CIR (Codice Identificativo Regionale): cosa fare per ottenerlo

Daniele Valvo Daniele Valvo
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Settembre 25, 2024

Aggiornamento Dicembre 18, 2025


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8 Regioni che hanno istituito il Codice Identificativo Regionale

Cos’è il Codice Identificativo Regionale?

Il Codice Identificativo Regionale (CIR) è un codice alfanumerico che quasi tutte le regioni italiane hanno adottato per identificare le strutture ricettive e le locazioni ad uso turistico, a prescindere o meno dalla loro forma imprenditoriale. Le regioni si sono in pratica allineate alla finalità dell’art. 13 quater comma 7 decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, successivamente convertito nella legge n. 58/19, che istituisce il Codice Identificativo Nazionale e ne rende obbligatoria l’esposizione nelle comunicazioni inerenti l’offerta e alla promozione. Il CIR è quindi un codice univoco paragonabile ad una sorta di carta d’identità dell’alloggio, che consente alle competenti autorità locali di facilitare i controlli amministrativi volti a migliorare la qualità dell’offerta turistica ed a contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali. L’identificazione di ogni tipologia ricettiva mediante il CIR consente infatti alle autorità locali di monitorare l’attività degli alloggi turistici, anche ai fini statistici, e garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e qualità dei servizi offerti ai turisti.

Come è composto il codice CIR?

Il Codice Identificativo Regionale (CIR) è un codice alfanumerico il cui numero di cifre può variare in base al criterio adottato dalla regione che lo genera, anche se i CIR generati dalla maggior parte delle regioni italiane contengono i seguenti elementi:

  • il codice ISTAT del comune, della provincia o della regione;
  • un codice di 3 o più cifre che individua la tipologia ricettiva (ad esempio LOC, ALB, BEB, ecc…);
  • un numero progressivo.

La struttura di questo codice alfanumerico viene in genere riportata in ogni deliberazione della giunta regionale successiva all’istituzione del CIR. Vedremo di seguito la struttura del CIR di ogni regione d’Italia, considerando anche che 5 di esse hanno voluto utilizzare un acronimo diverso da CIR, probabilmente per renderlo più originale o per dare un senso di appartenenza alla regione stessa:

  • Campania, CUSR (Codice Unico Strutture Ricettive);
  • Liguria, CITR (Codice Identificativo Turistico Regionale) e CITRA (Codice Identificativo Turistico Regionale degli Appartamenti Ammobiliati ad uso turistico);
  • Puglia, CIS (Codice Identificativo di Struttura);
  • Sardegna, IUN (Identificativo Unico Numerico);
  • Provincia autonoma di Trento, CIPAT (Codice Identificativo Provincia Autonoma di Trento).

Quali sono le strutture ricettive coinvolte?

L’art. 13 quater comma 7 pone l’obbligo di acquisizione del CIR alle strutture ricettive ed ai soggetti che concedono in locazione ad uso turistico immobili ad uso abitativo. La responsabilità dell’esposizione del CIR viene attribuita:

  • ai titolari delle strutture ricettive ed ai locatori degli affitti brevi;
  • ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • ai soggetti che gestiscono portali telematici.

Per strutture ricettive si intendono quelle alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta, che comprendono anche Case Vacanze, B&B e affittacamere. Gli affitti brevi sono invece le locazioni ad uso turistico ovvero gli alloggi o porzioni di essi di proprietà dei soggetti privati su cui hanno fissato la residenza o li utilizzano come seconda casa. Questi alloggi vengono di solito concessi in locazione con la formula dell’affitto breve, che prevede la stipulazione di un contratto di affitto ad uso turistico di durata non superiore a 30 giorni. 

C’è un esonero dall’obbligo di indicazione del CIR?

La risposta a questa domanda è: dipende dalla regione in cui si trova l’alloggio. Una cosa è certa: già da anni l’indicazione del CIR per le strutture ricettive è obbligatoria in quasi tutte le regioni d’Italia. Per quanto invece riguarda gli alloggi ad uso turistico, alcune regioni hanno reso non obbligatoria l’esposizione del CIR per le locazioni turistiche superiori a 30 giorni mentre altre sì. Considerando però che l’obbligo di esposizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) riguarda anche le locazioni turistiche superiori a 30 giorni e che la  faq del Ministero del Turismo 1.4 aggiornata al 20 giugno 2024 prevede l’obbligatorietà dell’esposizione di entrambi i codici, non ha più senso parlare di esonero di obbligo di indicazione del CIR bensì di esonero di obbligo di indicazione di CIR e CIN.

Sono quindi esonerati dall’obbligo di indicazione di CIR e CIN le locazioni non turistiche superiori a 30 giorni, riguardanti ad esempio gli immobili dati in affitto con contratto di locazione ad uso transitorio. Altro caso di esonero dall’obbligo di indicazione del CIR riguarda le regioni dove il CIR non è mai stato istituito: qui è obbligatorio esporre solo il CIN.

Quali sono le sanzioni in caso di mancata esposizione del CIR?

Il decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a 5000 in caso di mancata indicazione del CIR (articolo 13 quater, commi 7 e 8). Come vedremo di seguito, alcune regioni italiane si sono allineate a tali importi mentre altre prevedono sanzioni diverse, differenziate anche in base a più specifiche tipologie di violazioni.

Il D.L. 18 ottobre 2023 n. 145 che istituisce il Codice Identificativo Nazionale ha stabilito sanzioni ancora più severe, che saranno applicabili a decorrere dal primo gennaio 2025 (non più 2 novembre 2024, grazie ad un avviso di proroga del Ministero del Turismo del 22 ottobre 2024), che vanno:

  • da € 800 a € 8.000 in caso di assenza di CIN;
  • da € 500 a € 5000 in caso di mancata esposizione del CIN;

Come si richiede il CIR?

Gli enti pubblici coinvolti nel rilascio del CIR sono due: il comune e la regione.

Ad oggi non è mai stata istituita una procedura semplice per l’ottenimento del CIR e che sia anche valida su tutto il territorio nazionale. Ogni regione ha infatti previsto una procedura a sé che può essere più o meno complessa a seconda se abbia trovato o meno un’intesa con i vari comuni sull’iter burocratico da adottare.

L’inizio dell’attività di locazione prevede la registrazione dell’alloggio presso il comune di ubicazione utilizzando la procedura che esso stesso prevede. Lo step successivo prevede invece la trasmissione alla regione di appartenenza di una serie di dati, fra cui anche gli estremi della precedente registrazione al comune. Se regione e comune hanno stipulato un protocollo d’intesa, sarà il comune stesso a curare questo secondo step, altrimenti dovrà occuparsene il richiedente il CIR.

Le regioni italiane che hanno stipulato un protocollo d’intesa con i vari comuni, sono riuscite ad istituire apposite piattaforme informatiche dove il locatore deve semplicemente inserire i dati dell’alloggio ed attendere il rilascio del CIR via mail o pec. In altre regioni d’Italia, come ad esempio la Sicilia, ogni comune adotta una procedura a sé. Qui, infatti, per l’inizio dell’attività, in alcuni uffici comunali è sufficiente presentare un’autocertificazione utilizzando un modello standard mentre altri prevedono l’utilizzo di modulistiche ad hoc. Altri comuni ancora rendono obbligatorio l’utilizzo della piattaforma informatica Impresa in un Giorno o piattaforme similari valide esclusivamente per i comuni aderenti. Per evitare errori è quindi consigliabile chiedere al proprio comune la procedura prevista per registrare l’immobile. Se non si ha tempo o voglia di districarsi nel mondo della burocrazia, si può sempre delegare questo compito ad un’agenzia specializzata, dove sarà sufficiente inviare i documenti richiesti ed attendere semplicemente il rilascio del CIR.

Prima di registrare l’alloggio è fondamentale accertarsi della regolarità e della conformità dell’alloggio e degli impianti alle vigenti norme di igiene e sicurezza, in quanto i comuni possono richiedere la relativa documentazione oppure un’autocertificazione che ne attesti il possesso. La regolarità dell’alloggio e la  sua conformità alle norme regionali e nazionali rientra nella finalità per cui il CIR è stato istituito ovvero migliorare la qualità dell’offerta turistica e contrastare forme irregolari di ospitalità. Inoltre, l’acquisizione del CIR è requisito fondamentale per poter accedere a bandi, incentivi ed altre forme di sostegno che alcune regioni d’Italia prevedono, come ad esempio la Calabria, per sostenere gli investimenti nelle strutture turistiche al fine favorire il riposizionamento competitivo.

Dove si deve esporre il codice identificativo per Airbnb e locazioni turistiche?

Il CIR è anche elemento di fiducia e rassicurazione per i turisti: ciò significa che a prescindere dagli obblighi normativi, l’esposizione del CIR in modo ben visibile all’interno della struttura e nelle comunicazioni ufficiali diventa, agli occhi degli ospiti, segno di regolarità e conformità alle norme regionali e nazionali. A rafforzare questo concetto è anche intervenuto il decreto legge che ha istituito il codice identificativo nazionale, prevedendo all’art. 13 ter comma 6 che il CIN deve essere esposto anche all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, nonché in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Non c’è quindi alcun dubbio che il Codice Identificativo Regionale (CIR) va esposto sia negli annunci pubblicati sui portali di prenotazione OTA come Booking e Airbnb, sia in quelli presenti nei social come facebook, dove spesso si utilizzano gruppi o pagine.

Regioni che hanno istituito il Codice Identificativo Regionale

CIR regione Lazio

La regione Lazio istituiva nel 2017 il CISE, un codice identificativo regionale riguardante le sole strutture extralberghiere, come Case Vacanze, B&b, affittacamere, locazioni turistiche e affitti brevi. La recente legge regionale 24 maggio 2022 n. 8, con l’obiettivo di estendere il codice identificativo regionale a tutte le tipologie ricettive, aggiunge l’art. 23 bis alla precedente legge regionale 6 agosto 2007 n. 13, rendendo quindi obbligatorio il CISE anche per le strutture ricettive alberghiere. L’articolo stesso precisa che le modalità di gestione della banca dati e l’utilizzo del codice identificativo vengono disciplinate da una deliberazione di futura pubblicazione, intervenuta poi con DGR del 22 dicembre 2023, n. 919, a cui viene data attuazione con la recente determinazione dirigenziale 20 giugno 2024, n. G08261, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio n. 53/2024 e relativo allegato A. Viene in pratica istituito un nuovo Codice Identificativo Regionale la cui struttura è completamente diversa da quello del precedente CISE. Gli aspetti più importanti della norma che istituisce il nuovo CIR della regione Lazio sono i seguenti:

  • il nuovo Codice Identificativo Regionale, obbligatorio dal primo settembre 2024, va a sostituire il precedente codice CISE, che rimane utilizzabile fino al 31 agosto 2024.
  • Tutte le tipologie ricettive, quindi sia alberghiere che extralberghiere, devono obbligatoriamente esporre il nuovo CIR dal primo settembre 2024;
  • Le strutture già in possesso del CISE e delle credenziali di accesso al portale RADAR potranno ottenere il nuovo CIR accedendo al portale ROSS1000 con le stesse credenziali di accesso a RADAR. Eseguito l’accesso, si dovranno integrare i dati anagrafici mancanti. Al termine della procedura verrà rilasciato il nuovo CIR.
  • Per tutto il 2024 per la trasmissione dei dati statistici sulle presenze dovrà utilizzarsi il portale RADAR. I gestori delle strutture di nuova apertura, mai registrate su RADAR, potranno quindi ottenere le credenziali di accesso registrandosi dapprima sul portale ROSS1000. A seguito di detta registrazione riceveranno via email entro 30 giorni le credenziali di accesso a RADAR.
  • Il rilascio del codice CIR da parte dal portale ROSS1000 consentirà al gestore di accedere via SPID al Portale Telematico del Ministero Turismo per ottenere l’immediato rilascio del codice CIN. Grazie infatti all’interoperabilità delle piattaforme ROSS1000 e del portale telematico del MITUR l’alloggio per cui è stato richiesto il CIR sarà visualizzabile sul portale ministeriale a seguito dell’accesso via SPID. Il CIR è infatti associato al codice fiscale del richiedente nonché all’utenza SPID.
  • Da gennaio 2025 le comunicazioni statistiche dei dati sulle presenze dovranno eseguirsi esclusivamente tramite il portale ROSS1000, a cui si potrà accedere unicamente via SPID e non più tramite credenziali di accesso. Il portale RADAR si potrà utilizzare fino al 30 marzo 2025 per i soli inserimenti relativi al 2024.

