercizio da prima che il CIR venisse istituito è sufficiente accedere alla piattaforma Turist@t con le credenziali già in possesso e nella sezione DETTAGLIO STRUTTURA cliccare sull’apposito pulsante RICHIEDI CIR. 

Se la struttura ricettiva è invece di nuova istituzione, la procedura per richiedere il CIR prevede la presentazione della prevista SCIA al comune e l’apertura di un nuovo account sulla piattaforma Turist@t. A seguito del completamento dell’iter istruttorio, il richiedente riceverà via PEC le credenziali di accesso alla piattaforma e da lì potrà richiedere il CIR sempre dalla sezione DETTAGLIO STRUTTURA.

La procedura per richiedere il CIR di una locazione ad uso turistico è differente da quella di una struttura ricettiva e prevede:

  • la registrazione dell’alloggio presso il comune di ubicazione ovvero l’inizio dell’attività;
  • l’apertura di un account presso la piattaforma Turist@t nell’apposita sezione alloggi ad uso turistico/affitti brevi.

Il decreto assessoriale di istituzione del CIR e la successiva circolare, predisposero un apposito modulo di registrazione dell’alloggio denominato comunicazione di offerta di ospitalità, successivamente revisionato e semplificato. Questo modulo è ancora in uso a molti comuni siciliani e prevede una serie di documentazione da allegare fra cui:

  • la planimetria dell’immobile;
  • il certificato di abitabilità o S.C.A. (Segnalazione Certificata per L’agibilità);
  • le perizie di asseveramento degli impianti (elettrico, radio/tv, clima, gas, idrico);
  • il certificato catastale.

Altri comuni siciliani hanno invece personalizzato apposite modulistiche dove è possibile dichiarare la conformità alle norme regionali e nazionali dei requisiti urbanistici dell’alloggio e degli impianti, senza quindi necessità di produrre allegati.

Altri comuni siciliani prevedono l’utilizzo della piattaforma del SUAP Impresa in un Giorno, mentre altri comuni ancora fanno gestire la registrazione degli alloggi all’ufficio imposta di soggiorno piuttosto che al SUAP. Ne sono esempio i comuni di Catania, Palermo, Ragusa e Taormina. Fra questi comuni:

  • alcuni hanno predisposto apposita modulistica;
  • altri si sono conformati ad un modulo standard di autocertificazione predisposto da qualche associazione di categoria;
  • altri dove è sufficiente presentare una comunicazione generica di messa di disponibilità dell’alloggio.

C’è un’altra casistica ancora che riguarda il comune di Agrigento: gli alloggi iscritti per l’imposta di soggiorno prima della data di pubblicazione del decreto di istituzione del CIR possono già considerarsi registrati ai fini dell’ottenimento del CIR. Essi possono infatti aprire direttamente su Turist@t un nuovo account per affitti brevi. I nuovi alloggi, invece, o quelli mai iscritti per l’imposta di soggiorno, devono necessariamente registrarsi al SUAP attraverso la piattaforma informatica Impresa in un Giorno.

A seguito della registrazione dell’alloggio, si dovrà aprire l’account per locazioni brevi sul portale Turist@t inserendo le varie informazioni richieste e seguire tutta la procedura informatica. Al termine della registrazione il richiedente riceverà via PEC le credenziali di accesso alla piattaforma da cui si potrà richiedere il CIR, così come per le strutture ricettive.

Una volta acquisito CIR, i titolari degli alloggi ad uso turistico così come quelli delle strutture ricettive dovranno effettuare, sempre su Turist@t, le comunicazioni a fini statistici delle presenze turistiche giornaliere, anche in assenza di ospiti, di arrivi o di partenze e comunicare gli eventuali periodi di chiusura temporanea della struttura.

Il decreto assesoriale che istituisce il CIR descrive chiaramente all’art. 7 chi sono i soggetti obbligati ad esporre il CIR e dove esso va indicato.

Hanno l’obbligo di esporre il CIR:

  • i titolari delle strutture ricettive;
  • i locatori di alloggi ad uso turistico;
  • i soggetti che svolgono l’attività di intermediazione immobiliare;
  • i soggetti che gestiscono portali telematici o siti web.

Il codice CIR deve essere esposto nelle comunicazioni inerenti la pubblicità, la promozione, la commercializzazione e la prenotazione, sia che avvenga con scritti, stampati, supporti digitali, via web o con qualsiasi altro mezzo utilizzato. Si possono quindi includere:

  • i cartelli affittasi che vengono affissi alle pareti esterne degli alloggi;
  • tutte le attività di comunicazione anche via internet, inclusi i social media come facebook e siti di promozione, pubblicizzazione e prenotazione come booking e Airbnb.

Il CIR deve essere riportato  in maniera ben visibile e chiara accanto alla denominazione dell’alloggio, utilizzando lo stesso carattere e la stessa grandezza. Per la mancata indicazione del CIR e la violazione delle altre disposizioni previste dal decreto assessoriale sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 5000, maggiorate del doppio in caso di reiterazione della violazione. 

Il decreto precisa che gli enti incaricati al controllo amministrativo e all’irrogazione delle sanzioni sono i Comuni ed i proventi delle sanzioni confluiscono nelle casse comunali.

CIS regione Puglia (Codice Identificativo di Struttura)

Il codice identificativo regionale della regione Puglia, identificato come Codice Identificativo di Struttura CIS, è stato regolato da più leggi regionali interessando in una prima fase le sole strutture ricettive non alberghiere ed in una seconda le altre rimanenti. La legge regionale 16 dicembre 2017, n. 49, che disciplina le attività turistico ricettive pugliesi, è stata infatti più volte modificata da altre due importanti leggi regionali:

  • in una prima fase dalla legge regionale 17 dicembre 2018 n. 57 che istituiva con il capo II bis un apposito registro informatico delle sole strutture ricettive non alberghiere, con il compito di attribuire a ciascuna di esse Codice identificativo di struttura CIS;
  • tutte le attività di comunicazione anche via internet, inclusi i social media come facebook e siti di promozione, pubblicizzazione e prenotazione come booking e Airbnb.

Ad oggi quindi nella regione Puglia non c’è alcun esonero dall’obbligo di indicazione del Codice Identificativo Regionale: Case Vacanza, B&B, affittacamere e le altre strutture ricettive extralberghiere ed alberghiere, così come le locazioni ad uso turistico e gli affitti brevi, sono obbligate ad acquisire il CIS. I gestori ed i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di esporre questo codice univoco in tutti gli scritti, stampati, supporti digitali e su qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicizzazione.

