Prima di rispondere alla domanda “Cosa succede se non ho il CIR” è di fondamentale importanza una breve panoramica per capire cos’è, come si acquisisce e quali situazioni prevedono l’obbligo di acquisizione ed esposizione.
Il CIR si richiede registrando l’alloggio al comune di ubicazione ed in un’apposita banca dati regionale integrata con il sistema statistico nazionale. La procedura di registrazione varia da comune a comune e a seconda che si tratti di struttura ricettiva oppure di locazione turistica.
Gli enti territoriali competenti al rilascio del CIR sono dunque il comune e la regione.
L’obbligo di acquisizione ed esposizione del Codice Identificativo Regionale non riguarda indistintamente tutte le tipologie ricettive e ciò va rilevato ogni singola normativa regionale. Vediamo di seguito in quali casi può esservi o meno l’obbligo del CIR.
Per alloggi ad uso turistico si possono intendere 2 differenti tipologie ricettive:
Ci sono regioni italiane che hanno istituito il CIR per i soli affitti brevi di cui al D.L. 50/17 (cioè quelli in forma non imprenditoriale di durata inferiore a 30 giorni) ed altre regioni italiane dove il CIR è obbligatorio anche per le locazioni turistiche superiori a 30 giorni.
In Sicilia, ad esempio, il CIR è stato istituito, oltre che per le strutture ricettive, anche per gli “alloggi ad uso turistico”, definiti dalla normativa stessa (D.A. 1783/22) tutte le unità immobiliari…all’interno delle quali è offerta ospitalità e/o soggiorno per un periodo inferiore a 30 giorni di cui all’art. 4 del D. L. 24 luglio 2017.
Si deduce quindi che in Sicilia non è previsto l’obbligo di acquisizione ed esposizione del CIR nelle locazioni turistiche superiori a 30 giorni, come ad esempio gli affitti di uno o più mesi, tipici delle stagioni estive nelle località balneari.
In Emilia Romagna, invece, la legge regionale di istituzione del CIR (L.R. 16/04) include l’obbligo di acquisizione ed esposizione anche per gli “appartamenti ammobiliati per uso turistico” che definisce come “case e appartamenti… che vengono concessi in locazione, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi…
E’ evidente che in Emilia Romagna l’obbligo di acquisizione ed esposizione del CIR riguarda sia gli affitti brevi che le locazioni turistiche superiori a 30 giorni.
Entro il 2024 purtroppo però le cose cambieranno: a decorrere dal 61esimo giorno della pubblicazione dell’avviso di entrata in vigore della BDSR , l’obbligo di acquisizione ed esposizione del Codice Identificativo Nazionale riguarderà tutte le tipologie ricettive, comprese le locazioni turistiche superiori a 30 giorni.
Ci si pone questa domanda quando l’acquisizione del CIR sia su strutture ricettive che su locazioni turistiche non è così semplice e tempestiva.
Vediamo di seguito per entrambe le tipologie ricettive le problematiche più comuni per l’acquisizione del CIR.
Spesso molti titolari di strutture ricettive dimenticano di presentare la SCIA di rinnovo alla scadenza dei 5 anni ed essendo stato nel frattempo istituito il CIR, la regione ha inserito nella propria banca dati soltanto le strutture “in regola” tralasciando tutte le altre. In queste situazioni per ottenere il CIR occorre presentare la SCIA al SUAP competente ed attendere l’inserimento nella banca dati regionale ed il rilascio del CIR.
I tempi di rilascio del CIR dipenderanno:
Come abbiamo visto, la procedura di ottenimento del CIR prevede la registrazione dell’alloggio presso il competente SUAP comunale oppure, come in molti comuni siciliani, presso il competente ufficio per l’imposta di soggiorno. Sono sempre di più i comuni che in fase di registrazione richiedono la documentazione attestante la regolarità urbanistica dell’alloggio e la conformità degli impianti alle norme di sicurezza. Anche in presenza di alloggio perfettamente in regola, per avere copia di questa documentazione è spesso necessario che il proprietario si rivolga al proprio tecnico di fiducia, non sempre immediatamente disponibile a reperirla. Molti comuni per venire incontro ai locatori hanno infatti previsto apposite modulistiche di autocertificazione dove è possibile dichiarare il possesso di questi documenti.
Nelle ipotesi peggiori, invece, proprietari di alloggi in esercizio da molto prima dell’istituzione del CIR, non si sono mai posti il problema né della regolarità urbanistica né della conformità degli impianti. E ora il problema si potrà affrontare solo interpellando il proprio tecnico di fiducia (ingegnere, architetto o geometra), con anche il rischio della cattiva notizia che l’alloggio è irregolare e non è sanabile.