Come si richiede il CIR in Lazio

La procedura per richiedere il CIR in Lazio prevede in primo luogo l’inizio dell’attività ovvero la registrazione della struttura presso il comune di ubicazione presentando presso il competente SUAP comunale:

  • la SCIA per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
  • la “Comunicazione” per gli alloggi ad uso turistico.

Per la registrazione degli alloggi ad uso turistico, ci sono comuni laziali che hanno predisposto specifica modulistica, dove è sufficiente compilarla ed inviarla, ed altri comuni che invece prevedono obbligatoriamente l’utilizzo della piattaforma informatica Impresa In Un Giorno. L’art. 12 bis del Regolamento Regionale 7 Agosto 2015 n. 8 prevede che gli alloggi ad uso turistico devono rispettare sia requisiti previsti per le abitazioni sia la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria. E’ quindi importante accertarsi della regolarità dell’alloggio alle norme urbanistiche e che gli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento siano conformi alle norme regionali e nazionali sulla sicurezza. 

Come già accennato in precedenza, completata la registrazione al comune dell’alloggio ad uso turistico o della struttura ricettiva, sarà necessaria un’ulteriore registrazione al portale ROSS1000, che rilascerà il codice CIR. La struttura di questo nuovo codice univoco è molto simile a quella del Codice Identificativo Nazionale CIN e molto differente da quella del precedente codice CISE, composta da un semplice numero progressivo (ID). Ricordiamo che il codice CISE non è più utilizzabile per pubblicizzare l’alloggio e il motore di ricerca in cui vengono listate tutte le strutture laziali munite di CISE non è più attivo.

L’art. 2 del regolamento regionale sopra indicato prevede inoltre l’obbligo di trasmissione per via telematica dei dati sugli arrivi e sulle presenze degli ospiti per fini statistici all’agenzia regionale del turismo. A partire dal 2025 per l’invio dei dati statistici si dovrà utilizzare il portale ROSS1000, cioè la stessa piattaforma che ad oggi rilascia il codice CIR. Come già accennato, la precedente piattaforma RADAR si potrà utilizzare per tutto il 2024 e resterà utilizzabile fino al 30 marzo 2025 esclusivamente per trasmettere le presenze relative all’anno 2024.

La regione Lazio all’art. 31 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 5000 euro in caso di mancata indicazione del codice identificativo regionale. Le sanzioni vengono irrogate dai comuni competenti per territorio e gli introiti confluiscono nelle casse comunali. 

Le funzioni di vigilanza e di controllo amministrativo sull’osservanza delle disposizioni vengono esercitate dai comuni dove le polizie locali possono stipulare apposite convenzioni con i corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Roma Capitale.

CIR regione Veneto

La regione Veneto con apposita legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 definisce tutte le tipologie di strutture ricettive e le “locazioni turistiche”, per le quali prevede l’obbligo della regolarità e della conformità alle norme regionali e nazionali in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti, pena l’utilizzo ai fini della locazione turistica. 

Detta legge rimanda poi ad apposito regolamento regionale (R.R. 10 settembre 2019, n. 2) che disciplina la modalità di rilascio, di esposizione e di operatività del codice identificativo regionale, da esporre anche su piattaforme digitali e siti internet di prenotazione ricettiva.

L’art. 5 del sopra citato regolamento regionale definisce come è composto il CIR assegnato dalla piattaforma informatica ROSS1000. La struttura del CIR Veneto contiene quindi: 

  • il codice ISTAT del Comune di ubicazione dell’alloggio;
  • il codice di tre lettere “LOC” che esprime la tipologia di alloggio, che è appunto locazioni turistica;
  • una stringa numerica che identifica il numero progressivo del singolo alloggio.

Come si richiede il CIR in Veneto

La regione Veneto ha coinvolto nell’obbligatorietà del CIR gli affitti brevi e le locazioni turistiche superiori a 30 giorni, prevedendo due modalità leggermente diverse di come si richiede il CIR, a seconda se si tratta di gestione imprenditoriale o gestione non imprenditoriale.

La piattaforma informatica ROSS1000 assegna un Codice Identificativo Regionale anche alle strutture ricettive ma esse rimangono esonerate dall’obbligo di indicazione del CIR, in quanto la norma regionale veneta pone l’obbligo alle sole locazioni turistiche. Le altre tipologie ricettive esonerate dall’obbligo di indicazione del CIR sono:

  • quelle relative all’ospitalità diffusa;
  • le sedi congressuali.

CIR regione Valle d’Aosta

Nella regione Valle d’Aosta il codice identificativo regionale viene istituito dalla legge regionale 18 luglio 2023 n. 11, per le sole locazioni per finalità turistiche di durata da 1 a 30 giorni, a prescindere dalla loro forma imprenditoriale. L’art. 4 della citata legge rende poi obbligatoria l’esposizione del CIR per i soli alloggi ad uso turistico e non menziona le strutture ricettive, che possono quindi considerarsi esonerate dall’obbligo di esposizione del CIR ma non ovviamente del CIN. La stessa legge, definisce anche due tipologie di alloggi  turistici:

  • le camere arredate all’interno di immobili con destinazione d’uso ad abitazione temporanea, locabili per un periodo massimo di 180 giorni l’anno (di norma utilizzate come “seconda casa”);
  • le camere arredate all’interno di immobili con destinazione d’uso ad abitazione permanente o principale, di solito utilizzata come “prima casa” o “casa di residenza.

La norma valdostana che disciplina gli alloggi ad uso turistico sembra quindi allinearsi perfettamente con le regole degli affitti brevi di cui all’art. 4 del D.L. 50/2017: sia l’una che l’altra norma prevedono infatti che la locazione può essere gestita da proprietario, comodatario o mandatario.

Sono quindi esonerati dall’obbligo di acquisizione ed indicazione del CIR;

  • i contratti di locazione di durata superiore a 30 giorni (anche se il CIN va comunque richiesto ed esposto);
  • le attività turistico ricettive (Affittacamere, Bed&Breakfast e Case e appartamenti per vacanze)

Come si richiede il CIR in Valle d’Aosta

La procedura di acquisizione del CIR valdostano è molto semplice, dal momento che è direttamente il comune a rilasciare il CIR a seguito di registrazione dell’alloggio presso l’apposita piattaforma online Locazioni Turistiche della Valle d’Aosta. Dopo l’inserimento dei dati dell’alloggio e del locatore, si potrà attribuire all’alloggio un nome di fantasia, che sarà parte integrante della struttura del CIR. Questa facoltà non è consentita in altre regioni italiane, alcune dei quali, come il Lazio, lo vietano espressamente. La struttura del CIR della regione Valle d’Aosta è così composta:

Nome di fantasia dell’alloggio – VDA – nome del comune – numero di 4 cifre”.

L’art. 4 della citata legge regionale definisce dove si deve esporre il CIR, precisando con estrema chiarezza che oltre ad essere associato al nome di fantasia dell’alloggio, deve essere riportato in modo leggibile su ogni strumento o canale pubblicitario. Il Codice Identificativo Regionale deve inoltre essere esposto: 

  • all’ingresso dell’alloggio;
  • all’ingresso dell’edificio in cui lo stesso è ubicato;
  • sui citofoni e sul campanello di accesso all’alloggio;
  • sulle piattaforme on line;
  • su eventuali cartelloni stradali o insegne.

Le sanzioni in caso di mancata esposizione del CIR previste da questa regione vanno da € 500 a € 5000 per ciascun alloggio turistico pubblicizzato. La violazione, se reiterata, comporta, oltre al raddoppio, la sospensione dell’attività da uno a sei mesi.

CIR regione Emilia Romagna

Nella regione Emilia Romagna il codice identificativo regionale viene istituito dall’art. 14 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 23, che apporta una modifica all’art. 35 bis della della precedente L.R. 28 luglio 2004 n.16. Il Codice Identificativo di Riferimento, così lo definisce la norma, coinvolge nell’obbligo di acquisizione le seguenti tipologie ricettive:

  • strutture ricettive alberghiere,
  • strutture ricettive extralberghiere,
  • strutture ricettive all’aria aperta
  • altre tipologie ricettive in cui rientrano gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, cioè affitti brevi oppure locazioni turistiche superiori a 30 giorni.

L’art. 12 della norma predetta limita a 3 il numero massimo alloggi locabili per stagione turistica ed a 6 mesi consecutivi il periodo massimo di ogni relativo contratto di locazione.

Rimangono esonerate dall’obbligo di acquisizione del CIR: 

  • le strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico;
  • le aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici

Non è inoltre necessario indicare il CIR per dare semplice visibilità alla struttura senza scopi pubblicitari, come ad esempio nelle insegne, nei marchi o nelle targhe, nei cartelli stradali pubblicitari contenenti l’indirizzo, i recapiti o il percorso per il raggiungimento, nei piccoli gadget pubblicitari come penne e portachiavi, nelle auto aziendali o nei pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti o pubblicità su mezzi pubblici e privati. 

Il CIR deve essere esposto in tutte le attività di promozione, pubblicizzazione e commercializzazione sia in forma scritta che digitale. Nella regione Emilia Romagna la mancata esposizione del Codice Identificativo di Riferimento fa rischiare al gestore sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 3000 per i titolari delle strutture e da € 250 a € 1500 per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che che gestiscono portali telematici. 

Locazione ad uso turistico ed incompatibilità con la residenza del gestore

La regione Emilia Romagna in una guida descrittiva sugli appartamenti ammobiliati ad uso turistico precisa che la locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico è incompatibile con l’indirizzo di residenza del gestore. Questa limitazione che non è riscontrabile in nessuna legge regionale né in altre determinazioni dirigenziali o delibere regionali, sembra riguardare soltanto la regione Emilia Romagna e nessun’altra regione d’Italia. L’ente regionale giustifica l’introduzione di detto limite fornendo una propria interpretazione dell’art. 43, secondo comma, del codice civile. L’ufficio regionale settore turismo, commercio, economia urbana e sport sostiene che la residenza deve necessariamente coincidere con il luogo di dimora abituale, motivo per cui se l’appartamento viene locato nella sua interezza, né il gestore né altre persone possono avere la propria dimora abituale in tale appartamento e dunque fissarvi residenza. La locazione in forma non imprenditoriale di singole stanze nella propria abitazione di residenza è possibile unicamente attraverso la tipologia ricettiva del Bed & Breakfast ai sensi dell’art. 13 della L.R. 16/2004. Qui la residenza nell’appartamento, oltre ad essere necessaria, comporta la destinazione di una delle camere alla dimora del titolare e quindi la sottrazione di tale stanza all’ospitalità ricettiva. Si tratta di un’attività saltuaria di alloggio e prima colazione che, a differenza di quella in forma d’impresa (Room and Breakfast), non è necessaria alcuna autorizzazione sanitaria, se non la presentazione al comune della D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività). Si possono locare fino ad un massimo 120 giorni l’anno per camera oppure fino a 500 pernottamenti a persona, opzione da fornire prima di iniziare l’attività. Per l’apertura del Bed & Breakfast (detta anche attività saltuaria di alloggio e prima colazione) va presentata al comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in modalità telematica oppure utilizzando la modulistica approvata con determinazione dirigenziale n° 14548 del 15/12/2010. La circolare esplicativa prot. PG/08/227543 del 3 ottobre 2008 elenca inoltre le differenze fra Room and Breakfast e Bed & Breakfast, così da avere un’idea chiara sulle due tipologie ricettive.

Come si richiede il CIR in Emilia Romagna

Per ottenere Il CIR per un appartamento ammobiliato ad uso turistico occorre espletare la pratica di inizio dell’attività attraverso la comunicazione telematica al SUAP al comune di ubicazione dell’alloggio, utilizzando la piattaforma informatica Lepida. Per le altre tipologie ricettive come ad esempio Affittacamere, Case Vacanza e B&B occorre presentare la SCIA, sempre su LEPIDA oppure su IMPRESA IN UN GIORNO, selezionando il comune di ubicazione.