– Il CIS è un codice alfanumerico composto da 19 caratteri così strutturato:

  • le prime 2 lettere indicano la provincia di appartenenza;
  • i successivi 6 caratteri indicano il codice ISTAT del Comune in cui è ubicato l’immobile;
  • le successive 2 cifre sono un codice numerico che identifica la tipologia di struttura, il cui elenco è contenuto in un’apposita determinazione regionale;
  • le successive 2 cifre identificano la classificazione della struttura in base al numero di stelle (1S una stella, 2S due stelle, 3S tre stelle, 4S quattro stelle, 5S cinque stelle, 5L cinque stelle lusso), considerando anche che per le strutture non classificate viene indicato “00”;
  • Le ultime 7 cifre sono proprio quelle relative al codice identificativo differenziato a seconda se si tratta di:
    • locazioni turistiche, dove il codice sarà composto da un semplice numero progressivo a partire da 0000001.
    • strutture ricettive, dove il codice sarà composto dal già esistente idSR registrato nel DMS, preceduto da “zeri” al fine di raggiungere le 7 cifre;

Come si richiede il CIS in Puglia

La richiesta del Codice Identificativo di Struttura di una nuova struttura ricettiva non è necessaria, in quanto, dopo il completamento dell’iter istruttorio della SCIA presentata al SUAP, il CIS verrà generato automaticamente al momento della convalida della Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi.

Per richiedere invece il CIS di una locazione ad uso turistico o affitto breve è invece necessario accedere via SPID al portale Digital Management System DMS ed effettuare l’inizio dell’attività, utilizzando l’apposito servizio che consente di aggiungere una locazione turistica. 

Terminata la procedura, la struttura verrà registrata nel DMS e verrà automaticamente inserita nel Registro Regionale delle strutture ricettive, attribuendovi anche il codice CIS. Questo stesso portale dovrà poi essere utilizzato per trasmettere la movimentazione turistica ai fini statistici, così come previsto dalla norme, entro il giorno 10 di ogni mese.

La Regione Puglia ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata indicazione del CIS, sia a carico dei locatori, sia carico dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare. Per i primi le sanzioni vanno da € 500 a € 3000 mentre per i secondi da € 250 a € 1500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

Le norme regionali assegnano le funzioni di controllo amministrativo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative ai comuni territorialmente competenti che possono verificare i dati delle strutture ricettive e delle locazioni ad uso turistico visitando i canali promozionali on-line. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono incamerati dagli stessi comuni per finanziare le funzioni svolte.

CIR regione Piemonte (Codice Identificativo di Riconoscimento)

La regione Piemonte identifica il CIR come Codice Identificativo di Riconoscimento e lo istituisce in una fase iniziale per le sole locazioni turistiche fino a 30 giorni, cioè gli affitti brevi (art. 14 del regolamento regionale 8 giugno 2018 n. 4 che dà attuazione all’art. 18 della legge regionale 3 agosto 2017 n. 13). In una fase successiva interviene poi la legge regionale 9 marzo 2023 n. 3, che con l’art. 124 estende il CIR a tutte le altre rimanenti strutture strutture ricettive. Si può quindi confermare che ad oggi, in Piemonte, tutte le tipologie di strutture ricettive sono coinvolte nell’acquisizione del CIR.

Il CIR deve essere esposto in modo ben visibile in tutte le iniziative promozionali e sui portali telematici, in modo da consentire agli utenti di riconoscere l’unità immobiliare.

La regione ha però fornito in un apposito avviso alcuni chiarimenti individuando dei casi di esonero dall’obbligo di indicazione del CIR. Non è infatti necessario esporre il CIR in caso di utilizzo della denominazione delle strutture ricettive, nei loghi o nella semplice visibilità delle stesse in casi non direttamente connessi ad attività promozionali. Non vi è ad esempio obbligo di indicare il CIR:

  • nell’insegna della struttura, nei marchi identificativi o della classificazione;
  • sui cartelli stradali pubblicitari indicanti l’indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura ricettiva;
  • nei piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc., sulle auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti oppure nella pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc…

Questo codice univoco ha una struttura diversa a seconda se riguardi le strutture ricettive oppure locazioni ad uso turistico. Nel primo caso troviamo una struttura di 14 cifre dove: 

  • 6 numeri corrispondono al Codice ISTAT del Comune;
  • 3 lettere che rappresentano la tipologia ricettiva (ad esempio ALB per albergo, BEB per B&B, AFF per Affittacamere, ecc…);
  • 6 numeri corrispondono al numero progressivo di inserimento della struttura.

Il codice identificativo di una locazione turistica è invece composto da 11 cifre di cui:

  • 6 relativi al codice ISTAT del comune;
  • 5 che compongono un numero progressivo assegnato dal sistema. 

Come si richiede il CIR in Piemonte

Per richiedere il CIR di una struttura ricettiva non è necessario eseguire alcuna operazione: dopo la presentazione della SCIA al comune e l’attesa dei tempi istruttori, l’attribuzione del codice identificativo di riconoscimento (CIR) verrà generato automaticamente dal sistema informatico Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000). Il titolare o gestore della struttura potrà vedere il CIR accedendo alla piattaforma utilizzando le credenziali ricevute via e-mail.

Per richiedere invece il CIR di una locazione turistica, cioè di un immobile da dare in locazione con la formula dell’affitto breve, sarà necessario effettuare l’inizio dell’attività utilizzando l’apposito servizio online Locazioni Turistiche. Questa procedura, denominata Comunicazione, prevede l’inserimento di tutti i dati dell’immobile, del locatore, e la sottoscrizione di una dichiarazione sulla regolarità dell’alloggio ovvero della conformità degli impianti alle norme regionali e nazionali e sul possesso dei requisiti tecnico edilizi ed igienico sanitari del regolamento edilizio comunale. In altre parole il locatore deve dichiarare che l’immobile è in possesso del certificato di abitabilità o della Segnalazione Certificata per l’agibilità SCA.

A seguito di questo inserimento il locatore riceverà via mail il codice identificativo di riconoscimento CIR e le credenziali di accesso al servizio Piemonte Dati Turismo per l’invio dei dati dei movimenti dei clienti per fini statistici

Riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie per la mancata esposizione del CIR, la legge regionale piemontese 9 marzo 2023 n. 3 si è conformata a quelle previste dalla legge nazionale n. 58/19, che vanno da € 500 a € 5000 euro. Detti importi vengono maggiorati del doppio in caso di reiterazione della violazione.

IUN regione Sardegna (Identificativo Unico Numerico)

Nella regione Sardegna il Codice Identificativo Regionale, che assume la denominazione di Identificativo Unico Numerico IUN, ha subito diverse evoluzioni normative.

