Le nuove regole del 2024 hanno interessato sia gli affitti brevi che quelli turistici, soprattutto riguardo agli aspetti fiscali. Prima di affrontare l’argomento è opportuno definire le due tipologie di affitto e capirne le differenze.
L’affitto breve o più precisamente locazione breve, così definito dall’art. 4 del D.L. 50/2017, è stato appositamente introdotto per determinare un regime fiscale agevolato di cui si possono avvalere i soggetti privati che danno in affitto immobili o porzioni di essi ad uno stesso inquilino, per periodi non superiori a 30 giorni l’anno. Nell’affitto breve la motivazione per cui si soggiorna non deve necessariamente essere turistica. La fruizione di questo regime fiscale agevolato è legata al possesso dell’immobile di alcuni requisiti ed al rispetto di alcune regole da parte del gestore. Tratteremo questo argomento nel successivo paragrafo “Obbligo di CIN anche per gli affitti brevi“.
L’affitto turistico non è altro che la locazione turistica superiore a 30 giorni o quella inferiore a 30 giorni. In questo caso non è possibile applicare il regime fiscale delle locazioni brevi. ll contratto di locazione turistica non rientra né nella locazione transitoria né in quello della locazione abitativa primaria e deve essere stipulato in modo tale da evitare l’applicazione delle altre due tipologie di norme.
Di seguito le regole aggiornate al 2024 riguardanti gli affitti brevi e gli affitti turistici superiori a 30 giorni. Nel corso della lettura le analizzeremo uno ad uno scendendo sempre più nei dettagli.
Il Decreto Anticipi (D.L. n. 145 del 2023) viene adottato a dicembre 2023 per l’urgenza e la necessità di disposizioni in favore degli enti territoriali su vari settori. La materia del turismo e delle attività ricettive viene poi trattata con la successiva legge di conversione del decreto anticipi, Legge n. 191 del 2023, che aggiunge al precedente decreto legge l’art. 13-ter, che fissa precise regole su tutte le tipologie ricettive, in particolare per gli affitti brevi. Il Decreto anticipi cambia radicalmente il panorama degli affitti brevi regolamentando un mercato che già da anni, spesso anche abusivamente, opera in forte concorrenza con strutture ricettive perfettamente in regola, come B&b, affittacamere e case e appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale. Il ruolo del Ministero del Turismo è quindi quello di contrastare l’abusivismo e l’evasione fiscale degli affitti brevi sommersi, per tutelare le imprese turistiche in regola. Analizziamo a questo proposito tutta la normativa sulla disciplina degli affitti brevi in modo da avere una panoramica completa.
Il comma 1 del sopra indicato art. 13-ter prevede che venga assegnato, tramite apposita procedura informatizzata, un Codice Identificativo Nazionale (CIN) a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, alle locazioni turistiche superiori a 30 giorni, ed agli affitti brevi. Vediamo di seguito quali sono i requisiti e le regole aggiornate di una locazione breve che, come già accennato, consentono di fruire della cosiddetta Cedolare secca affitti brevi, cioè un regime fiscale agevolato che prevede l’applicazione sui canoni d’affitto di un’imposta sostitutiva al 21%, di cui parleremo di seguito.
L’art. 13-ter comma 8 ha previsto per le locazioni brevi in forma imprenditoriale l’obbligo di presentazione della SCIA presso il comune di ubicazione. Ciò va a completare quanto già previsto dall’art. 1 comma 595 della legge di bilancio 2021, che si limita semplicemente a riconoscere il regime fiscale delle locazioni brevi alla gestione di un numero di alloggi non superiore a 4. In definitiva:
Il comma 6 dell’art. 13 ter prevede l’obbligo di esporre il codice CIN sia in ogni annuncio che all’esterno dello stabile in cui l’alloggio è collocato. Questa novità sembra voglia spingere tutte gli alloggi ad osservare un’unica disciplina sull’esposizione del codice CIN, aspetto finora regolamentato dalle singole leggi regionali, con previsioni spesso assai diverse da regione a regione. Solo le norme regionali di Veneto e provincia autonoma di Trento prevedono l’esposizione del codice CIR all’esterno dell’alloggio oltre che negli annunci online: le altre regioni prevedono più genericamente l’esposizione del codice CIR in tutte le iniziative pubblicitarie e promozionali fatte con scritti, stampati, supporti digitali, via web, social media inclusi, anche con server posti al di fuori dell’unione europea.
L’obbligo sopra descritto riguarda tutte le tipologie ricettive (locazioni turistiche, affitti brevi e strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere) ed è rivolto sia ai titolari che ai gestori dei portali telematici, che devono indicarlo in ogni annuncio.