Una volta completatosi l’iter istruttorio, la piattaforma informatica ROSS1000, da utilizzare anche per le comunicazioni obbligatorie statistiche, provvederà al rilascio del “Codice Regione” che la regione stessa riconosce come CIR, in quanto è conforme alle specifiche tecniche descritte in un apposito protocollo d’intesa con il ministero del turismo. Il CIR della regione Emilia Romagna è quindi composto da una sequenza di 15 caratteri, strutturati come di seguito indicato:

  • il codice ISTAT a sei cifre del Comune in cui è stata originariamente autorizzata la struttura ricettiva;
  • un tratto di separazione;
  • due caratteri con la sigla corrispondente alla tipologia ricettiva;
  • un tratto di separazione;
  • un progressivo numerico di 5 cifre.

CIR regione Lombardia (Codice Identificativo di Riferimento)

Nella Regione Lombardia il codice identificativo regionale, definito come Codice Identificativo di Riferimento, viene istituito dalla legge regionale 25 gennaio 2018, n. 7, che aggiunge l’art. 8 bis alla precedente legge regionale 1 ottobre 2015 , n. 27. L’obbligo di acquisizione ed esposizione riguarda tutte le strutture ricettive menzionate nella legge, compresi gli alloggi o le porzioni di essi concessi in locazione ad uso turistico. Tutte le tipologie ricettive devono inoltre essere in possesso dei requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per le civili abitazioni, cioè della documentazione attestante la conformità alle norme regionali e nazionali dei requisiti urbanistici e la regolarità degli impianti elettrici e idrici. I soggetti obbligati ad esporre il CIR sono:

  • quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • quelli che gestiscono portali telematici;
  • quelli che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di locazione.

Detti soggetti, se contravvengono all’obbligo di riportare il CIR oppure lo riportano in maniera errata o ingannevole, rischiano sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.

La deliberazione della giunta regionale lombarda 17 aprile 2023 – n. XII/169, che disciplina l’utilizzo del CIR, prevede alcune casistiche in cui vi è un vero e proprio esonero dall’obbligo di indicazione di questo codice univoco. Non occorre infatti indicare il CIR nei casi di semplice denominazione o di visibilità non direttamente connesse ad attività di promozione: ad esempio nel logo o nel marchio identificativo, nell’insegna della struttura, nei marchi di classificazione, nei cartelli stradali pubblicitari, nei piccoli gadget pubblicitari, sulle auto aziendali o i pulmini utilizzati per il servizio transfer ai clienti o per la pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc…

Il Codice Identificativo di Riferimento della regione Lombardia, che la regione stessa ha scelto di farlo coincidere con il Codice Regione, viene generato dalla piattaforma informatica ROSS1000 all’atto della registrazione della struttura. Questo codice alfanumerico è composto da:

  • 6 caratteri numerici riferiti al codice Istat del Comune;
  • 3 caratteri alfabetici che individuano la tipologia di struttura;
  • 5 caratteri sequenziali generati automaticamente.

Come si richiede il CIR in Lombardia

La procedura per richiedere il codice identificativo di riferimento varia a seconda se la richiesta riguardi:

  • strutture ricettive(ad esempio B&B, Affittacamere, ecc…);
  • Case ed Appartamenti per Vacanza (CAV) oppure alloggi per finalità turistiche (o porzioni di essi), locabili per oltre 30 giorni o fino a 30 giorni (cd. affitti brevi).

Nel primo caso occorre presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) al SUAP del comune di ubicazione. Nel secondo caso va invece presentata, sempre al SUAP, la richiesta di inizio dell’attività o CIA (Comunicazione di Inizio Attività). La procedura di presentazione di SCIA o CIA possono variare a seconda se il comune di ubicazione dell’alloggio abbia previsto apposite modulistiche cartacee oppure specifiche procedure informatiche con l’utilizzo del portale Impresa In Un Giorno o altri portali come Sportello Telematico CLU oppure Centro Servizi Sovracomunale Est-Milano. A seguito della presentazione della SCIA o della CIA, una volta completatisi i tempi istruttori, il richiedente riceverà una PEC riportante il CIR e l’abilitazione alla piattaforma informatica ROSS1000, da utilizzare per le comunicazioni obbligatorie previste per fini statistici.

CUSR regione Campania (Codice Unico Strutture Ricettive)

La Regione Campania identifica le strutture ricettive e le attività di locazione breve tramite il CUSR – Codice Unico Strutture Ricettive, introdotto dall’art. 13 della L.R. 16/2019 e successivamente esteso alle locazioni turistiche dalla L.R. 11/2023 (art. 5).

Le modalità operative di generazione e rilascio sono state stabilite da due delibere regionali:

Il CUSR è un codice univoco utilizzato per identificare ogni attività ricettiva presente sul territorio regionale e risulta oggi necessario anche per ottenere il CIN nazionale (Codice Identificativo Nazionale) introdotto dal D.L. 145/2023.

Tipologie di strutture che devono richiedere il CUSR

1. Strutture ricettive (D.G.R. 64/2021)
  • Strutture alberghiere: Alberghi, motel, RTA, villaggi-albergo
  • Alberghi diffusi
  • Complessi turistico ricettivi all’aria aperta: Campeggi, villaggi turistici, marina resort
  • Strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali (country house), rifugi di montagna, case religiose di ospitalità;
  • Bed & Breakfast
  • Agriturismi
2. Attività di locazione breve (D.G.R. 552/2023)

Per “locazione breve” si intendono gli immobili o porzioni di essi concessi in locazione per periodi fino a 30 giorni, anche non turistici, nel rispetto delle regole previste per gli affitti brevi

Come si richiede il CUSR in Campania

La procedura varia a seconda che si tratti di struttura ricettiva o locazione turistica/breve, ma il principio è identico:

1) Presentazione della SCIA o CIA (Comunicazione di Inizio Attività) al SUAP

È necessario:

  • contattare il SUAP del Comune per conoscere la procedura da utilizzare (cartacea o telematica, ad esempio con il portale Impresa in Un Giorno)
  • Di solito sono necessari:
    • i dati catastali dell’immobile
    • il numero camere/unità e posti letto
    • i dati del gestore o del proprietario
    • la dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza
    • la documentazione urbanistica dell’immobile

Il Comune può effettuare una verifica in loco.

2) Inserimento dei dati nella piattaforma regionale

All’esito positivo delle verifiche istruttorie, il comune inserisce la SCIA/CIA nel sistema Turismo Web (oggi integrato in Sinfonia Turismo SMART).

3) Generazione e trasmissione del CUSR

La piattaforma genera il codice CUSR e lo trasmette via PEC al richiedente.
La struttura verrà inoltre pubblicata nell’elenco delle strutture ricettive e locazioni brevi della Campania.

Comunicazione dei dati statistici — Sinfonia Turismo SMART

Sia le strutture ricettive che le locazioni turistiche/brevi sono obbligate a comunicare i dati sul movimento degli ospiti (arrivi, partenze e presenze) ai fini statistici ISTAT.

L’adempimento avviene tramite la piattaforma regionale Sinfonia Turismo SMART a cui si accede esclusivamente con SPID, CIE o CNS. La piattaforma permette:

  • l’invio mensile dei movimenti turistici (con dettaglio giornaliero);
  • l’aggiornamento dei dati della struttura;
  • la consultazione delle comunicazioni dei prezzi (solo per le strutture ricettive)

Com’è composto il CUSR

Il CUSR adottato dalla regione Campania è un codice univoco che assume seguente struttura di 15 caratteri:

  1. Codice ISTAT Regione (2 cifre)
  2. Codice ISTAT Provincia (3 cifre)
  3. Codice ISTAT Comune (3 cifre)
  4. Tipologia attività (es. LOB = Locazione breve)
  5. Numero progressivo comunale (4 cifre)

Ad esempio:
15064030LOB0007 → locazione breve ad Avellino.

Sanzioni CUSR

Le sanzioni previste dalla regione Campania in caso di mancata indicazione del CUSR o nel caso in cui esso venga riportato in maniera errata o ingannevole sono pari a € 1000 per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata. Le sanzioni vengono irrogate dai rispettivi comuni a cui vanno anche devoluti i proventi, dal momento che spetta anche ad essi il controllo amministrativo.

Regione LiguriaCITR e CITRA

La Regione Liguria rappresenta uno dei sistemi normativi più strutturati d’Italia in materia di codici identificativi regionali. Già con la precedente L.R. 32/2014 aveva introdotto due codici distinti — CITR per le strutture ricettive e CITRA per gli appartamenti ammobiliati a uso turistico (AAUT).
Tale disciplina, pur essendo stata successivamente inglobata nella nuova L.R. 1/2024, mantiene la logica originaria: due categorie differenti → due codici differenti → due piattaforme digitali differenti.

Alla normativa primaria si affiancano le Disposizioni attuative per il rilascio e l’utilizzo dei codici CITR e CITRA contenute nel DGR n. 423 del 27 maggio 2019, che definiscono puntualmente composizione, generazione e modalità di esposizione dei due codici.

CITR e CITRA: cosa sono e perché esistono due codici distinti

In Liguria è essenziale distinguere chiaramente tra:

1. CITR – Codice Identificativo Turistico Regionale (per strutture ricettive)

Assegnato esclusivamente a strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. 1/2024: alberghi, affittacamere, B&B, CAV imprenditoriali, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, rifugi, agriturismi ecc.

Il CITR viene rilasciato solo dopo la conclusione del procedimento di classificazione.
Una volta attribuito, il codice diventa visibile sulla piattaforma RIMOVCLI, il sistema regionale dedicato alla rilevazione dei flussi turistici delle strutture ricettive.

2. CITRA – Codice Identificativo Turistico Regionale per AAUT (locazioni turistiche)

Riguarda esclusivamente gli AAUT (appartamenti ammobiliati a uso turistico), cioè gli immobili concessi:

  • per finalità turistiche (senza servizi tipicamente ricettivi), oppure
  • tramite locazioni brevi fino a 30 giorni, anche con finalità non turistiche (art. 4 D.L. 50/2017).

Il CITRA non richiede alcuna classificazione, ma si ottiene tramite un’apposita procedura telematica attivata dal locatore o da un’agenzia di intermediazione immobiliare.

La struttura tecnica dei codici

Le Disposizioni attuative definiscono la composizione univoca di entrambi i codici.

CITR (acronimo di Codice Identificativo Turistico Regionale)

È composto da:

  1. Codice ISTAT del Comune (6 cifre)
  2. Identificativo tipologia ricettiva (3 lettere: ALB, AFF, BEB, CAV, CAM, RTA, AGR ecc.)
  3. Numero progressivo generato dal sistema informatico (4 cifre)

Esempio: 010059-BEB-0184

CITRA (acronimo di Codice Identificativo Turistico Regionale)

È composto da:

  1. Codice ISTAT del Comune (6 cifre)
  2. Identificativo “LT” (Locazione Turistica)
  3. Numero progressivo (4 cifre)

Esempio: 009001-LT-0130

Due piattaforme digitali diverse: RIMOVCLI e ROSS1000

La separazione tra CITR e CITRA si riflette anche negli strumenti informatici utilizzati.

RIMOVCLI – Strutture ricettive e CITR

RIMOVCLI è la piattaforma regionale dedicata:

  • alla consultazione del CITR assegnato alla struttura,
  • alla rilevazione dei flussi turistici (arrivi e presenze),
  • alla gestione degli adempimenti statistici che competono alle strutture ricettive.

Il CITR compare su RIMOVCLI solo dopo che la Regione ha concluso la procedura di classificazione e ha rilasciato il relativo attestato.

ROSS1000 – Locazioni turistiche AAUT e CITRA

ROSS1000 è invece la piattaforma interamente dedicata ai locatori di appartamenti ammobiliati ad uso turistico. Non riguarda in alcun modo le strutture ricettive.

È composta da due sezioni principali:

1. Webform

È la sezione in cui il locatore deve compilare la comunicazione di inizio attività AAUT.
Durante la compilazione la Regione richiede di dichiarare:

  • la regolarità edilizia dell’immobile;
  • la conformità degli impianti (elettrico, idrico, riscaldamento);
  • il rispetto della normativa regionale e nazionale in materia di sicurezza.

Questa fase può essere soggetta a controlli amministrativi e a eventuali sopralluoghi.

2. Anagrafica

Una volta validata la comunicazione, il CITRA viene generato automaticamente e reso disponibile nella sezione “Anagrafica” del proprio account su ROSS1000.