Inizialmente il codice IUN veniva istituito dall’art. 16 comma 8 (della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 per le sole strutture ricettive extralberghiere, contestualmente ad un apposito registro che includeva tali tipologie ricettive. L’art. 6 della successiva legge regionale 6 luglio 2018 n. 23 integrava la precedente L. R. 16/2017 con l’art. 21 bis, che introduceva la tipologia ricettiva della locazione occasionale ai fini ricettivi in cui rientrano sia le locazioni turistiche superiori a 30 giorni, sia quelle fino a 30 giorni, anche non turistiche ovvero gli affitti brevi.

La successiva legge regionale 23 ottobre 2023 n. 9 ha poi revisionato l’intera materia abrogando il comma 8 dell’art. 16 art. della precedente L.R. 16/17 ed aggiungendo l’art. il 16 bis, che prevede:

  • l’istituzione di un apposito “Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi”;
  • che le strutture coinvolte nell’obbligo di acquisizione ed esposizione del codice IUN sono le locazioni occasionali ai fini ricettivi e tutte le altre tipologie di strutture ricettive. Essi dovranno esporre questo codice alfanumerico in ogni attività di commercializzazione, comprese quelle online.

Come si richiede lo IUN in Sardegna

Per richiedere il codice IUN per una locazione occasionale ai fini ricettivi è necessario presentare al comune di ubicazione dell’alloggio la prevista comunicazione obbligatoria di inizio dell’attività utilizzando la procedura online sul portale Registro Locazioni Occasionali Sardegna Turismo, accedendo tramite SPID. E’ anche possibile adottare un’altra procedura che prevede l’utilizzo di apposita modulistica da inviare via email sia al comune di ubicazione dell’alloggio sia all’ufficio territoriale competente. Al primo ente andrà trasmessa la “comunicazione di locazione occasionale a fini ricettivi” mentre al secondo la richiesta di assegnazione del codice IUN e delle credenziali di accesso al portale SIRED, da utilizzare per le comunicazioni obbligatorie dei flussi degli ospiti ai fini statistici. L’ufficio territoriale competente per il proprio comune è da individuare consultando l’elenco degli uffici territoriali competenti.

Nella regione Sardegna il codice IUN è composto da un collegamento ipertestuale, https://www.iun-ras.eu/, a cui viene aggiunta una lettera che individua la tipologia di struttura (alberghiera, extralberghiera, all’aria aperta, alloggio privato oppure area di sosta) ed un numero progressivo.

Ad esempio https://www.iun-ras.eu/P0001 è il codice IUN di un alloggio privato a Olbia.

Per richiedere invece il codice IUN per un B&B, un’affittacamere, una Casa Vacanze o altra tipologia di struttura ricettiva, occorre rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia SUAPE del Comune competente e comunicare l’inizio dell’attività utilizzando la modulistica prevista. Al termine dei tempi istruttori la struttura ricettiva verrà inserita nell’apposito registro regionale e verrà attribuito un nuovo codice Identificativo Unico Numerico IUN.

In caso di mancata esposizione del codice IUN l’art. 26 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 2000. Il controllo amministrativo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni viene esercitato dai comuni territorialmente competenti, che possono monitorare periodicamente i dati delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, anche consultando i loro siti internet ed i canali on line promozionali.

CIPAT provincia autonoma di Trento (Codice Identificativo Provincia Autonoma di Trento)

La Provincia Autonoma di Trento con l’art. 27 della recente Legge Provinciale 5 agosto 2024, n. 9 non rende più obbligatoria l’esposizione dello storico codice CIPAT istituito dalla precedente legge provinciale 15 maggio 2002 n. 7 sia per le strutture ricettive che per gli alloggi ad uso turistico. Con la nuova previsione normativa la Provincia Autonoma di Trento demanda alla normativa nazionale sul CIN tutti gli aspetti riguardanti gli obblighi di identificazione di ogni tipologia ricettiva, che dovrà utilizzare l’apposita procedura di acquisizione del Codice Identificativo Nazionale CIN.

CIR regione Marche

Nella regione Marche il codice identificativo Regionale viene istituito dall’art. 5 della legge regionale 4 ottobre 2022 n. 20, che aggiunge alla precedente legge regionale 11 luglio 2006 n. 9 un nuovo articolo, precisamente il 43 ter, che prevede l’istituzione di un apposito registro e l’attribuzione di un codice identificativo regionale alle seguenti tipologie di strutture:

  • strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta;
  • strutture ricettive extra-alberghiere (Country house e residenze d’epoca, Case per ferie e ostelli per la gioventù, Case religiose di ospitalità, Centri di vacanza per minori e anziani, Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze);
  • appartamenti ammobiliati per uso turistico, concessi in locazione per periodi fino a 30 giorni, con la formula dell’affitto breve, oppure per periodi superiori a 30 giorni con contratto di affitto ad uso turistico.

Lo stesso articolo disciplina alcuni casi di esonero dall’acquisizione ed esposizione del CIR che riguarda i campeggi didattico educativi. Più precisamente non sono tenuti ad acquisire ed esporre il CIR:

  • campeggi fissi all’aperto gestiti da tour operators, enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali;
  • i campeggi svolti all’interno delle aree protette;
  • i campeggi itineranti all’aperto che si realizzano mediante pernottamenti in tende.

La disciplina dei criteri e delle modalità di utilizzo del CIR marchigiano viene invece demandata ad un’apposita deliberazione della giunta regionale, precisamente la DGR n. 193 del 22 febbraio 2021 ed il relativo allegato 1, che elenca le tipologie ricettive che compongono il registro regionale delle strutture extra-alberghiere, che sono:

  • Country house e le residenze d’epoca extralberghiere;
  • Affittacamere;
  • Case e appartamenti per vacanze;
  • Appartamenti ammobiliati per uso turistico;
  • Garden Sharing;
  • Bed & Breakfast.

La delibera non fa menzione delle strutture ricettive alberghiere a cui CIR viene comunque attribuito, come da previsione normativa di cui all’art. 43 ter della citata L.R. 9/2006. Ciò fa dedurre che per esse non vi sia un vero e proprio esonero dall’obbligo di esposizione del CIR, ma che l’esposizione sia facoltativa.

I soggetti obbligati ad esporre il CIR menzionati dalla delibera sono quelli che:

  • esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • gestiscono portali telematici;
  • pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività ricettive contenute nel Registro regionale delle strutture extralberghiere.

ll CIR di ogni singola unità ricettiva deve essere esposto su scritti o stampati o supporti digitali e qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicizzazione. 

Come si richiede il CIR nelle Marche

Per ottenere il CIR di una struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera occorre comunicare al SUAP del comune competente l’inizio dell’attività presentando:

  • la CIA (Comunicazione di Inizio Attività) per le locazioni ad uso turistico;
  • la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per le strutture ricettive.

