Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) apporta novità significative che interessano tutte le tipologie ricettive, compresi quelli in forma non imprenditoriale sia superiori che inferiori a 30 giorni. Il CIN viene istituito dall’art. 13 ter del D.L. 18 dicembre 2023 n. 145 (cd. Decreto Anticipi) convertito in legge 15 dicembre 2023 n. 191 che descrive le modalità di attribuzione, di utilizzo e le tipologie ricettive coinvolte. Vediamo di riassumerle brevemente di seguito per poi analizzarle punto per punto, scendendo sempre più nei dettagli.
La norma sopra indicata attribuisce al Ministero del Turismo il compito di detenere e gestire una banca dati Nazionale (BDSR) che assegna un Codice Identificativo Nazionale (CIN):
Le informazioni associate ad ogni CIN (anagrafica del locatore, dati dell’alloggio, ecc…) andranno a popolare la Banca dati Nazionale delle strutture ricettive e degli alloggi ad uso turistico, nota anche come BDSR, già istituita con legge n. 58/19.
Se la tua regione adotta già il CIR e lo stesso ti è stato rilasciato prima del 2 novembre 2024, puoi richiedere la riconversione in CIN sul Portale telematico del MITUR entro 120 giorni dal 3 settembre 2024, quindi entro il primo gennaio 2025.
Se il CIR viene invece rilasciato dopo il 2 novembre 2024, la riconversione in CIN potrà essere richiesta entro 30 giorni dal 2 novembre 2024 ovvero entro il 2 dicembre 2024. Bisogna però considerare che il citato art. 13-ter prevede che la regione che rilascia il CIR provvede immediatamente alla riconversione in CIR o al massimo entro 7 giorni.
I gestori di questi alloggi possono richiedere il CIN sul Portale Telematico del MITUR già da subito. L’obbligo di esposizione all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati decorre dal 2 novembre 2024, ora primo gennaio 2025 grazie alla predetta proroga.
I locatori potranno presentare la stessa istanza di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (in tal caso occorre consultare la normativa locale per rilevare il termine di conclusione previsto)
Accedendo via SPID al Portale Telematico del MITUR si potranno visualizzare gli alloggi associati al proprio codice fiscale. Nel caso non si visualizzasse, cliccando sul pulsante in basso “Segnalazione Struttura Mancante”, si aprirà un schermata dove inserire i dati della struttura e, un volta confermati, verranno inviati alla regione o provincia autonoma competente affinché proceda all’aggiornamento. Se invece la propria struttura risulta presente, sarà sufficiente completare la scheda di dettaglio con le informazioni mancanti e confermare i dati cliccando sul pulsante OTTIENI CIN.
I titolari ed i gestori delle varie tipologie ricettive che accedono al portale, compresi i loro delegati, possono accedere all’elenco delle strutture associate al loro codice fiscale. In caso di accesso da parte di un delegato, la piattaforma richiede il caricamento del documento di delega firmato dal delegante, unitamente alla sua carta d’identità. Fra le varie informazioni richieste dalla piattaforma, vi sono sono i Dati catastali ed i requisiti di sicurezza di cui parleremo di seguito.
L’avviso del Ministero del Turismo che dà inizio alla FASE 2 è stato pubblicato il 3 settembre 2024 anche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, cioè entro il 2 novembre 2024, coloro che hanno già richiesto il CIN hanno l’obbligo di accedere alla propria struttura sul Portale Telematico del MITUR ed integrare eventuali dati mancanti. Questa operazione servirà a confermare l’eventuale CIN precedentemente assegnato. Più tecnicamente avviene la trasformazione del codice provvisorio CIN1 in CIN, che è in realtà il Codice Identificativo Nazionale definitivo. Viene anche rilasciato un certificato che attesta il regolare rilascio del CIN.
Il Ministero del Turismo chiarisce che il rilascio del CIN prevede in ogni caso che il richiedente assolva tutti gli obblighi previsti dalle rispettive norme locali per l’esercizio dell’attività ricettiva, come ad esempio il conseguimento del titolo abilitativo, la presentazione di SCIA e di agni altra comunicazione richiesta.
La procedura di ottenimento del CIN e tutti gli aspetti tecnici correlati vengono trattati in un apposito decreto di interoperabilità, che prevede 3 diverse casistiche:
In questa situazione la BDSR ricodifica il CIR in CIN anteponendo il prefisso IT al già esistente codice CIR (Codice Identificativo Regionale). Le 2 immagini seguenti ne danno dimostrazione:
Qualora gli enti regionali non avessero adeguato il loro CIR allo standard ministeriale, sarà il portale telematico del MITUR a generare il nuovo CIN.
I titolari ed i gestori delle varie tipologie ricettive potranno accedere al portale telematico del MITUR e richiedere il rilascio del codice CIN.
La gestione delle locazioni turistiche e degli affitti brevi comporta adempimenti e regole da osservare che riguardano:
Il codice CIN oltre ad essere indicato in ogni annuncio online, deve essere esposto anche all’esterno dello stabile in cui è collocato l’alloggio;
Gli impianti degli alloggi gestiti in forma imprenditoriale devono essere conformi alle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa statale e regionale. Inoltre, anche gli alloggi gestiti in forma non imprenditoriale, devono essere dotati di:
L’attività di locazione breve gestita in forma imprenditoriale prevede l’obbligo di presentazione della SCIA al competente SUAP comunale.
la disciplina fiscale delle locazioni brevi previsti dall’art. 4 del D.L. 50/17, cioè quelle in forma non imprenditoriale e fino a 30 giorni: l’art. 1 comma 63 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) apporta una modifica all’art. 4 del D.L. 50/2017, in virtù della quale la cedolare secca al 21% si applica solo sul primo alloggio. A partire dal secondo alloggio si applica la cedolare secca al 26%.
La norma assegna ai comuni la verifica della conformità degli alloggi ai requisiti di sicurezza, che attraverso le forze di polizia locale potranno irrogare sanzioni amministrative pecuniarie.
I titolari di locazioni in forma imprenditoriale che operano in assenza dei requisiti di sicurezza degli impianti rischiano le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale.
I titolari ed i gestori delle locazioni a prescindere che siano in forma imprenditoriale o meno, se operano in assenza di estintore e di dispositivi per la rilevazione dei gas rischiano sanzioni pecuniarie da €600 a €6.000 per ciascuna violazione accertata.
Le altre sanzioni previste dalla norma sono le seguenti:
attività in forma imprenditoriale esercitata in assenza della SCIA: il titolare è punito con la sanzione pecuniaria da €2.000 a €10.000.
Locazione di immobile privo di CIN, compresa l’eventuale proposta di locazione: il titolare dell’alloggio o della struttura è punito con la sanzione pecuniaria da €800 a €8.000.
Mancata esposizione ed indicazione del CIN: il soggetto obbligato è punito con una sanzione pecuniaria da €500 a €5.000 per ciascuna struttura o unità immobiliare e con l’immediata rimozione dell’annuncio pubblicato.