Aggiornamento Febbraio 9, 2026
La comunicazione dei dati degli ospiti alla Questura è un obbligo di pubblica sicurezza che riguarda ogni tipoligia ricettiva, compresi affitti brevi e le locazioni turistiche, sia in forma imprenditoriale, sia privata.
Ai sensi dell’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dal Decreto Sicurezza n. 113/2018, chi dà alloggio per periodi fino a 30 giorni, deve comunicare i dati delle persone alloggiate alle Questure competenti, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
La trasmissione deve avvenire entro 24 ore dall’arrivo dell’ospite o entro 6 ore in caso di soggiorno inferiore alle 24 ore. L’obbligo riguarda tutti i soggetti che concedono ospitalità, inclusi i locatori privati non professionali e privi di Partita IVA, ed è consentito fornire alloggio esclusivamente a persone munite di documento di identità valido.
La comunicazione avviene tramite il servizio telematico della Polizia di Stato Alloggiati Web, che costituisce lo strumento per adempiere all’obbligo. Se vuoi approfondire su questo aspetto, ti consigliamo di consultare la nostra guida dettagliata sul portale Alloggiati Web.
👉 In questa guida spieghiamo come funziona la procedura di comunicazione, quali dati devono essere trasmessi, entro quali termini e quali sono le responsabilità del gestore o del locatore.
La procedura di apertura e gestione dell’account Alloggiati Web è trattata in un articolo dedicato.
Chi concede ospitalità nell’ambito degli affitti brevi, delle locazioni turistiche o di altre forme di accoglienza è tenuto a rispettare una serie di obblighi legati alla comunicazione dei dati degli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza.
Gli obblighi previsti dall’art. 109 T.U.L.P.S. non si esauriscono nella sola trasmissione dei dati, ma comprendono anche:
Nei paragrafi che seguono analizziamo nel dettaglio le principali casistiche.
Prima di procedere alla comunicazione tramite Alloggiati Web, il gestore o il locatore è tenuto a riconoscere correttamente ogni ospite, verificando un documento di identità valido.
L’identificazione deve avvenire al momento dell’arrivo e riguarda tutte le persone alloggiate, senza distinzioni legate alla cittadinanza, all’età o alla durata del soggiorno.
La normativa non consente di ospitare persone sprovviste di un documento idoneo a consentirne l’identificazione.
I dati raccolti devono poi essere trasmessi alla Questura competente attraverso il portale Alloggiati Web:
La comunicazione deve riportare i dati di ogni singolo ospite che sono rinvenibili nei documenti di identità esibiti. Eventuali errori o omissioni nella fase di riconoscimento possono riflettersi direttamente sulla correttezza della comunicazione trasmessa.
La procedura di comunicazione è un adempimento obbligatorio e personale del soggetto che concede ospitalità, anche quando l’attività è svolta in forma non imprenditoriale o occasionale.
L’identificazione dell’ospite è solo una parte degli adempimenti legati al check-in: per una panoramica completa su obblighi, tempistiche e controlli, puoi approfondire anche la nostra guida sul disbrigo del check-in negli affitti brevi.
L’obbligo di comunicazione dei dati alla Questura non dipende dall’esistenza di un contratto di locazione né dal pagamento di un corrispettivo.
Ciò significa che, in determinate circostanze, la comunicazione può essere richiesta anche in caso di ospitalità gratuita, come nel caso di amici o parenti.
In linea generale, l’obbligo di comunicazione sussiste quando viene concessa ospitalità con modalità assimilabili a una vera e propria permanenza nell’immobile, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un pagamento.
Rientrano quindi nell’obbligo le situazioni in cui l’ospite:
Diversamente, non si configura un obbligo di comunicazione nei casi di:
👉 In presenza di dubbi interpretativi o situazioni borderline, è consigliabile adottare un approccio prudenziale e procedere comunque alla comunicazione, evitando possibili contestazioni da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Le informazioni da comunicare alla Questura tramite il servizio Alloggiati Web sono definite contenute in un apposito allegato tecnico del D.M. 07/01/2013 e riguardano ciascun ospite alloggiato.
In particolare, devono essere comunicati i seguenti dati:
L’obbligo di comunicazione riguarda tutti gli ospiti, per i quali devono essere indicati i dati richiesti dalla norma, secondo le modalità previste.
Ai fini della comunicazione dei dati tramite Alloggiati Web, tutti gli ospiti devono essere registrati singolarmente, inclusi minori e neonati, senza distinzioni legate all’età.
L’obbligo di identificazione previsto dall’art. 109 T.U.L.P.S. riguarda ogni persona alloggiata e non ammette deroghe basate sul rapporto di parentela o sulla presenza di un “capo famiglia”.
Per l’identificazione dell’ospite è necessario un documento di identità valido o altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti, come indicato anche nelle FAQ della Polizia di Stato.
Per i minori, i documenti ordinariamente idonei all’identificazione sono la carta d’identità o il passaporto.
⚠️ Certificato di nascita, tessera sanitaria o autocertificazioni dei genitori non costituiscono documenti di identità e non sostituiscono l’obbligo di identificazione ai fini della comunicazione Alloggiati Web.
Nella pratica possono verificarsi episodi isolati o soluzioni adottate in via eccezionale, ma tali prassi non modificano l’obbligo normativo e non garantiscono il gestore in caso di controlli.
👉 Approccio prudenziale
In presenza di minori o neonati, è consigliabile informare gli ospiti già in fase di prenotazione che anche i neonati devono essere muniti di un documento di identità valido.
Questa accortezza aiuta a evitare problematiche al momento del check-in e consente di gestire correttamente gli adempimenti di pubblica sicurezza.
In caso di nuclei familiari o gruppi guidati, il sistema Alloggiati Web prevede una modalità di inserimento semplificata.