Ciascuna tipologia di locazione prevede una specifica modulistica da utilizzare. Per quanto riguarda locazioni ad uso turistico, è necessario dichiarare il possesso dei requisiti igienico sanitari e la conformità dei locali alle norme contenute nei regolamenti edilizi per le civili abitazioni. L’immobile deve quindi essere in possesso del certificato di abitabilità e della dichiarazione di conformità alle norme regionali e nazionali dell’impianto elettrico e dell’impianto idrico. In mancanza, per avere la regolarità dell’alloggio, occorre affidarsi ad un tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto) per far redigere una SCA (Segnalazione Certificata per l’Agibilità). A questo proposito è anche intervenuta la deliberazione della giunta regionale 2 giugno 2009 n. 971 che ha stabilito i requisiti minimi obbligatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico:

  • i locali devono essere conformi ai requisiti previsti per le civili abitazioni dai regolamenti edilizi ed igienico sanitari;
  • l’impianto di riscaldamento è obbligatorio per gli alloggi concessi in locazione con apertura dal primo ottobre al 30 aprile;
  • è necessaria la costante fornitura di energia elettrica e di acqua calda;
  • i letti e l’arredamento devono essere adeguati al numero delle persone ospitate;
  • riguardo alla preparazione dei cibi, la cucina deve essere completa di fornelli, forno, lavello, frigorifero e tavolo;
  • le sedie devono essere adeguate al numero delle persone ospitate;
  • il bagno deve contenere: lavandino, doccia o vasca, WC e bidet;
  • ad ogni cambio di ospiti deve essere garantita la pulizia dell’alloggio;
  • deve essere prevista adeguata assistenza per gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria.

A seguito della presentazione della SCIA o della CIA, il personale del comune trasmette i dati all’ufficio turistico regionale per inserirli nella piattaforma ISTRICE ROSS 1000, cioè il registro digitale che provvede al rilascio di un “codice regione”. Si tratta in pratica di un codice univoco convenzionalmente riconosciuto dalla regione Marche come codice identificativo regionale CIR. Al termine della procedura il gestore della struttura o dell’alloggio ad uso turistico riceverà il CIR via mail o via pec.

Il CIR marchigiano è un codice alfanumerico composto da:

  • caratteri numerici riferiti al codice ISTAT del comune;
  • caratteri alfanumerici che individuano la tipologia di struttura ricettiva;
  • un numero sequenziale generato automaticamente dal sistema, composto da 5 caratteri. 

A seguito dell’ottenimento del CIR, i locatori ed i gestori hanno l’obbligo di comunicare gli arrivi e le presenze degli ospiti per fini statistici utilizzando la citata piattaforma ISTRICE ROSS 1000, a cui si accede via SPID o con le credenziali di accesso comunicate al locatore insieme al CIR. I locatori devono inoltre rivolgersi alla questura competente per l’ottenimento delle credenziali ALLOGGIATI WEB, cioè la piattaforma informatica da utilizzare per le comunicazioni obbligatorie dei flussi degli ospiti all’autorità di pubblica sicurezza.

L’art. 45 comma 10 bis della legge regionale 9/2006 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da € 250 a € 500 euro in caso di mancata indicazione del CIR. Lo stesso articolo prevede anche sanzioni da € 300 a € 600 euro per l’omissione delle comunicazioni ai fini statistici. La competenza per il controllo amministrativo e l’irrogazione delle sanzioni viene attribuita ai comuni.

CIR regione Abruzzo (Codice Identificativo di Riferimento)

La regione Abruzzo ha istituito il codice identificativo regionale con più norme regionali, scegliendo di denominarlo Codice Identificativo di Riferimento così come hanno fatto la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia Romagna. La prima istituzione risale all’art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2020 n. 3, che aggiungendo il comma 2 bis all’art. 10 della precedente legge regionale 26 gennaio 1993 n. 11, istituiva il Codice  Identificativo di Riferimento per tutte le tipologie di strutture ricettive, comprese le locazioni ad uso turistico.

La disciplina di dettaglio del codice e la modalità di acquisizione viene successivamente chiarita da un’apposita deliberazione della giunta regionale, la DGR 25 maggio 2020 n. 281, che definisce anche come è composto il codice CIR. 

Successivamente è poi intervenuta la recente legge regionale 14 febbraio 2023 n. 10 che, al fine di semplificare la normativa sul turismo abruzzese, ha abrogato una serie di norme regionali fra cui anche le due leggi regionali appena citate che riguardano appunto il CIR. Con l’art. 69 questa recente legge 10/2023 istituisce nuovamente il Codice Identificativo di riferimento sempre per tutte le tipologie di strutture ricettive, compresi gli affitti brevi, demandando sempre la disciplina di dettaglio alla precedente deliberazione della giunta regionale DGR 28/2020. 

La norma abruzzese conferma quindi che le strutture ricettive coinvolte nell’acquisizione del CIR sono quelle alberghiere, extra alberghiere, all’aria aperta e le locazioni turistiche, cioè gli affitti brevi. I soggetti obbligati ad esporre il CIR sono: 

  • i titolari delle strutture ricettive (Case Vacanze, B&b, affittacamere, ecc…)
  • i locatori degli alloggi ad uso turistico, cioè le case dei privati concesse in locazione con contratto di affitto ad uso turistico;
  • le agenzie di intermediazione immobiliare ovvero i portali turistici OTA.

Il CIR deve essere esposto in tutte le attività di pubblicizzazione, promozione e commercializzazione fatte sia con materiale cartaceo che con supporti digitali o altri mezzi. 

Come si richiede il CIR in Abruzzo

A differenza di molte altre regioni d’Italia dove il primo passo per ottenere il CIR è comunicare al comune l’inizio dell’attività, nella regione Abruzzo per richiedere il CIR di una locazione ad uso turistico è sufficiente registrare l’alloggio nel Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo SITRA, utilizzando l’apposita modulistica prevista. E’ possibile registrare fino ad una massimo di quattro alloggi, da gestire in forma non imprenditoriale, così come prevede il comma 4, lett. a dell’art. 60 della della L.R. n. 10/2023. 

Il modulo di iscrizione al SITRA contiene anche una scheda di dettaglio dove è necessario dichiarare che i locali dell’immobile sono conformi ai requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari del regolamento edilizio comunale, nonché ai vincoli previsti per la destinazione d’uso residenziale. A questo proposito è sempre consigliabile accertarsi che l’immobile sia in possesso del certificato di abitabilità o della SCA (Segnalazione Certificata per l’Agibilità). Se si hanno dei dubbi è meglio consultare un tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto) per assicurarsi della regolarità urbanistica dell’immobile e della conformità alle norme regionali e nazionali di tutti gli impianti. 

