Come navigare nel processo di comunicazione alla Questura per gli affitti brevi. Questo articolo offre una guida dettagliata su cosa, come e quando comunicare, oltre alle possibili sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi.
Con la conversione in legge del Decreto Sicurezza n. 113 del 4 ottobre 2018, art. 19 bis, anche per gli affitti brevi (così come per le locazioni turistiche e le locazioni in forma imprenditoriale) è d’obbligo comunicare alla Questura i dati degli inquilini, come già previsto per le strutture ricettive. Quindi, i gestori di strutture ricettive sono obbligati a comunicare anche le generalità degli ospiti che fruiscono della struttura per periodi inferiori ai 30 giorni e per i quali è consentita la prestazione di “servizi accessori”, ovvero, all’inizio e alla fine del rapporto di locazione e non durante la permanenza dell’ospite, la “fornitura di biancheria e di pulizia dei locali”, nonché di altri servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, quali la fornitura di utenze, wi-fi e aria condizionata. Per approfondire, si rimanda al nostro articolo dedicato Locazione Turistica vs Locazione Breve: Una Guida alle Differenze Chiave.
L’art.109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) prevede l’obbligo delle comunicazioni alle autorità di polizia dei dati degli ospiti attraverso il portale “Alloggiati Web”, la cui iscrizione è richiesta al fine di essere in regola. Per un maggiore approfondimento, consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato Alloggiati Web: guida completa per navigare nel Servizio Alloggiati.
L’art. 109 T.U.L.P.S. dispone l’obbligo di consentire l’alloggio esclusivamente a persone munite di carta di identità o altro valido documento (il permesso di soggiorno non rientra tra i documenti validi per l’identificazione dell’ospite). Anche il locatore privato non professionale, sprovvisto di Partita Iva, deve provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 109 T.U.L.P.S.
Il Servizio Alloggiati (detto anche Portale Alloggiati Web) costituisce il portale telematico della Polizia di Stato per consentire a gestori di strutture ricettive e locazioni brevi di trasmettere in modalità telematica i dati delle persone alloggiate, in ottemperanza all’obbligo di trasmissione dei medesimi previsti dal T.U.L.P.S., che fino al 2013 avveniva attraverso compilazione di schedine cartacee, consegnate di persona al competente commissariato di Polizia di Stato.
Il T.U.L.P.S. prevede infatti che:
L’obbligo di trasmissione delle generalità degli alloggiati trova il suo fondamento giuridico in una normativa con la quale si è ampiamente intervenuto, negli anni, specialmente in relazione alle modalità di comunicazione e alle tipologie ricettive coinvolte. Di seguito:
I destinatari della normativa in materia di pubblica sicurezza sono i gestori di esercizi alberghieri o di altre strutture ricettive; chi fornisce alloggio in tende e/o roulotte; i proprietari o gestori di case e di appartamenti dati in locazione per periodi fino a 30 giorni; gli affittacamere.
Inoltre, vi rientrano anche i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali (bed and breakfast, ostelli della gioventù, alloggi turistico rurali, residence), ad eccezione dei rifugi alpini; le case di riposo (o case della salute) e case di cura.
L’elenco delle informazioni richieste dall’area di lavoro del portale alloggiati è contenuto in un allegato tecnico del D.M. 07/01/2013, stando al quale i dati degli alloggiati che devono obbligatoriamente essere trasmessi sono:
Per i singoli ospiti
Per i nuclei familiari o gruppi guidati
Le informazioni sopra elencate vanno inserite solo per uno dei due coniugi (nel caso di famiglia) o del capogruppo (nel caso di gruppo guidato), mentre per ciascuno degli altri componenti è previsto soltanto l’inserimento dei seguenti dati:
La mancata comunicazione delle generalità delle persone alloggiate comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o una multa fino a € 206,00 (art. 17 del T.U.L.P.S.).
Come anticipato, innanzitutto è necessario richiedere le credenziali presso la competente questura; inoltre, è disponibile un apposito manuale fornito dalla questura che spiega in modo abbastanza dettagliato come accedere al Servizio Alloggiati. Di seguito è illustrato in via sintetica come rendere l’accesso più semplice e immediato:
A questo punto, cliccando sul pulsante blu ACCEDI si aprirà la schermata della pagina iniziale, composta da più sezioni:
Per il procedimento completo, rimandiamo alla lettura del nostro articolo dedicato Alloggiati Web: guida completa per navigare nel Servizio Alloggiati.
Di seguito tratteremo alcune questioni attinenti alla trasmissione della generalità degli alloggiati alla Questura.
In questo caso è possibile trasmettere alla questura territorialmente competente le generalità degli ospiti a mezzo fax oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
A seguito della trasmissione, il Servizio Alloggiati rilascia un certificato di avvenuta comunicazione: tale ricevuta digitale di invio viene emessa il giorno successivo alla trasmissione delle segnalazioni e consiste in un file che l’utente deve solamente scaricare e conservare sul proprio pc (o su dispositivo mobile) per un periodo di 5 anni (non è quindi richiesta la stampa). È importante effettuare tempestivamente il download dei file dal portale Alloggiati Web poiché le ricevute restano disponibili per un massimo di 30 giorni dall’emissione.