Per uno dei componenti (nel caso di famiglia) o per il capogruppo (nel caso di gruppo guidato) devono essere inseriti tutti i dati completi richiesti dal sistema, inclusi quelli relativi al documento di identità.
Per ciascuno degli altri componenti, è invece richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni:
Questa modalità riguarda esclusivamente l’inserimento tecnico dei dati e non incide sull’obbligo di riconoscimento personale di ciascun ospite, che resta in capo al gestore.
👉 Le modalità tecniche di inserimento dei dati e l’utilizzo operativo del portale Alloggiati Web sono approfondite in una guida dedicata.
Guida Alloggiati Web – risorsa gratuita
Per approfondire le modalità tecniche di inserimento dei dati, la gestione operativa del portale e gli errori più comuni da evitare, puoi consultare la nostra guida completa su Alloggiati Web.
💡 In fondo a questa pagina trovi il link all’elenco completo delle risorse gratuite scaricabili.
Nei casi di ospitalità fino a 30 giorni di cittadini extracomunitari o apolidi, la comunicazione dei dati tramite Alloggiati Web assolve anche agli obblighi di pubblica sicurezza connessi alla cessione di fabbricato. Non è quindi richiesta una separata comunicazione di cessione di fabbricato.
Resta invece fermo l’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato nei casi si ospitalità di durata superiore a 30 giorni, a prescindere dalla forma di cessione utilizzata (locazione, comodato, ecc…).
In tali situazioni, la comunicazione Alloggiati Web non va fatta.
La comunicazione dei dati tramite Alloggiati Web comporta il trattamento di dati personali degli ospiti. In questo contesto, la base giuridica del trattamento è normalmente l’adempimento di un obbligo legale (GDPR, art. 6), e ciò non richiede il consenso dell’ospite.
Anche quando il trattamento è obbligatorio, restano fermi i principi del GDPR, in particolare:
Per l’adempimento Alloggiati Web è necessario comunicare i dati richiesti (definiti dalle specifiche tecniche del servizio) e non “archiviare” sistematicamente le copie/scansioni dei documenti.
La conservazione generalizzata di foto e scansioni dei documenti degli ospiti, se non necessaria, aumenta il rischio di violazione in quanto non coerente con i principi di minimizzazione e conservazione limitata.
WhatsApp (così come email non protette o chat “generiche”) può essere comodo, ma espone a rischi pratici:
Non è una “proibizione assoluta”, ma è un comportamento che richiede molta prudenza, perché in caso di incidente (furto/smarrimento telefono, accesso non autorizzato, data breach) le conseguenze possono essere rilevanti.
Se vuoi ridurre al minimo i rischi, una prassi ragionevole potrebbe essere:
⚠️ Attenzione
Questa sezione ha finalità informative; per casi particolari o esigenze specifiche (ad esempio gestione da parte di terzi, flussi complessi o policy interne) è opportuno confrontarsi con un professionista in materia di protezione dei dati.

Di seguito tratteremo alcune questioni attinenti alla trasmissione della generalità degli alloggiati alla Questura.
In caso di temporanea indisponibilità del portale Alloggiati Web, è possibile adempiere all’obbligo di comunicazione trasmettendo le generalità degli ospiti alla Questura territorialmente competente tramite posta elettronica certificata (PEC) o, ove ancora previsto, fax.
👉 In tali casi è consigliabile indicare chiaramente nell’oggetto che si tratta di una comunicazione sostitutiva per malfunzionamento del portale, conservando prova dell’invio.
A seguito dell’invio delle schedine, il sistema Alloggiati Web genera un certificato di avvenuta comunicazione, che costituisce la ricevuta digitale dell’invio effettuato.
Il certificato:
👉 Non è richiesta la stampa del documento.
Il sistema Alloggiati Web non consente la modifica dei dati già trasmessi alla Questura.
In caso di errore materiale (ad esempio errori di digitazione):
Il periodo di permanenza comunicato è quello dichiarato al momento dell’arrivo dell’ospite.
Per gli ospiti stranieri, nei campi:
deve essere indicato lo Stato di provenienza, e non il comune o la provincia, come invece previsto per i cittadini italiani.
In alcune Regioni (ad esempio Piemonte, Lombardia e Calabria), per le comunicazioni statistiche è utilizzato il portale Ross1000. Si tratta del sistema statistico regionale a cui ci si deve obbligatoriamente iscrivere per richiedere il Codice Identificativo Regionale (CIR), oggi obbligatorio per affitti brevi, locazioni turistiche e strutture ricettive. In questi casi, può essere prevista un’integrazione tra Ross1000 e Alloggiati Web, che consente di adempiere contestualmente agli obblighi statistici e di pubblica sicurezza tramite un’unica comunicazione.
La tua Regione utilizza Ross1000 collegato ad Alloggiati Web?
L’integrazione tra il portale statistico ed Alloggiati Web fa risparmiare parecchio tempo ma purtroppo non è stata estesa in tutto il territorio nazionale. Se operi in una Regione in cui utilizzi Ross1000, puoi condividere la tua esperienza nei commenti indicando:
Alcuni aspetti del servizio Alloggiati Web possono variare da questura a questura e, in molti casi, non sono accompagnate da istruzioni uniformi o formalizzate.
Se vuoi, condividi la tua esperienza nei commenti, indicando ad esempio:
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E tu come gestisci la sicurezza dei dati dei tuoi ospiti? Hai adottato accorgimenti specifici per raccogliere, utilizzare e cancellare le informazioni in modo ordinato e sicuro?
Raccontare esperienze concrete nei commenti può contribuire a fare chiarezza su un tema che, nella pratica quotidiana, presenta ancora molte sfumature..