Nelle situazioni più semplici sono sufficienti dei lavori di adeguamento dell’immobile alle vigenti norme di legge, al cui termine, il tecnico rilascerà al proprietario un documento chiamato SCA (Segnalazione Certificata per l’Agibilità), dove lo stesso tecnico attesta la regolarità dell’alloggio alle norme urbanistiche e la conformità degli impianti alle vigenti norme di legge.
Nei casi in cui l’immobile necessità di lavori importanti, i tempi di ottenimento della SCA sono piuttosto lunghi e comportano anche costi elevati. Qui il proprietario deve scegliere se sospendere l’esercizio l’attività di locazione oppure proseguire senza acquisire ed esporre l’obbligatorio CIR, a proprio rischio e pericolo.
In situazioni più difficili e complesse, come nel caso di immobile non in regola e non sanabile, se le norme regionali lo consentono, il proprietario può sempre decidere di adibire l’alloggio a locazioni turistiche superiori a 30 giorni oppure a locazioni non turistiche.
Vedremo di seguito quali sono le regioni dove non è obbligatorio acquisire ed esporre il CIR se le locazioni turistiche superano i 30 giorni.
In ogni caso, a prescindere dalle previsioni normative e dalla tipologia di locazione a cui si vuole adibire l’alloggio, è sempre consigliabile tenere l’immobile in regola, soprattutto riguardo alla sicurezza degli impianti.
L’inosservanza dell’obbligo di esposizione del CIR fa rischiare al titolare di una struttura ricettiva le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla regione di ubicazione dell’alloggio. Molte regioni italiane, allineandosi al D.L. n. 34/19 (articolo 13 quater, commi 7 e 8), successivamente convertito nella Legge n° 58 del 28 giugno 2019, prevedono sanzioni da € 500 a 5000 in caso di mancata indicazione del CIR , maggiorate del doppio in caso di reiterazione della violazione. Altre regioni disciplinano invece specifiche tipologie di violazioni prevedendo anche importi differenti.
Con l’entrata in vigore del Codice Identificativo Nazionale, la legge n. 191/23 (di conversione del D.L. n. 145/23) ha previsto sia per le strutture ricettive che per gli alloggi ad uso turistico nuove sanzioni amministrative (non ancora in vigore):
La norma prevede che comuni di ubicazione degli alloggi, attraverso gli organi di polizia locale, esercitano compiti di controllo, verifica ed applicazione delle sanzioni amministrative, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare investimenti nel settore turistico ed interventi riguardanti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Non vi è obbligo di esposizione del CIR nelle seguenti situazioni:
Come già abbiamo visto, la mancata esposizione del CIR fa rischiare sanzioni amministrative pecuniarie da €500 a €5000 ai soggetti:
Fra l’altro, il D.L. n. 145/23 di istituzione del CIN ha ribadito la responsabilità degli OTA sull’esposizione del CIN, menzionandoli fra i soggetti obbligati e sanzionabili.
Man mano che in ogni regione italiana ha istituito il proprio CIR, i portali telematici per non rischiare sanzioni hanno assegnato ai vari inserzionisti un termine entro cui indicare il codice alfanumrico in ogni annuncio, pena la sospensione della visibilità. Lo stesso anche per le nuove inserzioni.
In caso di oscuramento dell’annuncio il portale booking invierà una comunicazione via email spiegando il motivo della sospensione il cui motivo può essere:
Sia Booking che Airbnb hanno pubblicato delle guide che spiegano passo passo la procedura per l’inserimento il CIR definito dagli OTA stessi “numero di registrazione”:
I due portali consentono anche di dichiarare l’eventuale esonero dall’indicazione del CIR, che riguarda ad esempio gli alloggi ubicati in regioni dove il CIR non è mai stato istituito.
Le modalità per trovare il CIR sono più di una. Vediamole di seguito.
Accedendo all’area riservata del portale regionale per le comunicazioni statistiche (ROSS1000, Turist@t, RADAR, TURISMATICA, Rilevatore turistico regionale, DMS Puglia, SIRED, Data Entry Turismo, SITRA) i locatori degli alloggi turistici ed i titolari delle strutture ricettive potranno visionare il CIR associato alla propria struttura.
Inoltre, sei regioni italiane prevedono per tutti la possibilità di verificare l’autenticità del CIR e la sua corrispondenza a quello visualizzato sui Portali telematici.
Si tratta di veri e propri motori di ricerca dove è possibile trovare il CIR di un alloggio oppure ricercarlo utilizzando altri parametri di ricerca.
Di seguito l’elenco delle regioni italiane che rendono disponibile questo servizio, con i relativi link:
Sicilia: https://osservatorioturistico.regione.sicilia.it/Account/ElencoStruttureCir
Sardegna: https://www.iun-ras.eu/search
Puglia: https://registroregionale.ect.regione.puglia.it/pubblico
Lazio: https://cise.regione.lazio.it/cise/registrazioni/
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