Per richiedere il CIR di una struttura ricettiva occorre invece utilizzare l’apposita modulistica per le strutture ricettive. La richiesta di iscrizione al SITRA va fatta solo dopo la presentazione della prevista SCIA. 

Dopo l’invio della documentazione via email all’indirizzo indicato nel modulo stesso, l’alloggio verrà registrato nel sistema SITRA e gli verrà assegnato un “codice regione”. Il richiedente riceverà così una email contenente le credenziali di accesso al portale SITRA, da utilizzare  per le comunicazioni obbligatorie ai fini statistici dei flussi degli ospiti entro il giorno 10 del mese successivo a quello del loro ingresso. Sempre dal portale SITRA sarà possibile visionare il “codice regione” assegnato all’alloggio che convenzionalmente la norma abruzzese riconosce come Codice Identificativo di Riferimento CIR.

Il CIR abruzzese è un codice univoco che coincide con il codice regione che viene generato automaticamente dal sistema SITRA al momento dell’inserimento della struttura. Si tratta di un codice alfanumerico composto da tredici caratteri:

  • i primi quattro sono numerici e riferiti al codice ISTAT della provincia di appartenenza;
  • gli altri nove sono alfanumerici ed individuano la tipologia di struttura ricettiva ed un numero sequenziale generato automaticamente dal sistema.

Ad esempio, 011023B&B0025 è un CIR corrispondente al “codice regione” di un B&B. 

Riguardo alle sanzioni, un’apposita circolare prot. r.a. 0169007/20 del 4 giugno 2020 a firma del direttore del dipartimento sviluppo economico turismo fa menzione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata indicazione del CIR. E’ alquanto strano però notare che la legge regionale abruzzese L.R. 10/2023 non prevede casistiche di sanzioni in caso di mancata indicazione del CIR né controlli amministrativi.

CIR regione Calabria

Nella regione Calabria il Codice Identificativo Regionale viene istituito dalla deliberazione della giunta regionale 2 dicembre 2022 n. 629 per le sole strutture ricettive iscritte in un’apposita banca dati denominata Sistema di Rilevazione Dati Turistici SIRDAT. Pochi mesi dopo, un’ulteriore deliberazione, la DGR 674 del 14 dicembre 2022, estende il CIR anche alle locazioni ad uso turistico previo obbligo di iscrizione nella predetta banca dati SIRDAT. La regione Calabria ha quindi coinvolto nell’acquisizione del CIR tutte le tipologie ricettive, affitti brevi compresi. Quindi nessun esonero. 

Con l’istituzione del CIR anche la regione Calabria, al pari di altre regioni italiane, si allinea all’esigenza di una norma nazionale, la legge n. 58/19, che individua la necessità di migliorare la qualità dell’offerta dell’offerta turistica e di contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali. La stessa DGR 629/2022 fa riferimento alla legge n. 58/19 anche per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di mancata indicazione del CIR, che vanno da € 500 a € 5000. 

Le modalità di rilascio e di utilizzo del CIR calabrese vengono riportate in un apposito decreto dirigenziale 10 gennaio 2023 n. 204, cioè delle vere e proprie linee guida per richiedente. Facendo menzione della citata Legge n. 58/19 (che in pratica converte in legge il D.L. 34/19), questo provvedimento attribuisce l’obbligo di esporre il CIR ai soggetti:

  • che sono titolari delle strutture ricettive;
  • che concedono in locazione alloggi per uso turistico, cioè quelli concessi in locazione con contratto di affitto ad uso turistico;
  • che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • che gestiscono portali telematici o siti web.

Essi sono obbligati a pubblicare il codice CIR in tutte le iniziative pubblicitarie e promozionali fatte con scritti, stampati, supporti digitali, via web, social media inclusi, anche se i server utilizzati si trovano al di fuori dell’Unione europea. Il codice CIR deve essere riportato in maniera ben visibile e chiara accanto alla denominazione dell’alloggio utilizzando la stessa grandezza di carattere. 

Il CIR calabrese è un codice alfanumerico attribuito dalla banca dati informatizzata a tutte le tipologie ricettive che abbiano completato gli adempimenti di legge previsti.

La regione Calabria a differenza di altre regioni italiane non ha mai pubblicato un documento che chiarisce nel dettaglio come è composto strutturalmente il CIR né dà la possibilità agli utenti sul web di accedere ad un elenco di strutture ricettive ed alloggi ad uso turistico a cui è stato attribuito questo codice univoco.

Come si richiede il CIR in Calabria

Per richiedere il CIR di un alloggio ad uso turistico occorre registrare l’alloggio presso il comune di ubicazione, così come previsto dall’art. 19 comma 2 della L.R. 34/18. Se è la prima volta che si concede in locazione l’immobile, questa operazione detta anche inizio dell’attività deve essere eseguita almeno una settimana prima dell’arrivo degli ospiti. Nelle località a vocazione turistico balneare la registrazione va fatta entro il 31 marzo mentre nelle restanti località entro il 31 ottobre. 

Effettuata la registrazione al comune, occorrerà richiedere all’osservatorio turistico calabrese il rilascio delle credenziali di accesso al sistema SIRDAT, cioè la piattaforma informatica da utilizzare anche per le comunicazioni obbligatorie dei flussi degli ospiti per fini statistici

La regione mette a disposizione sia la modulistica necessaria per la registrazione dell’alloggio al comune, sia quella per la richiesta delle credenziali di accesso alla banca dati SIRDAT. Le credenziali di accesso vengono rilasciate al richiedente poco dopo la richiesta ed egli potrà visualizzare dalla sezione anagrafica il nuovo CIR assegnato.

Per richiedere il CIR di Affittacamere, un B&B, una Casa Vacanze o altra tipologia di struttura ricettiva extralberghiera o alberghiera, le linee guida chiariscono che è necessario completare tutti gli adempimenti di legge previsti, compresa la procedura di classificazione. Quelle già iscritte alla banca dati SIRDAT acquisiranno automaticamente il codice CIR che sarà visualizzabile sempre nella sezione ANAGRAFICA. Le strutture ricettive di nuova istituzione o quelle non correttamente classificate, per ottenere l’iscrizione alla banca dati SIRDAT (e di conseguenza l’attribuzione del CIR) dovranno invece presentare la prevista SCIA ed attendere i tempi istruttori.

CIR regione Umbria

Nella regione Umbria  l’art. 10 della legge regionale 10 luglio 2017 n. 8 non aveva ancora istituito il codice identificativo regionale ma solo una banca dati ricognitiva delle strutture ricettive e degli alloggi ad uso turistico, demandando alla giunta regionale le modalità, i criteri e le procedure per la formazione, l’accesso e l’aggiornamento. 