È questo il codice che dovrà comparire in tutte le attività di promozione e pubblicità dell’alloggio.

Obbligo di esposizione di CITR e CITRA

L’art. 58 della normativa regionale stabilisce che i codici identificativi devono essere indicati:

  • nella home page dei siti web e nelle pagine social utilizzate per promuovere l’alloggio;
  • nel titolo o nella descrizione degli annunci e del materiale promozionale;
  • in tutte le iniziative pubblicitarie, sia offline che online.

Le Disposizioni attuative precisano ulteriormente che il codice deve sempre essere preceduto dalla sigla CITR o CITRA. Le sanzioni per la mancata esposizione vanno da 500 a 5.000 euro e vengono irrogate ai titolari delle strutture ricettive ed ai locatori degli AAUT.

Come si richiedono CITR e CITRA in Liguria

Per ottenere il Codice Identificativo Regionale CITR di una struttura ricettiva occorre attendere l’iter istruttorio della procedura di classificazione, al termine della quale il CITR assegnato sarà visibile accedendo all’apposita piattaforma informatica RIMOVCLI.

Riguardo invece agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, la regione Liguria si è ben distinta da altre regioni italiane, prevedendo una procedura molto semplice per l’ottenimento del CITRA. Occorre infatti eseguire la comunicazione di locazione, cioè l’inizio dell’attività, utilizzando l’apposita sezione webform della piattaforma informatica ROSS1000. A seguito del rilascio, il  codice CITRA sarà visibile nella sezione “Anagrafica” di detta piattaforma.

Al fine di mantenere alto il livello di qualità degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, durante l’inserimento dei dati nella sezione webform è stata prevista la compilazione di un’apposita dichiarazione sulla regolarità dell’immobile nonché della conformità alle norme regionali e nazionali di tutti gli impianti. La regione prevede anche eventuali controlli amministrativi con sopralluoghi in cui verrà richiesta l’esibizione della certificazione di conformità dell’impianto elettrico, idrico e di riscaldamento.

Tabella riepilogativa CITR e CITRA

Tipologia Codice Dove si richiede Quando viene assegnato Piattaforma Note
Struttura ricettiva CITR Procedura di classificazione Al termine della classificazione RIMOVCLI Codice generato dalla Regione
Appartamento ammobiliato a uso turistico (AAUT) CITRA Comunicazione AAUT tramite Webform Immediatamente dopo la validazione ROSS1000 – Anagrafica Codice “LT” + progressivo

CIR regione Sicilia

Nella regione Sicilia il Codice Identificativo Regionale CIR viene istituito dal decreto assessoriale 27 luglio 2022 n. 1783, che coinvolge nell’obbligo di acquisizione le strutture ricettive e gli alloggi ad uso turistico. Lo stesso decreto fa rientrare in quest’ultima tipologia ricettiva gli immobili o porzioni di essi nei quali è offerta ospitalità o soggiorno per un periodi massimo di 30 giorni, ai sensi dell’art. 4 del D. L. 24 luglio 2017. Ne consegue che in Sicilia l’esonero dall’obbligo di indicazione del CIR riguarda le locazioni turistiche superiori a 30 giorni. E bene però ricordare che a decorrere dal primo gennaio 2025 (non più 2 novembre 2024) anche queste tipologie ricettive avranno l’obbligo di esporre il codice CIN.

Il decreto stesso definisce il codice identificativo regionale come strumento idoneo a:

  • semplificare i controlli da parte delle autorità;
  • migliorare la qualità dell’offerta turistica;
  • assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini della tutela dei consumatori
  • garantire agli ospiti un’offerta trasparente, consentendo loro di verificare, attraverso il CIR, la rispondenza della struttura con quella pubblicata nel registro informatico sul sito del dipartimento del turismo

Il CIR siciliano è un codice alfanumerico di 15 cifre a cui viene associato un ulteriore codice denominato Codice Struttura. L’elenco dei CIR e dei relativi codici struttura sono visibili nell’apposita sezione “Elenco Cir” presente sul portale dell’osservatorio turistico. Il Codice Struttura è anch’esso un codice univoco composto dal prefisso TRS-IT-SIC seguito da un valore numerico di 5 cifre. Ad oggi la regione Sicilia, a differenza di altre regioni italiane, non ha mai reso pubblica una spiegazione della struttura del CIR e del criterio utilizzato dal sistema informatico che lo genera.

Nel Febbraio 2025 la Sicilia ha finalmente emanato una Legge Regionale (L.R. n.6/2025) che disciplina le strutture turistico-ricettive, includendo tra esse anche le Locazioni Turistiche (art. 35). Successivamente, il Decreto Assessoriale 2104 del 25 giugno 2025 ha definito in modo organico le regole per tutte le strutture turistico-ricettive in Sicilia, includendo alberghi, B&B, case vacanze e, tra queste, anche le locazioni turistiche e gli affitti brevi, riconosciute come altre strutture turistico ricettive.

Novità normative – Decreto Assessoriale n. 2735 dell’8 agosto 2025

Questo nuovo D.A. n. 2735/25 ha allentato alcuni requisiti tecnici precedentemente obbligatori per le locazioni turistiche, distinguendole finalmente dalle strutture turistico‑ricettive. Tra i requisiti non più richiesti per le LT, si evidenziano: televisore minimo 32″, materassi ignifughi classe 1 IM alti ≥ 22 cm, dispenser anti‑vandalismo, oltre agli obblighi relativi a bagni completi, letti distinti, normative condominiali e privacy nei servizi igienici.

📘 Nuove regole per gli Affitti Brevi in Sicilia
Scarica il PDF con il riassunto completo (e relative f.a.q.) delle disposizioni della L.R. 6/2025 e del Decreto Assessoriale n. 2104/2025 (cioè il decreto di attuazione che fissa i requisiti minimi obbligatori per l’attività di locazione turistica.)

📄 Scarica PDF

💡 In fondo a questa pagina trovi il link all’elenco completo delle risorse gratuite scaricabili.

Come passare da locazione breve a locazione turistica superiore a 30 giorni

A differenza di altre regioni d’Italia, la Sicilia ha fornito istruzioni chiare su come gestire il passaggio da locazioni brevi a locazioni turistiche superiori a 30 giorni. L’osservatorio turistico riconosce pertanto (come tutte le regioni dovrebbero) la necessità di esporre il codice CIN nelle locazioni turistiche lunghe, come da previsione dell’art. 13 ter del D.L. 145/23. Una volta avviata la locazione lunga, sulla piattaforma regionale Turist@t, basterà inserire un periodo di chiusura temporanea dell’attività di affitto breve. Questi chiarimenti sono arrivati via email ad un nostro follower che li ha condivisi nei commenti dell’articolo relativo al Contratto di locazione turistica superiore a 30 giorni.

Come si richiede il CIR in Sicilia

Per richiedere il CIR di una struttura ricettiva già in esercizio da prima che il CIR venisse istituito è sufficiente accedere alla piattaforma Turist@t con le credenziali già in possesso e nella sezione DETTAGLIO STRUTTURA cliccare sull’apposito pulsante RICHIEDI CIR. 

Se la struttura ricettiva è invece di nuova istituzione, la procedura per richiedere il CIR prevede la presentazione della prevista SCIA al comune e l’apertura di un nuovo account sulla piattaforma Turist@t. A seguito del completamento dell’iter istruttorio, il richiedente riceverà via PEC le credenziali di accesso alla piattaforma e da lì potrà richiedere il CIR sempre dalla sezione DETTAGLIO STRUTTURA.

La procedura per richiedere il CIR di una locazione ad uso turistico è differente da quella di una struttura ricettiva.

CIS regione Puglia (Codice Identificativo di Struttura)

Il codice identificativo regionale della regione Puglia, identificato come Codice Identificativo di Struttura CIS, è stato regolato da più norme regionali che in una prima fase hanno interessato le sole strutture ricettive non alberghiere ed in una seconda le altre rimanenti. La legge regionale 16 dicembre 2017, n. 49, che disciplina le attività turistico ricettive pugliesi, è stata infatti più volte modificata da altre due importanti leggi regionali:

  • in una prima fase dalla legge regionale 17 dicembre 2018 n. 57, che istituiva con il capo II bis un apposito registro informatico delle sole strutture ricettive non alberghiere, con il compito di attribuire a ciascuna di esse un Codice Identificativo di Struttura CIS;
  • in una seconda fase dalla leggere regionale 29 dicembre 2022 n. 32, che ha esteso l’obbligo di esposizione del CIS a tutte le strutture ricettive.

Ad oggi quindi nella regione Puglia non c’è alcun esonero dall’obbligo di indicazione del Codice Identificativo Regionale: Case Vacanza, B&B, affittacamere e le altre strutture ricettive extralberghiere ed alberghiere, così come le locazioni ad uso turistico e gli affitti brevi, sono obbligate ad acquisire il CIS. I gestori ed i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di esporre questo codice univoco in tutti gli scritti, stampati, supporti digitali e su qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicizzazione.

– Il CIS è un codice alfanumerico composto da 19 caratteri così strutturato:

  • le prime 2 lettere indicano la provincia di appartenenza;
  • i successivi 6 caratteri indicano il codice ISTAT del Comune in cui è ubicato l’immobile;
  • le successive 2 cifre sono un codice numerico che identifica la tipologia di struttura, il cui elenco è contenuto in un’apposita determinazione regionale;
  • le successive 2 cifre identificano la classificazione della struttura in base al numero di stelle (1S una stella, 2S due stelle, 3S tre stelle, 4S quattro stelle, 5S cinque stelle, 5L cinque stelle lusso), considerando anche che per le strutture non classificate viene indicato “00”;
  • Le ultime 7 cifre sono proprio quelle relative al codice identificativo differenziato a seconda se si tratta di:
    • locazioni turistiche, dove il codice sarà composto da un semplice numero progressivo a partire da 0000001.
    • strutture ricettive, dove il codice sarà composto dal già esistente idSR registrato nel DMS, preceduto da “zeri” al fine di raggiungere le 7 cifre.

Le novità normative introdotte dalla L.R. 15/2025 (Puglia)

Dal 2025, con l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 15/2025 e della Determinazione Dirigenziale n. 217/2025, la Regione Puglia ha aggiornato l’intera procedura di registrazione, introducendo nuovi obblighi amministrativi e assicurativi sia per le attività imprenditoriali che per quelle non imprenditoriali.

1) Obbligo di SCIA per le locazioni imprenditoriali

Art. 10 bis, comma 5 – Chi esercita l’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo SUAP del Comune in cui si trovano gli immobili locati.

2) Obbligo di CIA per le locazioni non imprenditoriali

Art. 10 bis, comma 7 – Chi esercita l’attività in forma non imprenditoriale deve presentare una Comunicazione di Inizio Attività (CIA) presso lo SUAP comunale.

3) Modulistica unificata per tutti i Comuni pugliesi

Art. 10 bis, comma 8 – La Regione ha approvato una modulistica standard per SCIA e CIA, valida per tutti i Comuni. I modelli ufficiali saranno pubblicati nella sezione Turismo del portale istituzionale regionale.

Obiettivo: uniformare le procedure e ridurre le difformità tra SUAP comunali.

4) Polizza assicurativa obbligatoria

Art. 10 bis, comma 11 – Tutti i soggetti che gestiscono locazioni turistiche, imprenditoriali o non, devono stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

Suggerimento operativo: predisporre la polizza contestualmente alla pratica SUAP.

5) Termine di 365 giorni per mettersi in regola

Art. 10 quater, comma 8 – Le strutture già avviate hanno un anno di tempo per presentare SCIA o CIA. In caso contrario, si applicano le sanzioni previste per attività svolte senza SCIA o CIA.

Tabella riassuntiva degli adempimenti

Tipologia attività Adempimento richiesto Dove si presenta Termine Note
Locazione turistica imprenditoriale SCIA SUAP del Comune Entro 365 giorni Obbligo di polizza RC
Locazione turistica non imprenditoriale CIA SUAP del Comune Entro 365 giorni Obbligo di polizza RC
Tutte le locazioni turistiche CIS (Codice Identificativo di Struttura) Portale DMS Puglia Dopo SCIA/CIA Necessario per pubblicare annunci

Cosa succede se non ti regolarizzi

Tutte le locazioni turistiche comprese anche quelle in forma non imprenditoriale hanno 365 giorni di tempo per presentare la CIA (se gestite in forma non imprenditoriale) o la SCIA (se gestite in forma imprenditoriale). Trascorso detto termine senza aver regolarizzato, l’attività verrà considerata abusiva e verranno applicate le sanzioni amministrative previste per le attività ricettive svolte senza SCIA (articolo 10 quater, comma 5, della l.r. 49/2017) ovvero la sanzione pecuniaria da euro 2 mila a euro 10 mila, oltre alla immediata chiusura dell’attività. La sanzione viene disposta direttamente dal SUAP con ordinanza.