Il comma 7 dell’art. 13-ter è dedicato ai requisiti minimi di sicurezza degli alloggi turistici destinati sia all’affitto breve che alle locazioni turistiche superiori ai 30 giorni. La norma fissa degli obblighi che hanno il fine di garantire agli ospiti presso gli alloggi degli standard minimi di sicurezza. Finora questo aspetto è stato purtroppo trascurato dalle varie norme regionali che si sono dimostrate abbastanza carenti sul tema della sicurezza degli alloggi turistici. La previsione normativa non fa infatti menzione delle strutture ricettive sul cui tema della sicurezza sono previste norme più specifiche.
Gli alloggi gestiti in forma non imprenditoriale ovvero gli affitti brevi e le locazioni turistiche superiori a 30 giorni devono quindi essere dotati di:
La locazione breve, che segue le regole aggiornate trattate nel precedente paragrafo, presenta notevoli vantaggi fiscali per il locatore, sia nel caso in cui l’alloggio venga gestito direttamente, sia nel caso in cui ci si avvalga di un’agenzia di intermediazione immobiliare. Come già accennato, la disciplina fiscale sulla locazione breve è contenuta nel D.L. 50/2017 che è stato oggetto di recente modifica apportata dall’art. 1 comma 63 della legge di bilancio 2024. In virtù di questa modifica e della circolare esplicativa 10/E dell’Agenzia delle Entrate il regime fiscale degli locazioni brevi con cedolare secca prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva al 21% sui canoni di locazione del primo alloggio. Per i successivi, fino ad un massimo di 3, l’aliquota da applicare è pari al 26%. E’ inoltre possibile scegliere su quale alloggio ci si vuole avvalere dell’aliquota ridotta del 21%. E’ comunque consigliabile approfondire questi aspetti consultando il proprio commercialista o centro di assistenza fiscale CAF.
L’art. 180 comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha assegnato al gestore di ogni struttura ricettiva l’obbligo di presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione cumulativa dell’imposta di soggiorno riguardante l’anno precedente. Detta presentazione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID. E’ anche possibile affidare questo compito al proprio commercialista o consulente fiscale, che interverrà con apposita delega conferita dal gestore. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha a questo proposito pubblicato il D.M. 29 aprile 2022, con cui viene approvato il modello da utilizzare ed altre precise istruzioni per la trasmissione della dichiarazione.
Come abbiamo già visto, le regole aggiornate sugli affitti brevi riportate nell’art. 4 del D.L. 50/17, poi chiarite nella circolare esplicativa 10/E dell’Agenzia delle Entrate, consentono di gestire una locazione sia in proprio che tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici. In base a questa previsione la norma assegna alle piattaforme digitali di sharing alcuni adempimenti, sia al fine di evitare che i gestori manchino nei versamenti all’erario, sia per avere un maggior controllo sugli alloggi locati. Ciò comporta un notevole impatto delle piattaforme digitali di sharing sugli affitti brevi, dal momento che esse sono tenute ad alcuni adempimenti obbligatori:
Le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere non avevano in realtà una vera e propria necessità di essere coinvolte nell’acquisizione di un codice CIN, in quanto già da anni vengono regolamentate da norme specifiche che prevedono fra l’altro l’identificazione nel nome assegnato alla struttura ricettiva stessa. L’istituzione del CIN nasce dalla necessità di porre un controllo su affitti brevi e locazioni turistiche: una particolare tipologia ricettiva in forte crescita negli ultimi anni ma non affatto monitorata sotto gli aspetti fiscali, statistici, di pubblica sicurezza né per la sicurezza degli alloggi stessi. Questo è anche il motivo per cui alcune regioni d’Italia hanno istituito il CIR soltanto gli affitti brevi e le locazioni turistiche superiori a 30 giorni, esonerando dall’acquisizione le strutture ricettive.
Le norme sul CIN, nate principalmente per “far emergere il sommerso degli affitti brevi”, introducono nel nostro ordinamento un’unica disciplina nazionale con una procedura tecnico pratica che facilita i controlli sugli affitti brevi, sulle locazioni turistiche e sulle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, anch’esse quindi influenzate dal CIN.
Altre situazioni di influenza delle norme sul CIN riguarda strutture ricettive non in regola da diversi anni, con SCIA di rinnovo non presentata alla scadenza dei 5 anni per “semplice dimenticanza” da parte del titolare. In situazioni simili l’ottenimento del CIR prevede:
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