Con deliberazione della giunta regionale 4 giugno 2019 n. 733 viene infatti resa pubblica l’attivazione della piattaforma informatica TURISMATICA che provvede ad identificare le strutture ricettive e le locazioni ad uso turistico, assegnando a ciascuna di esse un codice univoco composto da un identificativo (ID). Questo codice viene fornito automaticamente dal sistema all’inserimento della struttura e verrà integrato al Codice Identificativo Nazionale CIN.

Come si richiede il CIR in Umbria

L’inserimento nella banca dati TURISMATICA delle strutture ricettive e degli alloggi ad uso turistico avviene anche oggi:

  • per quanto riguarda gli affitti brevi, a seguito dell’obbligatoria registrazione al comune, ai sensi dell’art. 40 della citata L.R. 10/2017;
  • per le strutture ricettive, al completamento dell’iter istruttorio successivo alla presentazione della SCIA, ai sensi dell’art. 35 della stessa legge.

L’art. 36 della L.R. 10/2017 prevede inoltre che gli alloggi di tutte le tipologie ricettive hanno l’obbligo di comunicazione dei flussi degli ospiti per fini statistici sul portale TURISMATICA e la denuncia degli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza ai sensi di legge (ALLOGGIATIWEB).

La piattaforma TURISMATICA prevede la registrazione giornaliera degli arrivi e delle partenze degli ospiti e del numero delle camere occupate. L’inserimento dei dati va eseguito con cadenza mensile, entro i primi cinque giorni del mese successivo, anche in assenza di ospiti.

L’istituzione del Codice Identificativo Regionale è avvenuta successivamente con la deliberazione della giunta regionale 13 maggio 2020 n. 372, che chiarisce che è in corso una modifica legislativa alla L.R. 8/2017 per rendere obbligatoria l’esposizione del CIR a tutte le tipologie ricettive. Ad oggi quindi nella regione Umbria sembra non essere obbligatoria l’esposizione del CIR.

La delibera stessa fa menzione di una norma nazionale, la Legge n. 58/19, che si è posta l’obiettivo di istituire una banca dati delle strutture ricettive e degli alloggi ad uso turistico che assegna un “codice identificativo” a tutte le tipologie ricettive, che dovranno utilizzare in ogni iniziativa promozionale. Detta istituzione è ancora in itinere, in attesa di pubblicazione di un decreto ministeriale che definisca i  criteri che determinano la composizione del codice identificativo. In virtù di questa legge, la regione Umbria, ritenendo necessario attivare ulteriori strumenti finalizzati a meglio identificare ogni singola tipologia ricettiva, ha deciso di istituire un proprio Codice Identificativo Regionale, cioè un codice alfanumerico che è già stato integrato nel sistema TURISMATICA.

Il Codice Identificativo Regionale umbro è una stringa di caratteri alfanumerici che identificano anche ubicazione, tipologia e categoria ricettiva ed è composto come segue:

  • Codice Istat della Provincia (3 caratteri)
  • Codice Istat del Comune (3 caratteri)
  • Codice Tipologia e Codice Categoria da Turismatica (5 lettere)
  • Codice identificativo progressivo già attribuito da Turismatica (5 caratteri)

Si può quindi concludere che la regione Umbria pur non prevedendo ad oggi un vero e proprio obbligo di esposizione del CIR, rende comunque obbligatori gli adempimenti previsti la L.R. 8/2017 sopra descritti, pena l’irrogazione di sanzioni. L’art. 40 della citata legge prevede infatti per gli alloggi ad uso turistico sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 3000 in caso di incompleta o omessa comunicazione di inizio dell’attività.  Per le strutture ricettive le sanzioni sono molto più pesanti: in caso di mancata presentazione della SCIA l’art. 39 della citata legge prevede sanzioni da € 3000 a € 10.000 nonché la chiusura dell’attività.

Inoltre, in caso di mancata comunicazione dei flussi degli ospiti, l’art. 39 comma 11 della citata legge regionale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000 a € 4000.

Gli art. 3 e 4 attribuiscono alla regione ed ai comuni le funzioni di vigilanza di controllo amministrativo, anche avvalendosi dell’aiuto di società esterne come ad esempio Sviluppumbria S.p.A. A seconda della tipologia di violazione e della relativa sanzione, gli introiti confluiscono nelle casse dell’uno o dell’altro ente e verranno utilizzati per finanziare gli interventi di promozione turistica nonché l’attività stessa di vigilanza e controllo.

Le regioni italiane senza CIR

Ci sono poi regioni italiane che hanno scelto di non istituire alcun codice identificativo regionale dando così la possibilità a gestori e locatori di richiedere direttamente il Codice Identificativo Nazionale CIN direttamente dalla piattaforma informatica del ministero del turismo. Ad oggi la piattaforma non è ancora entrata in funzione. In via sperimentale viene però consentita alle tipologie ricettive ubicate in Puglia la possibilità di riconvertire il già assegnato CIS in CIN. 

Fin quando la piattaforma ministeriale non sarà pienamente attiva, locatori e gestori delle regioni senza CIR potranno pubblicizzare i propri annunci senza indicare alcun codice o al massimo indicando, ove obbligatoriamente richiesto, il codice regione o l’eventuale codice assegnato dal comune all’atto della registrazione dell’alloggio.

In queste regioni l’attività ricettiva non è però assolutamente scevra da qualsiasi adempimento considerato che uno o più fra i seguenti adempimenti rimangono sempre obbligatori, come ad esempio:

  • l’obbligo di comunicazione delle generalità degli ospiti alle autorità di P.S. attraverso il portale ALLOGGIATIWEB;
  • l’obbligo di comunicazione dei flussi degli ospiti per fini statistici alla competente autorità regionale;
  • l’obbligo di registrazione della locazione presso il comune;

Le regioni interessate da questa eccezione sono cinque. Vediamo di seguito cosa prevede ciascuna di esse.

Basilicata

La regione Basilicata è una delle regioni che ha scelto di non istituire alcun Codice Identificativo Regionale ed è ancora in attesa dell’avvio dell’operatività della banca dati nazionale, che consentirà a tutte le tipologie ricettive di richiedere il Codice Identificativo Nazionale CIN. Ad oggi quindi nella regione Basilicata vi è un esonero dall’obbligo di indicazione del CIR appunto perchè esso non è mai stato istituito. Riguardo invece la disciplina del turismo, la legge regionale 4 giugno 2008, n. 6 regolamenta soltanto le strutture ricettive non facendo menzione alcuna degli affitti brevi, cioè gli alloggi ad uso turistico concessi in locazioni con contratto di affitto ad uso turistico.