Come si richiede il CIS in Puglia

Di seguito i passaggi da fare per richiedere il CIS in Puglia per l’avvio di una nuova locazione turistica o struttura ricettiva:

  • Stipula la polizza RC clienti. La copertura deve essere commisurata al numero massimo di ospiti ospitabili.
  • Compila il modello regionale unificato (SCIA nel caso di locazione turistica imprenditoriale o struttura ricettiva, CIA per locazione turistica non imprenditoriale) ed invialo via PEC al SUAP del tuo comune.
  • Allega:
    • Procura/delega (se necessaria);
    • copia documento d’identità del titolare;
    • Planimetria quotata dei locali in scala almeno 1:50;
    • Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. (nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’amministrazione competente).
  • Prosegui con la registrazione del tuo immobile sul portale regionale DMS Puglia;
  • Conclusa la procedura, verrà attribuito il Codice Identificativo di Struttura (CIS).

Scadenze per chi ha già un CIS registrato

Se hai già registrato la tua struttura nel DMS Puglia, devi comunque:

  1. Sottoscrivere la polizza assicurativa obbligatoria;
  2. Presentare la SCIA o CIA entro 365 giorni;
  3. Aggiornare i dati sul DMS Puglia, se richiesto dal Comune.

CIR regione Piemonte (Codice Identificativo di Riconoscimento)

aggiornato a luglio 2025 – Tutte le novità sul Codice Identificativo Regionale (CIR) in Piemonte, con le modifiche introdotte dalla L.R. 9/2025 e le nuove sanzioni previste.

La regione Piemonte identifica il CIR come Codice Identificativo di Riconoscimento e lo istituisce in una fase iniziale per le sole locazioni fino a 30 giorni, cioè gli affitti brevi. Questo è infatti quanto prevedeva l’art. 14 del regolamento regionale 8 giugno 2018 n. 4 che dava attuazione all’art. 18 della regionale piemontese che disciplina il turismo. (legge regionale 3 agosto 2017 n. 13). In una fase successiva è intervenuta la legge regionale 9 marzo 2023 n. 3, che con l’art. 124 ha esteso il CIR a tutte le altre attività ricettive del territorio e, da ultimo, la L.R. 9/2025 (art. 29 comma 1), che ha aggiornato l’articolo 5 della legge regionale sul turismo con importanti novità, fra cui l’inclusione delle locazioni turistiche superiori a 30 giorni nella procedura di rilascio del CIR e la possibilità di dare in affitto camere senza cucina.

In definitiva ad oggi il CIR è richiesto:

  • per tutte le tipologie di strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere);
  • per le locazioni turistiche fino a 30 giorni (affitti brevi);
  • in base alla nuova formulazione dell’art. 5, anche per le locazioni turistiche superiori ai 30 giorni, che fino al 2025 non rientravano nella procedura di rilascio.

Il CIR deve essere esposto in modo ben visibile in tutte le iniziative promozionali e sui portali telematici, in modo da consentire agli utenti di riconoscere l’unità immobiliare.

La regione ha però fornito in un apposito avviso alcuni chiarimenti individuando dei casi di esonero dall’obbligo di indicazione del CIR. Non è infatti necessario esporre il CIR in caso di utilizzo della denominazione delle strutture ricettive, nei loghi o nella semplice visibilità delle stesse in casi non direttamente connessi ad attività promozionali. Non vi è ad esempio obbligo di indicare il CIR:

  • nell’insegna della struttura, nei marchi identificativi o della classificazione;
  • sui cartelli stradali pubblicitari indicanti l’indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura ricettiva;
  • nei piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc., sulle auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti oppure nella pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc…

Le novità introdotte dalla L.R. 9/2025:

La riforma ha ampliato e chiarito diversi aspetti operativi:

a) Inclusione delle locazioni superiori ai 30 giorni: le unità abitative destinate ad uso turistico anche per periodi prolungati devono ora essere registrate ed ottenere un CIR regionale.

b) Possibilità di locare anche camere senza cucina: il nuovo art. 5, comma 3, consente di offrire in locazione camere singole o porzioni di immobile anche prive di cucina o angolo cottura, purché dotate dei servizi minimi indicati dalla legge. In particolare, viene stabilito che:

  • il cambio biancheria e la pulizia avvengano solo prima dell’arrivo e non durante il soggiorno;
  • il ricevimento degli ospiti non avvenga in appositi locali adibiti a reception.

c) Chiarimenti sugli obblighi di comunicazione: restano confermati gli obblighi di:

  • comunicazione delle presenze ad Alloggiati Web;
  • trasmissione dei flussi turistici tramite il sistema ROSS 1000;
  • eventuale riscossione dell’imposta di soggiorno secondo il regolamento comunale.

d) Sanzioni aggiornate (Art. 21 L.R. 13/2017, come modificato dalla L.R. 9/2025): le violazioni legate al CIR e alla trasmissione delle comunicazioni comportano sanzioni più severe rispetto al passato.

  • Mancata trasmissione della modulistica al Comune o al SUAP: sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro.
  • Violazioni in materia di CIN e requisiti di sicurezza: sanzioni applicate secondo il D.L. 145/2023, che ha introdotto un sistema nazionale di controlli e sanzioni.
  • Omissioni minori o irregolarità formali: sanzioni da 250 a 1.000 euro (art. 21, comma 5).
  • In caso di recidiva o reiterazione, è prevista la sospensione o cessazione dell’attività.

Procedura per richiedere il CIR in Piemonte

Per ottenere il CIR di una struttura ricettiva, non è richiesta alcuna istanza separata: dopo la presentazione della SCIA al Comune, il codice viene generato automaticamente dal sistema informativo Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000) e comunicato al gestore via e-mail.

Per una locazione turistica, invece, è necessario effettuare la comunicazione di inizio attività tramite il servizio online “Locazioni Turistiche” del portale regionale.

IUN regione Sardegna (Identificativo Unico Numerico)

Nella Regione Sardegna il codice identificativo regionale assume la denominazione di IUN – Identificativo Unico Numerico.
Si tratta del codice univoco che identifica sia le strutture ricettive, sia gli immobili destinati alle locazioni occasionali ai fini ricettivi, comprese le locazioni turistiche superiori a 30 giorni e le locazioni fino a 30 giorni (affitti brevi).

La disciplina dello IUN (L.R. 16/2017) ha subito diverse evoluzioni normative nel tempo. In origine, il codice era previsto solo per alcune tipologie di strutture ricettive; successivamente il suo ambito di applicazione è stato esteso anche alle locazioni occasionali ai fini ricettivi.
Con la legge regionale n. 9 del 23 ottobre 2023 (modifiche alla precedente L.R. 16/2017) la Regione ha riordinato la materia, istituendo un apposito Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali e confermando l’obbligo di acquisizione ed esposizione del codice IUN in tutte le attività di promozione e commercializzazione, comprese quelle online.

Come si richiede lo IUN in Sardegna per una locazione occasionale ai fini ricettivi

Per ottenere lo IUN in caso di locazione occasionale ai fini ricettivi, la procedura prevede due passaggi principali, che coinvolgono sia il Comune sia la piattaforma regionale.

Comunicazione preventiva al Comune

Il primo adempimento consiste nell’inviare al Comune di ubicazione dell’immobile una comunicazione obbligatoria di disponibilità dell’alloggio, indicando:

  • i dati catastali dell’immobile;
  • il periodo di disponibilità alla locazione;
  • la categoria catastale (che deve rientrare tra A/1 e A/11, con esclusione della A/10).

La comunicazione va fatta utilizzando l’apposito Modello Comunicazione al Comune per Persone Fisiche e può essere presentata al protocollo comunale o trasmessa via PEC, secondo le modalità adottate dal singolo Comune.
Se gli alloggi sono più di uno o presentano subalterni catastali differenti, è necessario presentare una comunicazione per ciascun alloggio, al fine della successiva attribuzione di uno IUN distinto.
L’ufficio territoriale competente per il proprio comune è da individuare consultando l’elenco degli uffici territoriali competenti.

Richiesta online dello IUN e credenziali regionali

Successivamente alla comunicazione al Comune, occorre procedere alla richiesta online di attribuzione dello IUN e delle credenziali di accesso alla piattaforma regionale per la trasmissione dei movimenti turistici (SIREd/ROSS1000).

La richiesta viene effettuata online, accedendo con SPID o CNS, secondo le istruzioni previste dal portale regionale.
Una volta completata la procedura, la Regione assegna lo IUN, che identifica univocamente l’alloggio e che dovrà essere utilizzato in ogni attività di promozione e pubblicità.

Avvio di una struttura ricettiva in Sardegna

Nel caso in cui si intenda avviare una struttura ricettiva (ad esempio B&B, affittacamere, casa vacanze, struttura alberghiera o altra tipologia extralberghiera), la procedura da seguire è diversa rispetto a quella prevista per le locazioni occasionali ai fini ricettivi.

In questi casi, infatti, l’avvio dell’attività deve avvenire obbligatoriamente tramite il SUAPE (Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia) del Comune territorialmente competente.

La procedura prevede la presentazione di una pratica di Avvio attività attraverso la piattaforma SUAPE, utilizzando la modulistica prevista per la specifica tipologia di struttura che si intende aprire. Prima di procedere con l’invio della pratica, è fortemente consigliato consultare con attenzione le Direttive di Attuazione applicabili alla categoria ricettiva di riferimento, in quanto i requisiti possono variare in base alla tipologia (dimensioni minime degli ambienti, servizi, dotazioni, ecc.).

Nel corso dell’istruttoria è inoltre necessario predisporre una planimetria completa dell’immobile, riportante le superfici dei singoli ambienti, da non confondere con la semplice planimetria catastale, che non è sufficiente ai fini amministrativi.

Al termine dei tempi istruttori previsti, una volta concluso positivamente il procedimento SUAPE, la struttura ricettiva viene iscritta nell’apposito registro regionale e la Regione provvede ad attribuire il relativo codice IUN (Identificativo Unico Numerico), che dovrà essere utilizzato ed esposto in tutte le attività di promozione e commercializzazione, comprese quelle online.

Composizione ed utilizzo del codice IUN

In Sardegna il codice IUN è strutturato come un collegamento ipertestuale (ad esempio https://www.iun-ras.eu/…), al quale viene associata:

  • una lettera che individua la tipologia di struttura (alberghiera, extralberghiera, alloggio privato, area di sosta, ecc.);
  • un numero progressivo.

Ad esempio, https://www.iun-ras.eu/P0001 è il codice IUN di un alloggio privato a Olbia.

Il codice IUN deve essere esposto obbligatoriamente in tutte le attività di commercializzazione dell’alloggio, comprese le piattaforme online.
La mancata esposizione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, generalmente comprese tra 500 e 2.000 euro, irrogate dai Comuni territorialmente competenti.

Sanzioni per la mancata esposizione del codice IUN in Sardegna

La normativa regionale della Regione Sardegna prevede specifiche sanzioni amministrative in caso di mancata esposizione del codice IUN.

In particolare, l’art. 26 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 stabilisce che, qualora il codice IUN non venga correttamente indicato nelle attività di promozione e commercializzazione dell’alloggio o della struttura ricettiva, possono essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 500 e 2.000 euro.

L’attività di controllo amministrativo, nonché la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni, è demandata ai Comuni territorialmente competenti.
I Comuni possono effettuare verifiche periodiche non solo sui dati presenti nei registri regionali, ma anche monitorando i siti internet, i portali di prenotazione e i canali online utilizzati per la promozione delle strutture ricettive e delle locazioni brevi.

Per questo motivo è fondamentale che il codice IUN sia sempre correttamente esposto in tutti gli annunci, materiali promozionali e canali di commercializzazione, inclusi quelli digitali.