È possibile verificare che l’invio delle schedine è andato a buon fine lo stesso giorno dell’invio: basta cliccare su Menù – Analisi invii dove è possibile visualizzare i dati inviati e verificarne la correttezza.
In caso di errore nella compilazione delle schedine il Sistema non consente all’utente di intervenire sui dati già trasmessi alla Questura; pertanto, in caso di errata compilazione della schedina (ad es. errori di digitazione), è necessaria la ritrasmissione della stessa con i dati corretti.
Il periodo di permanenza è quello dichiarato dall’ospite al momento dell’arrivo; nel caso di partenza anticipata non è possibile comunicare la variazione nel Sistema, mentre nel caso di partenza posticipata si potrà effettuare un nuovo inserimento.
Per gli ospiti stranieri, nei campi “luogo di nascita”, “nazionalità” e “luogo di rilascio del documento di identità” bisognerà indicare lo stato di provenienza, e non il comune e la provincia come invece è richiesto per i cittadini italiani. Consigliamo di consultare il punto 3 “Invio on-line” del manuale ufficiale consultabile direttamente all’indirizzo https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati.
Non sono consentite forme di check-in a distanza, da remoto, o mediante strumenti telematici o elettronici e piattaforme social. I gestori di strutture ricettive di ogni genere e tipologia sono obbligati ad appurare l’identità degli ospiti mediante verifica di persona della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti di identità forniti.
Con la circolare n. 557/ST/221.3.1.0 del 18.11.2024, di immediata applicazione, è stato ribadita la necessità, ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo sancito dall’art. 109 TULPS di identificare l’ospite di persona al momento dell’arrivo, verificando che i documenti presentati corrispondano alla sua identità reale, e di comunicarne i dati alla Questura. Per questo motivo, eventuali procedure di check-in “da remoto” o di self check-in non possono ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all’ art 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive nonché chi effettua lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un determinato periodo di tempo, tramite la piattaforma Home Exchange.
Quanto a quest’ultima, infatti, stando alla circolare, vi è il rischio di iscrizione alla piattaforma con dati falsi, che potrebbero dunque eludere la normativa in materia di sicurezza, occupando un alloggio in modo ignoto alla Questura e che potrebbe comportare rischi per la sicurezza collettiva.
Inoltre, si fa presente l’obbligo di comunicazione scritta previsto dall’art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998 in relazione all’ipotesi di ospitalità o alloggio, a qualsiasi titolo, oppure di concessione in godimento o cessione della proprietà, a una persona straniera o apolide anche se parente o affine. Entro 48 ore, infatti, bisognerà comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza:
Infine, si sottolinea l’applicabilità della norma contenuta nell’articolo 109 TULPS anche ai cosiddetti “Marina resort”, ovvero strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all’interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica.
In questo caso, è necessario richiedere tante autorizzazioni all’invio telematico quante sono le autorizzazioni comunali. Ogni abilitazione all’invio telematico farà necessariamente riferimento alla singola licenza D.I.A./S.C.I.A. del Comune. Quando l’utente riceverà i clienti per le varie strutture dovrà di conseguenza inserirne le generalità utilizzando le credenziali informatiche che fanno riferimento alla singola struttura ove gli stessi alloggeranno.
Nel caso in cui si abbia rilevato un’attività ricettiva il cui precedente titolare disponeva già di un’autorizzazione all’invio telematico, non è possibile usare le sue stesse credenziali informatiche: infatti, queste sono personali e come tali associate alla persona titolare della struttura in quel momento. Pertanto, sarà necessario richiedere ed ottenere una autorizzazione a nome del nuovo titolare, il quale avrà le proprie credenziali informatiche.
In questo caso bisognerà dichiarare la data di cessazione dell’attività a proprio nome tramite mail indirizzata alla questura locale e, se si è titolari di S.C.I.A., anche la data della chiusura. In tal modo verranno disabilitate le credenziali informatiche associate al titolare e da quel momento nessun altro potrà inserire dati con quei codici.
Come si comunicano i dati alla Questura per gli affitti brevi?
La comunicazione deve essere effettuata attraverso il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato. Si rimanda alla sezione dell’articolo Procedimento per la comunicazione dei dati alla Questura ma, per un maggiore approfondimento, consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato Alloggiati Web: guida completa per navigare nel Servizio Alloggiati
Quali sono le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione?
La mancata comunicazione delle generalità delle persone alloggiate comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o una multa fino a € 206,00 (art. 17 del T.U.L.P.S.)
Quali informazioni devono essere comunicate alla Questura?
L’elenco delle informazioni richieste dall’area di lavoro del portale alloggiati è contenuto in un allegato tecnico del D.M. 07/01/2013. Si rimanda alla sezione dell’articolo Dati degli alloggiati
Qual è la tempistica per la comunicazione dei dati alla Questura?
Le generalità delle persone alloggiate devono essere comunicate alle questure competenti entro 24 ore dal loro arrivo (oppure, per i soggiorni non superiori a 24 ore, entro 6 ore dall’arrivo degli ospiti, in base all’art. 5 del D.L. 53/2019)
Quali sono le modalità alternative di comunicazione in caso di malfunzionamento del sistema Alloggiati Web?
In caso di malfunzionamento del sistema Alloggiati Web, è possibile trasmettere alla questura territorialmente competente le generalità degli ospiti a mezzo fax oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
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