Al pari di altre regioni italiane, tutte le strutture ricettive extralberghiere, alberghiere e all’aria aperta ubicate in Basilicata devono adempiere alle comunicazioni obbligatorie per fini statistici sul Sistema Informativo Statistico Turistico SIST e quelle di pubblica sicurezza sulla piattaforma informatica ALLOGGIATIWEB.

La legge regionale della Basilicata 6/2008 non facendo alcuna menzione degli affitti brevi fa presumere quindi che per le locazioni ad uso turistico:

  • non è prevista la registrazione dell’alloggio presso il comune di ubicazione;
  • non sono previsti obblighi di comunicazione per fini statistici.

Le uniche norme applicabili sulle locazioni brevi sono quelle nazionali ovvero:

Le previsioni di questi 3 punti si possono così riassumere:

  • il contratto di affitto ad uso turistico deve avere una durata non superiore a 30 giorni. Il termine massimo di 30 giorni va inteso con riferimento ad ogni singolo contratto e non come somma dei giorni di tutti i contratti stipulati nell’anno solare;
  • deve riguardare immobili ad uso abitativo con relative pertinenze (ad esempio box, posti auto, cantine, soffitte, ecc…). Le categorie catastali da prendere in considerazione vanno da A1 ad A11, ad esclusione della A10, che riguarda gli uffici o gli studi privati;
  • Il contratto di locazione ad uso turistico deve essere stipulato tra persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Tale aspetto riguarda sia il locatore che l’affittuario;
  • si può utilizzare l’affitto breve anche per sublocare un immobile o darlo in subcomodato, con il consenso scritto del proprietario e del comodatario;
  • la locazione turistica breve è anche consentita anche all’usufruttuario in quanto ha la piena disponibilità dell’immobile;
  • il contratto può essere stipulato direttamente tra le parti o mediante l’intermediazione di soggetti terzi;
  • si possono prevedere servizi accessori alla locazione (aria condizionata, biancheria, pulizia, internet, ecc.);
  • così come per locazioni in forma imprenditoriale è previsto l’obbligo di comunicazione delle generalità degli ospiti alla questura mediante l’utilizzo della piattaforma online Alloggiati Web;
  • l’emissione della ricevuta all’ospite non è obbligatoria ma solo su richiesta dello stesso e a condizione che il pagamento avvenga con mezzo non tracciato.

Friuli Venezia Giulia

La regione Friuli Venezia Giulia pur non avendo mai istituito un Codice Identificativo Regionale aveva già da tempo regolamentato le attività ricettive con la legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21, che riguarda sia le strutture ricettive che gli alloggi ad uso turistico, cioè gli affitti brevi.

La norma prevede che l’inizio dell’attività di locazione di qualunque tipologia ricettiva è subordinata alla presentazione presso il competente SUAP comunale di una:

  • SCIA, in caso di strutture ricettive (art. 37)
  • COMUNICAZIONE, in caso di locazioni turistiche o affitti brevi (art. 47 bis).

La differenza fra l’una e l’altra è che la SCIA è soggetta a controlli amministrativi sull’effettivo possesso dei requisiti e dei presupposti per l’avvio mentre la COMUNICAZIONE non è di regola soggetta a controlli, a meno che contenga asseverazioni o attestazioni.

Sia SCIA che COMUNICAZIONE vanno presentate in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP utilizzando l’apposito portale regionale. 

L’art. 47 della L.R. 21/2016 prevede per tutte le tipologie ricettive, affitti brevi compresi, l’obbligo di comunicazione ai fini statistici attraverso il portale WEB TUR dei dati giornalieri degli arrivi e delle presenze degli ospiti ed il numero di camere e di posti letto messi a disposizione. L’accesso al portale avviene mediante credenziali che vanno richieste inviando una mail al servizio statistico competente della zona.

Ai sensi di quanto prevede l’art. 13 ter, comma 3, lett. a) i gestori delle strutture ricettive ed  i locatori degli alloggi ad uso turistico potranno richiedere l’attribuzione del Codice Identificativo Nazionale CIN direttamente dalla banca dati del ministero del turismo, una volta entrata in esercizio.

Molise

La regione Molise negli ultimi anni si sta adoperando per riordinare in un testo unico le disposizioni normative regionali che nel tempo hanno singolarmente regolamentato le varie strutture ricettive. Ad oggi è infatti in fase di studio alla quarta commissione del consiglio regionale una proposta di legge per disciplinare le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Al termine dell’istruttoria e dopo il rilascio del relativo parere, la proposta di legge passerà al consiglio regionale per le determinazioni finali.

Essa prevede, così come anche in altre regioni d’Italia, la classificazione delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e la definizione delle funzioni delle regioni e dei comuni, compresa anche l’attivazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive SUAP. Il testo fa anche menzione degli affitti brevi che vengono fatti rientrare nella categoria delle case e appartamenti per vacanze gestite in forma non imprenditoriale. La proposta di legge apporta inoltre modifiche significative all’attuale normativa regionale in quanto istituisce fra l’altro una banca dati regionale delle strutture ricettive, per la cui gestione coinvolge anche i SUAP.

La mancanza di un testo unico che disciplina le attività ricettive molisane potrebbe quindi essere il motivo per cui la regione Molise abbia scelto non istituire un proprio Codice Identificativo Regionale, volendo di proposito attendere l’avvio dell’operatività della banca dati nazionale che dà la possibilità di richiedere direttamente il CIN. In questo periodo transitorio dove sempre più portali online per la pubblicazione degli annunci richiedono di indicare obbligatoriamente il CIR, i gestori degli alloggi turistici potranno indicare il codice della regione Molise.   

Per quanto riguarda le comunicazioni per fini statistici è intuibile che nelle regione Molise esse non siano previste in quanto il sistema di rilevazione statistiche verrà integrato nella banca dati delle strutture ricettive non ancora istituita.

Ad oggi quindi nella regione Molise le norme da osservare per l’esercizio dell’attività di locazione ad uso turistico sono quelle nazionali, già trattate per la regione Basilicata.

Toscana

La regione Toscana anche se non hai mai istituito un proprio codice identificativo regionale ha ben regolamentato il settore turistico con più norme regionali, fra cui la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 definita anche “testo unico del sistema turistico regionale” e la successiva L.R. 18 maggio 2018, n. 24, che vi apporta delle modifiche. Per le locazioni ad uso turistico la Toscana prevede, così come anche il Friuli Venezia Giulia, l’obbligo di comunicare al comune l’inizio dell’attività, nella cui procedura telematica occorre dichiarare il possesso:

  • dei requisiti strutturali e igienico sanitari previsti per civili abitazioni;
  • dei requisiti di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti installati, in conformità alle norme regionali e nazionali vigenti. 