Subentro nello IUN in Sardegna

La Regione Sardegna, allo stato attuale, risulta essere l’unica regione italiana che consente espressamente il subentro nello IUN, disciplinando una procedura specifica.

Il subentro può avvenire solo a parità di soggetto giuridico:

  • una persona fisica non può subentrare nello IUN intestato a un’impresa (partita IVA);
  • un’impresa non può subentrare nello IUN intestato a una persona fisica.

Nei casi non compatibili, è necessario procedere alla cessazione dello IUN esistente e alla richiesta di un nuovo codice.

Subentro di un’impresa (con partita IVA)

Il subentro deve essere effettuato tramite la piattaforma SUAPE, seguendo la procedura prevista per le attività esercitate in forma imprenditoriale.

Subentro di una persona fisica

Per il subentro da parte di una persona fisica è necessario:

  1. verificare di avere un titolo valido di disponibilità dell’immobile (atto di acquisto, comodato, locazione, usufrutto, successione);
  2. trasmettere al Comune una formale comunicazione di subentro nello IUN;
  3. caricare la dichiarazione di subentro nella piattaforma regionale, accedendo con SPID o CNS e allegando la comunicazione inviata al Comune (oppure indicandone il numero di protocollo).

Al termine della procedura, il sistema invia una conferma via email dell’avvenuto subentro nel Registro regionale.
Qualora la piattaforma non consenta il subentro online, è prevista una procedura alternativa tramite richiesta via PEC, che verrà gestita dagli uffici regionali competenti.

CIPAT provincia autonoma di Trento (Codice Identificativo Provincia Autonoma di Trento)

La Provincia Autonoma di Trento con l’art. 27 della recente Legge Provinciale 5 agosto 2024, n. 9 non rende più obbligatoria l’esposizione dello storico codice CIPAT istituito dalla precedente legge provinciale 15 maggio 2002 n. 7 sia per le strutture ricettive che per gli alloggi ad uso turistico. Con la nuova previsione normativa la Provincia Autonoma di Trento demanda alla normativa nazionale sul CIN tutti gli aspetti riguardanti gli obblighi di identificazione di ogni tipologia ricettiva, che dovrà utilizzare l’apposita procedura di acquisizione del Codice Identificativo Nazionale CIN.

CIR regione Marche

Nella regione Marche il codice identificativo Regionale viene istituito dall’art. 5 della legge regionale 4 ottobre 2022 n. 20, che aggiunge alla precedente legge regionale 11 luglio 2006 n. 9 un nuovo articolo, precisamente il 43 ter, che prevede l’istituzione di un apposito registro e l’attribuzione di un codice identificativo regionale alle seguenti tipologie di strutture:

  • strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta;
  • strutture ricettive extra-alberghiere (Country house e residenze d’epoca, Case per ferie e ostelli per la gioventù, Case religiose di ospitalità, Centri di vacanza per minori e anziani, Rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze);
  • appartamenti ammobiliati per uso turistico, concessi in locazione per periodi fino a 30 giorni, con la formula dell’affitto breve, oppure per periodi superiori a 30 giorni con contratto di affitto ad uso turistico.

Lo stesso articolo disciplina alcuni casi di esonero dall’acquisizione ed esposizione del CIR che riguarda i campeggi didattico educativi. Più precisamente non sono tenuti ad acquisire ed esporre il CIR:

  • campeggi fissi all’aperto gestiti da tour operators, enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali;
  • i campeggi svolti all’interno delle aree protette;
  • i campeggi itineranti all’aperto che si realizzano mediante pernottamenti in tende.

La disciplina dei criteri e delle modalità di utilizzo del CIR marchigiano viene invece demandata ad un’apposita deliberazione della giunta regionale, precisamente la DGR n. 193 del 22 febbraio 2021 ed il relativo allegato 1, che elenca le tipologie ricettive che compongono il registro regionale delle strutture extra-alberghiere, che sono:

  • Country house e le residenze d’epoca extralberghiere;
  • Affittacamere;
  • Case e appartamenti per vacanze;
  • Appartamenti ammobiliati per uso turistico;
  • Garden Sharing;
  • Bed & Breakfast.

La delibera non fa menzione delle strutture ricettive alberghiere a cui CIR viene comunque attribuito, come da previsione normativa di cui all’art. 43 ter della citata L.R. 9/2006. Ciò fa dedurre che per esse non vi sia un vero e proprio esonero dall’obbligo di esposizione del CIR, ma che l’esposizione sia facoltativa.

I soggetti obbligati ad esporre il CIR menzionati dalla delibera sono quelli che:

  • esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • gestiscono portali telematici;
  • pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività ricettive contenute nel Registro regionale delle strutture extralberghiere.

ll CIR di ogni singola unità ricettiva deve essere esposto su scritti o stampati o supporti digitali e qualsiasi altro mezzo utilizzato per la pubblicizzazione. 

Come si richiede il CIR nelle Marche

Per ottenere il CIR di una struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera occorre comunicare al SUAP del comune competente l’inizio dell’attività presentando:

  • la CIA (Comunicazione di Inizio Attività) per le locazioni ad uso turistico;
  • la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per le strutture ricettive.

Ciascuna tipologia di locazione prevede una specifica modulistica da utilizzare. Per quanto riguarda locazioni ad uso turistico, è necessario dichiarare il possesso dei requisiti igienico sanitari e la conformità dei locali alle norme contenute nei regolamenti edilizi per le civili abitazioni. L’immobile deve quindi essere in possesso del certificato di abitabilità e della dichiarazione di conformità alle norme regionali e nazionali dell’impianto elettrico e dell’impianto idrico. In mancanza, per avere la regolarità dell’alloggio, occorre affidarsi ad un tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto) per far redigere una SCA (Segnalazione Certificata per l’Agibilità). A questo proposito è anche intervenuta la deliberazione della giunta regionale 2 giugno 2009 n. 971 che ha stabilito i requisiti minimi obbligatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico:

  • i locali devono essere conformi ai requisiti previsti per le civili abitazioni dai regolamenti edilizi ed igienico sanitari;
  • l’impianto di riscaldamento è obbligatorio per gli alloggi concessi in locazione con apertura dal primo ottobre al 30 aprile;
  • è necessaria la costante fornitura di energia elettrica e di acqua calda;
  • i letti e l’arredamento devono essere adeguati al numero delle persone ospitate;
  • riguardo alla preparazione dei cibi, la cucina deve essere completa di fornelli, forno, lavello, frigorifero e tavolo;
  • le sedie devono essere adeguate al numero delle persone ospitate;
  • il bagno deve contenere: lavandino, doccia o vasca, WC e bidet;
  • ad ogni cambio di ospiti deve essere garantita la pulizia dell’alloggio;
  • deve essere prevista adeguata assistenza per gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria.

A seguito della presentazione della SCIA o della CIA, il personale del comune trasmette i dati all’ufficio turistico regionale per inserirli nella piattaforma ISTRICE ROSS 1000, cioè il registro digitale che provvede al rilascio di un “codice regione”. Si tratta in pratica di un codice univoco convenzionalmente riconosciuto dalla regione Marche come codice identificativo regionale CIR. Al termine della procedura il gestore della struttura o dell’alloggio ad uso turistico riceverà il CIR via mail o via pec.

Il CIR marchigiano è un codice alfanumerico composto da:

  • caratteri numerici riferiti al codice ISTAT del comune;
  • caratteri alfanumerici che individuano la tipologia di struttura ricettiva;
  • un numero sequenziale generato automaticamente dal sistema, composto da 5 caratteri. 

A seguito dell’ottenimento del CIR, i locatori ed i gestori hanno l’obbligo di comunicare gli arrivi e le presenze degli ospiti per fini statistici utilizzando la citata piattaforma ISTRICE ROSS 1000, a cui si accede via SPID o con le credenziali di accesso comunicate al locatore insieme al CIR. I locatori devono inoltre rivolgersi alla questura competente per l’ottenimento delle credenziali ALLOGGIATI WEB, cioè la piattaforma informatica da utilizzare per le comunicazioni obbligatorie dei flussi degli ospiti all’autorità di pubblica sicurezza.

L’art. 45 comma 10 bis della legge regionale 9/2006 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da € 250 a € 500 euro in caso di mancata indicazione del CIR. Lo stesso articolo prevede anche sanzioni da € 300 a € 600 euro per l’omissione delle comunicazioni ai fini statistici. La competenza per il controllo amministrativo e l’irrogazione delle sanzioni viene attribuita ai comuni.

CIR regione Abruzzo (Codice Identificativo di Riferimento)

La regione Abruzzo ha istituito il codice identificativo regionale con più norme regionali, scegliendo di denominarlo Codice Identificativo di Riferimento così come hanno fatto la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia Romagna.

La prima istituzione risale all’art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2020 n. 3, che aggiungendo il comma 2 bis all’art. 10 della precedente legge regionale 26 gennaio 1993 n. 11, istituiva il Codice  Identificativo di Riferimento per tutte le tipologie di strutture ricettive, comprese le locazioni ad uso turistico. La disciplina di dettaglio del codice e la modalità di acquisizione viene successivamente chiarita da un’apposita deliberazione della giunta regionale, la DGR 25 maggio 2020 n. 281, che definisce anche come è composto il codice CIR. 

Una seconda istituzione del CIR abruzzese è stata operata dalla recente legge regionale 14 febbraio 2023 n. 10, che ha abrogato le due precedenti leggi regionali semplificando così l’intera disciplina del turismo. L’art. 69 istituisce infatti nuovamente il Codice Identificativo di Riferimento per tutte le tipologie di strutture ricettive, comprese le locazioni turistiche superiori a 30 giorni che quelle fino a 30 giorni per motivi anche non turistici (cd. affitti brevi) gli affitti brevi.

I soggetti quindi obbligati ad esporre il CIR sono: 

  • i titolari delle strutture ricettive (Case Vacanze, B&b, affittacamere, ecc…)
  • i locatori degli alloggi ad uso turistico;
  • le agenzie di intermediazione immobiliare ovvero i portali turistici OTA.

Il CIR deve essere esposto in tutte le attività di pubblicizzazione, promozione e commercializzazione fatte sia con materiale cartaceo che con supporti digitali o altri mezzi. 

Come si richiede il CIR in Abruzzo

A differenza di molte altre regioni d’Italia dove il primo passo per ottenere il CIR è comunicare al comune l’inizio dell’attività, nella regione Abruzzo per richiedere il CIR di una locazione ad uso turistico è sufficiente registrare l’alloggio nel Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo SITRA, utilizzando l’apposita modulistica prevista.

Per richiedere il CIR di una struttura ricettiva occorre invece utilizzare l’apposita modulistica per le strutture ricettive. La richiesta di iscrizione al SITRA va fatta solo dopo la presentazione della prevista SCIA. 

CIR regione Calabria

Nella regione Calabria il Codice Identificativo Regionale viene istituito dalla deliberazione della giunta regionale 2 dicembre 2022 n. 629 per le sole strutture ricettive iscritte in un’apposita banca dati denominata Sistema di Rilevazione Dati Turistici SIRDAT. Pochi mesi dopo, un’ulteriore deliberazione, la DGR 674 del 14 dicembre 2022, estende il CIR anche alle locazioni brevi, previo obbligo di iscrizione nella predetta banca dati SIRDAT. La regione Calabria ha quindi coinvolto nell’acquisizione del CIR:

  • tutte le tipologie di strutture ricettive;
  • ai sensi dell’art. 19 della L.R. 34/2018, gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico AAUT, gestiti unicamente da soggetti privati in numero non superiore a 3, sia che vengano concessi in locazione per periodi fino a 30 giorni (cd. affitti brevi), sia per periodi non superiori a 6 mesi.

Con l’istituzione del CIR anche la regione Calabria, al pari di altre regioni italiane, si allinea all’esigenza di una norma nazionale, la legge n. 58/19, che individua la necessità di migliorare la qualità dell’offerta dell’offerta turistica e di contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali. La stessa DGR 629/2022 fa riferimento alla legge n. 58/19 anche per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso di mancata indicazione del CIR, che vanno da € 500 a € 5000. 

Le modalità di rilascio e di utilizzo del CIR calabrese vengono riportate in un apposito decreto dirigenziale 10 gennaio 2023 n. 204, cioè delle vere e proprie linee guida per il richiedente. Facendo menzione della citata Legge n. 58/19 (che in pratica converte in legge il D.L. 34/19), questo provvedimento attribuisce l’obbligo di esporre il CIR ai soggetti:

  • che sono titolari delle strutture ricettive;
  • che concedono in locazione appartamenti ammobiliati ad uso turistico AAUT;
  • che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • che gestiscono portali telematici o siti web.

Essi sono obbligati a pubblicare il codice CIR in tutte le iniziative pubblicitarie e promozionali fatte con scritti, stampati, supporti digitali, via web, social media inclusi, anche se i server utilizzati si trovano al di fuori dell’Unione europea. Il codice CIR deve essere riportato in maniera ben visibile e chiara accanto alla denominazione dell’alloggio utilizzando la stessa grandezza di carattere. 

Il CIR calabrese è un codice alfanumerico attribuito dalla banca dati informatizzata a tutte le tipologie ricettive che abbiano completato gli adempimenti di legge previsti.

La regione Calabria a differenza di altre regioni italiane non ha mai pubblicato un documento che chiarisce nel dettaglio come è composto strutturalmente il CIR né dà la possibilità agli utenti sul web di accedere ad un elenco di strutture ricettive ed alloggi ad uso turistico a cui è stato attribuito questo codice univoco.

Come si richiede il CIR in Calabria

Per richiedere il CIR di un alloggio ad uso turistico occorre registrare l’alloggio presso il comune di ubicazione, così come previsto dall’art. 19 comma 2 della L.R. 34/18. Se è la prima volta che si concede in locazione l’immobile, questa operazione detta anche inizio dell’attività, deve essere eseguita almeno una settimana prima dell’arrivo degli ospiti. Nelle località a vocazione turistico balneare la registrazione va fatta entro il 31 marzo mentre nelle restanti località entro il 31 ottobre. 

Effettuata la registrazione al comune, occorrerà richiedere all’osservatorio turistico calabrese il rilascio delle credenziali di accesso al sistema SIRDAT, cioè la piattaforma informatica da utilizzare anche per le comunicazioni obbligatorie dei flussi degli ospiti per fini statistici

La regione mette a disposizione sia la modulistica necessaria per la registrazione dell’alloggio al comune, sia quella per la richiesta delle credenziali di accesso alla banca dati SIRDAT. Le credenziali di accesso vengono rilasciate al richiedente poco dopo la richiesta ed egli potrà visualizzare dalla sezione anagrafica il nuovo CIR assegnato.

Per richiedere il CIR di Affittacamere, un B&B, una Casa Vacanze o altra tipologia di struttura ricettiva extralberghiera o alberghiera, le linee guida chiariscono che è necessario completare tutti gli adempimenti di legge previsti, compresa la procedura di classificazione. Quelle già iscritte alla banca dati SIRDAT acquisiranno automaticamente il codice CIR che sarà visualizzabile sempre nella sezione ANAGRAFICA. Le strutture ricettive di nuova istituzione o quelle non correttamente classificate, per ottenere l’iscrizione alla banca dati SIRDAT (e di conseguenza l’attribuzione del CIR) dovranno invece presentare la prevista SCIA ed attendere i tempi istruttori.

CIR regione Umbria

Nella regione Umbria  l’art. 10 della legge regionale 10 luglio 2017 n. 8 non aveva ancora istituito il codice identificativo regionale ma solo una banca dati ricognitiva delle strutture ricettive e degli alloggi ad uso turistico, demandando alla giunta regionale le modalità, i criteri e le procedure per la formazione, l’accesso e l’aggiornamento. 

Con deliberazione della giunta regionale 4 giugno 2019 n. 733 viene infatti resa pubblica l’attivazione della piattaforma informatica TURISMATICA che provvede ad identificare le strutture ricettive e le locazioni ad uso turistico, assegnando a ciascuna di esse un codice univoco composto da un identificativo (ID). Questo codice viene fornito automaticamente dal sistema all’inserimento della struttura e verrà integrato al Codice Identificativo Nazionale CIN.

L’art. 40 della citata L.R. 8/2017 rende obbligatoria la registrazione al comune degli alloggi ad uso turistico, prevedendo delle sanzioni in caso di mancato adempimento. Per alloggi ad uso turistico sarebbero da intendersi sia le locazioni brevi fino a 30 giorni, sia le locazioni turistiche superiori a 30 giorni.

La pagina descrittiva delle locazioni turistiche del sito della regione Umbria, sembra però che abbia incluso nelle locazioni turistiche soltanto le quelle fino a 30 giorni (cioè gli affitti brevi), escludendo quelle superiori a 30 giorni, che quindi non sembrano essere obbligati né alla registrazione al comune né all’iscrizione alla piattaforma TURISMATICA.

Come si richiede il CIR in Umbria

L’inserimento nella banca dati TURISMATICA delle strutture ricettive e degli alloggi ad uso turistico avviene:

  • per quanto riguarda gli affitti brevi, a seguito dell’obbligatoria registrazione al comune, ai sensi dell’art. 40 della citata L.R. 10/2017;
  • per le strutture ricettive, al completamento dell’iter istruttorio successivo alla presentazione della SCIA, ai sensi dell’art. 35 della stessa legge.

L’art. 36 della citata L.R. 10/2017 prevede inoltre che gli alloggi di tutte le tipologie ricettive hanno l’obbligo di comunicazione dei flussi degli ospiti per fini statistici sul portale TURISMATICA e la denuncia degli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza ai sensi di legge (ALLOGGIATIWEB).

La piattaforma TURISMATICA prevede la registrazione giornaliera degli arrivi e delle partenze degli ospiti e del numero delle camere occupate. L’inserimento dei dati va eseguito con cadenza mensile, entro i primi cinque giorni del mese successivo, anche in assenza di ospiti.

L’istituzione del Codice Identificativo Regionale è avvenuta successivamente con la deliberazione della giunta regionale 13 maggio 2020 n. 372, che chiarisce che è in corso una modifica legislativa alla L.R. 8/2017 per rendere obbligatoria l’esposizione del CIR a tutte le tipologie ricettive. Ad oggi quindi nella regione Umbria sembra non essere obbligatoria l’esposizione del CIR

Il CIR della regione Umbria, già integrato nel sistema TURISMATICA, è un codice alfanumerico composto da una stringa di caratteri che identificano l’ubicazione, la tipologia e la categoria ricettiva. E’ composto come segue:

  • Codice Istat della Provincia (3 caratteri)
  • Codice Istat del Comune (3 caratteri)
  • Codice Tipologia e Codice Categoria da Turismatica (5 lettere)
  • Codice identificativo progressivo già attribuito da Turismatica (5 caratteri)

Si può quindi concludere che la regione Umbria pur non prevedendo ad oggi un vero e proprio obbligo di esposizione del CIR, rende comunque obbligatori gli adempimenti previsti la L.R. 8/2017 sopra descritti, pena l’irrogazione di sanzioni. L’art. 40 della citata legge prevede infatti per gli alloggi ad uso turistico sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 3000 in caso di incompleta o omessa comunicazione di inizio dell’attività.  Per le strutture ricettive le sanzioni sono molto più pesanti: in caso di mancata presentazione della SCIA l’art. 39 della citata legge prevede sanzioni da € 3000 a € 10.000 nonché la chiusura dell’attività.

Inoltre, in caso di mancata comunicazione dei flussi degli ospiti, l’art. 39 comma 11 della citata legge regionale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000 a € 4000.

Gli art. 3 e 4 attribuiscono alla regione ed ai comuni le funzioni di vigilanza di controllo amministrativo, anche avvalendosi dell’aiuto di società esterne come ad esempio Sviluppumbria S.p.A. A seconda della tipologia di violazione e della relativa sanzione, gli introiti confluiscono nelle casse dell’uno o dell’altro ente e verranno utilizzati per finanziare gli interventi di promozione turistica nonché l’attività stessa di vigilanza e controllo.

Le regioni italiane senza CIR

Ci sono poi regioni che hanno optato per non istituire alcun codice identificativo regionale ed attendere l’entrata in vigore dell’obbligo del CIN, già richiedibile dalla piattaforma informatica del Ministero del Turismo. Ciascuna di queste regioni, al pari delle altre che hanno adottato il CIR, prevede per l’esercizio dell’attività ricettiva alcuni adempimenti, come ad esempio:

  • l’obbligo di comunicazione delle generalità degli ospiti alle autorità di P.S. attraverso il portale ALLOGGIATIWEB;
  • l’obbligo di comunicazione dei flussi degli ospiti per fini statistici alla competente autorità regionale;
  • l’obbligo di registrazione della locazione presso il comune;

Le regioni interessate da questa eccezione sono cinque. Vediamo di seguito cosa prevede ciascuna di esse.

Basilicata

Nella regione Basilicata la legge regionale 4 giugno 2008, n. 6 regolamenta soltanto le strutture ricettive non facendo menzione alcuna delle unità immobiliari ad uso abitativo destinate sia alla locazione per finalità turistiche (oltre i 30 giorni), sia alla locazione breve (fino a 30 giorni). La norma prevede per tutte le strutture ricettive l’adempimento agli obblighi di comunicazione per fini statistici sul Sistema Informativo Statistico Turistico SIST e quelle di pubblica sicurezza sulla piattaforma informatica ALLOGGIATIWEB.

Per la raccolta dei dati per fini statistici da trasmettere all’ISTAT, la regione Basilicata ha delegato con apposita L.R. 7/2008 l’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (APT), che mette a disposizione dei gestori il portale SIST (Sistema Informativo Statistico Turistico) a cui si accede con apposite credenziali rilasciate dall’APT a seguito di compilazione del Modello Informativo.

Ottenere il CIN per una struttura ricettiva

Per avviare in Basilicata una struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera occorre:

  • la presentazione della SCIA al competente SUAP comunale;
  • la registrazione della struttura nell’anagrafe del sistema ricettivo della Basilicata, inviando una serie di documentazione fra cui anche la ricevuta della presentazione della SCIA al SUAP;

Al termine dei tempi istruttori L’APT rilascerà al richiedente le credenziali di accesso al portale SIST e trasmetterà al Ministero del Turismo i dati necessari per inserire la struttura nella Banca dati delle Strutture Ricettive BDSR, così da consentire al titolare di poter richiedere il codice CIN dal portale telematico del Ministero del Turismo.

Ottenere il CIN per una locazione turistica

Le locazioni turistiche in Basilicata, mai disciplinate da norme regionali, iniziano ad essere regolamentate con l’entrata in vigore del D.L. 18 dicembre 2023 n. 145, diventando anch’esse parte integrante del sistema ricettivo nazionale e di conseguenza anche di quello regionale.

Prima dell’entrata in vigore della norma nazionale per locazioni turistiche in Basilicata:

  • non era prevista la registrazione dell’alloggio presso il comune di ubicazione;
  • non erano previsti obblighi di comunicazione per fini statistici.

Le uniche norme da osservare sulle locazioni brevi erano quelle nazionali e cioè:

La necessità di adempiere al D.L. 145/23, ha spinto l’APT ad assimilare le locazioni turistiche alle strutture ricettive “case ed appartamenti per vacanze”, ciò al fine di poterle tecnicamente integrare nel sistema ricettivo regionale ed il relativo censimento del movimento turistico. L’APT motiva questa scelta ritenendo che le locazioni turistiche posseggono le medesime caratteristiche delle strutture ricettive Case ed appartamenti per vacanze, quali ad esempio:

  • rispetto alle strutture ricettive “case ed appartamenti per vacanze”, locabili per al massimo 12 mesi consecutivi, le locazioni turistiche sono locabili per periodi simili oppure fino a 30 giorni (locazioni brevi o affitti brevi);
  • in entrambe le tipologie ricettive non è consentito somministrare alimenti o bevande né altre tipologie di servizi alberghieri, ad eccezione:
    • del servizio accoglienza o recapito;
    • della pulizia dei locali ad ogni check-in;
    • della fornitura di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento ed eventuale biancheria.
  • sia l’una che l’altra tipologia si possono gestire sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, in quest’ultimo caso fino ad un massimo di quattro unità abitative. La gestione può avvenire sia direttamente che indirettamente, cioè avvalendosi di sublocatori o agenzie di intermediazione immobiliari.