Per l’avvio invece di una struttura ricettiva è prevista, come nelle altre regioni italiane, la presentazione della SCIA al competente SUAP comunale.

La L.R. 86/2016 prevede per l’inosservanza di questi obblighi o l’assenza dei requisiti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ben specificate nel testo della legge stessa.

Alle strutture ricettive ed agli alloggi ad uso turistico (noti anche come affitti brevi) che si registrano nel portale regionale verrà rilasciato un codice univoco che identifica l’alloggio, denominato “codice dell’esercizio” o anche “codice regionale”. Si tratta di un codice alfanumerico che non deve confondersi con il Codice Identificativo Regionale che, come già detto, la regione Toscana non ha mai stato istituito. Dal punto di vista strutturale il codice identificativo toscano somiglia molto ad un CIR essendo così composto: 

  • 3 cifre numeriche individuano il codice della provincia;
  • 3 cifre numeriche individuano il codice del comune;
  • 3 fibre alfabetiche che identificano il tipo di locatore: TOP se si tratta di Tour Operator (cioè intermediario), LTN o LTI a seconda se riguarda un Locazione Turistica Non imprenditoriale oppure Imprenditoriale;
  •  4 cifre numeriche che individuano un numero progressivo attribuito dal sistema.

Ad esempio, il codice regionale 052032TOP0001 è così strutturato:

  • 052: Prov. di Siena; 
  • 032: Comune di Siena; 
  • TOP: Tour Operator; 
  • 0001: progressivo numerico.

Il portale regionale in cui figurano tutte le tipologie ricettive presenti in Toscana consente anche adempiere all’obbligo di trasmissione delle generalità degli ospiti per fini statistici previsto dall’art. 70 della L.R. 86/2016. C’è anche la possibilità di ottenere il file con generalità degli ospiti da caricare sul portale della questura ALLOGGIATIWEB per le comunicazioni obbligatorie di P.S. previste, ai sensi di legge.

Provincia autonoma di Bolzano

La provincia autonoma di Bolzano non ha adottato un proprio codice identificativo regionale ma ha regolamentato le varie tipologie ricettive con leggi provinciali così rigide che lasciano addirittura pensare, in particolare nelle locazioni ad uso turistico,  ad una sovrapposizione alle norme statali. Come abbiamo già visto, il D.L. 50/2017 disciplina in modo abbastanza chiaro l’affitto breve che prevede fra l’altro: 

  • la locazione fino a 4 alloggi in forma non imprenditoriale (limite massimo consentito dal comma 595 art. 1 legge 30 dicembre 2020 n. 178);
  • l’utilizzo di piattaforme online di intermediazione immobiliare;
  • nessun limite sul numero massimo di contratti di locazione ad uso turistico a condizione che ciascuno di essi non superi i 30 giorni nell’arco dell’anno.

Mentre le norme locali di altre regioni italiane si sono allineate a tale disciplina, nella legge provinciale di Bolzano nulla si rileva con riferimento alle locazioni brevi.

L’art. 1 comma 1 bis della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 ha però previsto una sorta di “locazioni di camere e appartamenti in forma non imprenditoriale”, la cui gestione comporta una serie di restrizioni che fanno pensare ad una totale incompatibilità con la disciplina dell’affitto breve di cui al D.L. 50/2017. Questa tipologia di “locazione non imprenditoriale” è semplicemente una deroga all’attività ricettiva di affittacamere che può svolgersi unicamente a queste condizioni:

  • non è possibile svolgere attività pubblicitaria o avvalersi di soggetti di intermediazione come Booking o Airbnb;
  • non è possibile svolgere, per ciascuna camera o appartamento, più di quattro contratti d’affitto nell’arco di un anno.

Per l’esercizio sembra che non sia neanche necessario registrare l’alloggio al comune né è previsto un obbligo di comunicazione delle presenze giornaliere per fini statistici. L’unico obbligo è quello della trasmissione delle generalità degli ospiti sul portale ALLOGGIATIWEB.

A porre chiarezza sulla questione della forma imprenditoriale o meno è intervenuta l’agenzia delle Entrate, che rispondendo ad un quesito di un contribuente ha fornito delle interessanti delucidazioni riassumibili come segue: (risposta n. 373/2019).

  • la Legge Provinciale di Bolzano n. 12/95 non contiene disposizioni che possano assumere rilevanza ai fini fiscali;
  • che per stabilire se la locazione è svolta in forma imprenditoriale occorre far riferimento ai principi generali stabiliti dall’articolo 2082 del Codice civile e dall’articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi);
  • che anche superando i quattro contratti è possibile applicare la cedolare secca senza dover dichiarare i proventi come reddito d’impresa;
  • che nella Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 è stato chiarito che la disciplina delle locazioni brevi “si applica sia nel caso di contratti stipulati direttamente tra locatore e conduttore, sia nel caso in cui intervengano soggetti di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online;
  • che non viene rilevata “sovrapposizione” fra la norma provinciale di Bolzano e quella statale in quanto le due disposizioni disciplinano materie diverse e presentano finalità diverse.

Chiarito questo dubbio meramente “fiscale” si può quindi concludere che non esiste nella provincia autonoma di Bolzano la tipologia ricettiva della locazione ad uso turistico o affitto breve, o comunque una locazione turistica gestita da soggetti privati che consenta di utilizzare uno o più portali di intermediazione immobiliare. 

In questa provincia autonoma per poter inserire un annuncio su un portale come Booking o Airbnb occorre infatti avviare una vera e propria struttura ricettiva come ad esempio “l’affitto privato di camere e appartamenti ammobiliati” che è gestibile anche da soggetti privati senza partita iva. 

Tutto ciò sembra quasi un’assurdità!

C’è però da considerare l’aspetto vantaggioso di una struttura ricettiva che consente al gestore di fornire agli ospiti servizi aggiuntivi, quali ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande, il cambio biancheria agli ospiti, ecc…, opzioni assolutamente vietate nel regime degli affitti brevi. Inoltre la SCIA di questo tipo di struttura ricettiva non è particolarmente complessa da preparare.

Gli altri adempimenti sono analoghi a quelli di una locazione breve di qualunque regione italiana e consistono: 

  • nell’obbligo di comunicazione dei flussi degli ospiti sull’apposito portale provinciale ASTAT, così come previsto dalle norme che regolamentano il sistema statistico provinciale;
  • nell’obbligo di trasmissione delle generalità degli ospiti sul portale ALLOGGIATIWEB per motivi di pubblica sicurezza
  • negli adempimenti per l’imposta di soggiorno, se previsti dal regolamento del comune in cui è ubicato l’alloggio.

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