Per l’avvio di una locazione turistica in forma non imprenditoriale è necessario presentare all’APT l’apposito modulo informativo composto da:

  • il modulo mod. COM – Sez. I, dove indicare i dati del dichiarante o dell’eventuale delegato (titolare, locatore, ecc.);
  • il modulo mod. COM – Sez. II, dove inserire i dati dell’alloggio;
  • il modulo mod. COM – TAB – Tabella riassuntiva.

Così come per le strutture ricettive, anche per le locazioni turistiche occorrerà attendere i tempi istruttori affinché l’APT trasmetta al Ministero del Turismo i dati da inserire nel Portale Telematico del MITUR, dove il locatore potrà richiedere il CIN accedendo via SPID.

Friuli Venezia Giulia

La regione Friuli Venezia Giulia pur non avendo mai istituito un Codice Identificativo Regionale aveva già da tempo regolamentato le varie tipologie ricettive con la legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21, che disciplina l’esercizio delle strutture ricettive e delle locazioni per finalità turistiche sia superiori a 30 giorni che inferiori (cd affitti brevi).

L’inizio dell’attività di locazione di qualunque tipologia ricettiva è subordinata alla presentazione presso il competente SUAP comunale di una:

La differenza fra l’una e l’altra è che la SCIA è soggetta a controlli amministrativi sull’effettivo possesso dei requisiti e dei presupposti per l’avvio mentre la COMUNICAZIONE non è di regola soggetta a controlli, a meno che non contenga asseverazioni o attestazioni. Sia SCIA che COMUNICAZIONE vanno presentate in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP utilizzando l’apposito portale regionale. 

Gli articoli 41 e 47 bis della citata L.R. 21/2016 prevedono, per ciascuna tipologia ricettiva, l’obbligo di comunicazione per fini statistici dei dati giornalieri degli arrivi e delle presenze degli ospiti ed il numero di camere e di posti letto messi a disposizione. L’accesso al portale statistico WEB TUR avviene mediante credenziali che vanno richieste inviando una mail al servizio statistico competente della zona.

Decorsi i tempi istruttori dalla registrazione dell’alloggio al comune, i gestori delle strutture ricettive ed  i locatori degli alloggi ad uso turistico, potranno richiedere l’attribuzione del Codice Identificativo Nazionale CIN direttamente dalla BDSR del Ministero del Turismo.

Molise

La regione Molise negli ultimi anni si sta adoperando per riordinare in un testo unico le disposizioni normative regionali che nel tempo hanno singolarmente regolamentato le varie strutture ricettive. Ad oggi è infatti in fase di studio alla quarta commissione del consiglio regionale una proposta di legge per disciplinare le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Al termine dell’istruttoria e dopo il rilascio del relativo parere, la proposta di legge passerà al consiglio regionale per le determinazioni finali.

Essa prevede, così come anche in altre regioni d’Italia, la classificazione delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e la definizione delle funzioni delle regioni e dei comuni, compresa anche l’attivazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive SUAP. Il testo fa anche menzione degli affitti brevi, che vengono fatti rientrare nella categoria delle case e appartamenti per vacanze gestite in forma non imprenditoriale. La proposta di legge apporta inoltre modifiche significative all’attuale normativa regionale in quanto istituisce fra l’altro una banca dati regionale delle strutture ricettive, per la cui gestione coinvolge anche i SUAP.

La mancanza di un testo unico che disciplina le attività ricettive molisane potrebbe quindi essere il motivo per cui la regione Molise abbia scelto di non istituire un proprio Codice Identificativo Regionale, scegliendo così di attendere l’avvio dell’operatività della banca dati nazionale, già attiva per questa regione dal 31 luglio 2024. I titolari ogni tipologia ricettiva possono infatti già richiedere il CIR accedendo via SPID alla BDSR del Ministero del Turismo ed utilizzando la funzione “Segnala struttura mancante” nel caso l’alloggio non compaia. Con questa procedura la regione aprirà un’istruttoria affinché la struttura venga inserita nel sistema e venga rilasciato il CIN.

Per quanto riguarda le comunicazioni per fini statistici la regione Molise si avvale dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, riconosciuto come Ente del Sistema Regione da un’apposita D.G.R. 16 dicembre 2013 n. 679. Detto ente ha quindi l’obbligo di presentare telematicamente all’ISTAT ed al Sistema Statistico Regionale SI.STA.R i dati dei flussi turistici delle varie tipologie ricettive che è tenuto a raccogliere. La regione Molise non ha ancora istituito come in altre regioni d’Italia un portale telematico per la raccolta dei dati statistici, ragione per cui gli esercizi ricettivi sono tenuti ad utilizzare gli storici modelli ISTAT C/59 e trasmetterli via pec all’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo.

Per quanto riguarda le locazioni ad uso turistico le uniche norme finora osservate sono state quelle riguardanti gli aspetti fiscali degli locazioni brevi e quelle sulle comunicazioni delle generalità degli ospiti attraverso il portale Alloggiati Web. L’obbligo di munirsi del codice CIN, che decorrere dal primo gennaio 2025, rende però la registrazione di ogni alloggio al comune un passaggio obbligato. Questo perché tutti gli alloggi segnalati alla Banca Dati delle Strutture Ricettive BDSR dovranno essere censiti da ciascun comune. Rimane ancora da capire se anche i titolari delle locazioni ad uso turistico e degli affitti brevi per la trasmissione dei dati statistici dovranno utilizzare gli storici modelli ISTAT C/59 e trasmetterli via pec all’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo.

Toscana

La regione Toscana pur non avendo mai istituito il codice identificativo regionale ha ben regolamentato il settore turistico con più norme regionali, fra cui la recente Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 che abroga la precedente L.R. 86/16. Per le locazioni ad uso turistico la Toscana prevede, così come anche il Friuli Venezia Giulia, l’obbligo di comunicare al comune l’inizio dell’attività, nella cui procedura telematica occorre dichiarare il possesso:

  • dei requisiti strutturali e igienico sanitari previsti per civili abitazioni;
  • dei requisiti di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti installati, in conformità alle norme regionali e nazionali vigenti. 

Per l’avvio invece di una struttura ricettiva è prevista, come nelle altre regioni italiane, la presentazione della SCIA al competente SUAP comunale.

La L.R. 86/2016 prevede per l’inosservanza di questi obblighi o l’assenza dei requisiti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ben specificate nel testo della legge stessa.

Alle varie tipologie ricettive che si registrano al portale regionale verrà rilasciato un codice univoco identificativo dell’alloggio, denominato “codice dell’esercizio” o anche “codice regionale”. Si tratta di un codice alfanumerico che non deve confondersi con il Codice Identificativo Regionale che, come già detto, la regione Toscana non ha mai stato istituito. Dal punto di vista strutturale il codice identificativo toscano somiglia molto ad un CIR essendo così composto: 

  • 3 cifre numeriche individuano il codice della provincia;
  • 3 cifre numeriche individuano il codice del comune;
  • 3 fibre alfabetiche che identificano il tipo di locatore: TOP se si tratta di Tour Operator (cioè intermediario), LTN o LTI a seconda se riguarda un Locazione Turistica Non imprenditoriale oppure Imprenditoriale;
  •  4 cifre numeriche che individuano un numero progressivo attribuito dal sistema.

Ad esempio, il codice regionale 052032TOP0001 è così strutturato:

  • 052: Prov. di Siena; 
  • 032: Comune di Siena; 
  • TOP: Tour Operator; 
  • 0001: progressivo numerico.

Il portale regionale in cui figurano tutte le tipologie ricettive presenti in Toscana consente anche adempiere all’obbligo di trasmissione delle generalità degli ospiti per fini statistici previsto dall’art. 70 della L.R. 86/2016. C’è anche la possibilità di ottenere il file con generalità degli ospiti da caricare sul portale della questura Alloggiati Web per le previste comunicazioni obbligatorie di P.S.

Provincia autonoma di Bolzano

La provincia autonoma di Bolzano non ha adottato un proprio codice identificativo regionale ma ha regolamentato le varie tipologie ricettive con leggi provinciali così rigide che lasciano addirittura pensare, in particolare nelle locazioni ad uso turistico,  ad una sovrapposizione alle norme statali. Come abbiamo già visto, il D.L. 50/2017 disciplina in modo abbastanza chiaro l’affitto breve che prevede fra l’altro: 

  • la locazione fino a 4 alloggi in forma non imprenditoriale (limite massimo consentito dal comma 595 art. 1 legge 30 dicembre 2020 n. 178);
  • l’utilizzo di piattaforme online di intermediazione immobiliare;
  • nessun limite sul numero massimo di contratti di locazione ad uso turistico a condizione che ciascuno di essi non superi i 30 giorni nell’arco dell’anno.

Mentre le norme locali di altre regioni italiane si sono allineate a tale disciplina, nella legge provinciale di Bolzano nulla si rileva sulle locazioni ad uso turistico o sulle locazioni brevi.

L’art. 1 comma 1 bis della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 ha però previsto una sorta di “locazioni di camere e appartamenti in forma non imprenditoriale”, la cui gestione comporta una serie di restrizioni che fanno pensare ad una totale incompatibilità con la disciplina dell’affitto breve di cui al D.L. 50/2017. Questa tipologia di “locazione non imprenditoriale” è semplicemente una deroga all’attività ricettiva di affittacamere che può svolgersi unicamente alle seguenti condizioni:

  • non è possibile svolgere attività pubblicitaria o avvalersi di soggetti di intermediazione come Booking o Airbnb;
  • non è possibile svolgere più di quattro contratti d’affitto nell’arco di un anno per ciascuna camera o appartamento.

Per l’esercizio sembra che non sia neanche necessario registrare l’alloggio al comune né è previsto un obbligo di comunicazione delle presenze giornaliere per fini statistici. L’unico obbligo da osservare è quello della trasmissione delle generalità degli ospiti sul portale Alloggiati Web..

A porre chiarezza sulla questione sulla forma imprenditoriale o meno è intervenuta l’agenzia delle Entrate, che rispondendo ad un quesito di un contribuente ha fornito delle interessanti delucidazioni riassumibili come segue: (risposta n. 373/2019).

  • la Legge Provinciale di Bolzano n. 12/95 non contiene disposizioni che possano assumere rilevanza ai fini fiscali;
  • che per stabilire se la locazione è svolta in forma imprenditoriale occorre far riferimento ai principi generali stabiliti dall’articolo 2082 del Codice civile e dall’articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi);
  • che anche superando i quattro contratti è possibile applicare la cedolare secca senza dover dichiarare i proventi come reddito d’impresa;
  • che nella Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 è stato chiarito che la disciplina delle locazioni brevi “si applica sia nel caso di contratti stipulati direttamente tra locatore e conduttore, sia nel caso in cui intervengano soggetti di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online;
  • che non viene rilevata “sovrapposizione” fra la norma provinciale di Bolzano e quella statale in quanto le due disposizioni disciplinano materie diverse e presentano finalità diverse.

Chiarito questo dubbio meramente “fiscale” si può quindi concludere che non esiste nella provincia autonoma di Bolzano la tipologia ricettiva della locazione ad uso turistico o affitto breve, o comunque una locazione turistica gestita da soggetti privati che consenta di utilizzare uno o più portali di intermediazione immobiliare. 

In questa provincia autonoma per poter inserire un annuncio su un portale come Booking o Airbnb occorre infatti avviare una vera e propria struttura ricettiva come ad esempio “l’affitto privato di camere e appartamenti ammobiliati” che è gestibile anche da soggetti privati senza partita iva. 

Tutto ciò sembra quasi un’assurdità!

C’è però da considerare l’aspetto vantaggioso di una struttura ricettiva che consente al gestore di fornire agli ospiti servizi aggiuntivi, quali ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande, il cambio biancheria agli ospiti, ecc…, opzioni assolutamente vietate nel regime degli affitti brevi. Inoltre la SCIA di questo tipo di struttura ricettiva non è particolarmente complessa da preparare.

Gli altri adempimenti sono analoghi a quelli di una locazione breve di qualunque regione italiana e consistono: 

  • nell’obbligo di comunicazione dei flussi degli ospiti sull’apposito portale provinciale ASTAT, così come previsto dalle norme che regolamentano il sistema statistico provinciale;
  • nell’obbligo di trasmissione delle generalità degli ospiti sul portale Alloggiati Web per motivi di pubblica sicurezza
  • negli adempimenti per l’imposta di soggiorno, se previsti dal regolamento del comune in cui è ubicato l’alloggio.

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