Adempimenti necessari per le locazioni brevi. Dalla normativa di riferimento alle possibili sanzioni, questa guida ti fornirà tutte le informazioni di cui hai bisogno
Il decreto legge n. 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni: le cosiddette “locazioni brevi”. Pertanto, le locazioni brevi sono una particolare tipologia di contratti che trova la sua definizione normativa nell’art. 4 del suddetto decreto legge n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017:
“Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”
Da tale definizione possiamo delineare le seguenti caratteristiche principali:
1. è prevista una durata non superiore a 30 giorni, riferita alla somma dei contratti nell’arco dell’anno solare stipulati nei confronti dello stesso soggetto (e non alla somma dei contratti stipulati a più soggetti);
3. è ammessa la locazione di immobili che possiedono una destinazione da A1 ad A11, ovvero “catastalmente” abitativa, nonché le relative pertinenze. Sono pertanto esclusi gli immobili che, pur essendo “abitativi di fatto”, appartengono a una categoria catastale non abitativa, come la A10 (uffici o studi privati), nonché singole stanze dell’abitazione.
4. è consentita la locazione di un numero massimo di 4 alloggi; nonché
5. la fornitura di servizi accessori, all’inizio e alla fine del rapporto di locazione (e non durante la permanenza dell’ospite), quali la “fornitura di biancheria e di pulizia dei locali”, nonché di altri servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, mentre è esclusa la fornitura di servizi aggiuntivi che non sono connessi con le finalità residenziali dell’immobile (come la fornitura di colazione, la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti, ecc.) che configurerebbero attività imprenditoriale di ricezione turistico alberghiera (case vacanze, bed & breakfast e affittacamere).
6. L’attività di locazione deve essere saltuaria e non avere carattere professionale.
Gli ultimi tre punti sono necessari ai fini dell’esclusione della presunzione di imprenditorialità, che, se accertata, comporta adempimenti e regimi fiscali differenti. Per un approfondimento si consiglia la lettura del nostro articolo dedicato
6. La stipula dei contratti di locazione breve può avvenire, inoltre, tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. Approfondiremo questo aspetto nella sezione Gestione tramite intermediari immobiliari e Gestione tramite portali telematici. Per un approfondimento, consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato a questo link e a questo link.
La disciplina fiscale prevista dal decreto legge n. 50/2017 si applica sia quando i contratti sono conclusi direttamente tra il proprietario (o il sublocatore o il comodatario) e i locatari sia quando per la loro stipula o per il pagamento dei canoni o dei corrispettivi intervengono soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici. In tali situazioni, la legge ha individuato precisi adempimenti nei confronti di questi soggetti.
La legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha successivamente modificato il decreto legge n. 50/2017, introducendo alcune novità che riguardano l’aliquota dell’imposta sostitutiva (dovuta da chi sceglie il regime della cedolare secca per la tassazione dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve) e gli adempimenti a carico degli intermediari non residenti.
È importante ricordare, infine, che dal 2021 l’applicabilità della cedolare secca alle locazioni brevi è prevista solo se nell’anno si destinano a questa finalità al massimo quattro appartamenti. Oltre questa soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale. Di seguito l’elenco della normativa contenente la disciplina in materia di locazione breve:
Circolari e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Legge Regionale (Sicilia)
La mancata acquisizione del CIN prevede una sanzione pecuniaria che va da 800,00 a 8.000,00 euro in relazione alle dimensioni della struttura
La mancata indicazione ed esposizione del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro in relazione alle dimensioni della struttura, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata, insieme all’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato
In assenza di estintore e di dispositivi per la rilevazione dei gas, è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria che va da €600 a €6.000 per ciascuna violazione accertata
La mancata presentazione della SCIA è punita con una sanzione pecuniaria che va da 2.000,00 a 10.000,00 euro, in relazione alle dimensioni della struttura
La locazione di 5 o più alloggi comporta inoltre:
Per l’applicazione della disciplina fiscale prevista dal decreto legge n. 50/2017 sulle locazioni brevi è irrilevante il fatto che il contratto sia concluso direttamente dal proprietario dell’immobile o tramite un soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, o che gestisce un portale telematico, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con i titolari di immobili da locare.
Gli intermediari immobiliari sono gli operatori (sia in forma individuale che in forma associata) che mettono in contatto persone in cerca di un alloggio con i proprietari di immobili da affittare per periodi brevi; pertanto, gli intermediari operano per conto del proprietario, configurando un’ipotesi di sostituzione tributaria. L’obbligazione tributaria è posta a carico del sostituto, soggetto diverso da colui che realizza il presupposto del tributo (definito invece sostituito), nonché, nell’eventualità in cui il locatario opti per la cedolare secca in dichiarazione, di regime fiscale sostitutivo. Qualora il proprietario non eserciti l’opzione per la cedolare secca, continua ad applicarsi il regime ordinario Irpef, ma rimane l’obbligo di effettuare la ritenuta a carico degli intermediari e dei gestori telematici, anche se quest’ultima rappresenta un mero acconto sull’Irpef liquidata in dichiarazione.
Obblighi degli intermediari
L’intervento, nella stipula del contratto di locazione, di un intermediario immobiliare, comporta a suo carico precisi adempimenti individuati dal decreto n. 50/2017, ovvero:
• comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite (nome, cognome e codice fiscale del locatore; durata del contratto; indirizzo dell’immobile; importo del corrispettivo lordo), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet della stessa Agenzia. La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.
Attenzione: gli intermediari sono tenuti a richiedere i dati del contratto ma non sono tenuti a verificarne l’autenticità: pertanto, il locatore è il solo responsabile della corretta tassazione del reddito e veridicità delle proprie dichiarazioni.
tuttavia, non tutti gli intermediari che agevolano l’incontro tra domanda e offerta di abitazione sono tenuti alla trasmissione dei dati, ma solo quelli che, oltre a tale attività, danno un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo (ad esempio, l’intermediario ha l’obbligo di comunicare i dati del contratto se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo all’offerta di locazione tramite una piattaforma online)
• 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
• 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017 (come successivamente modificato e integrato) ha individuato le modalità con le quali gli intermediari devono assolvere gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento, certificazione e dichiarazione delle ritenute operate.
La comunicazione dei dati e l’effettuazione della ritenuta sono a carico dell’intermediario al quale il locatore ha affidato l’incarico, anche quando lo stesso intermediario si avvale, a sua volta, di altri intermediari. Per esempio, l’agente immobiliare che ha ricevuto dal proprietario dell’immobile l’incarico di locarlo è tenuto a comunicare i dati del contratto ed effettuare la ritenuta, anche se inserisce l’offerta di locazione su una piattaforma online. Infatti l’uso della piattaforma online costituisce una modalità di esercizio dell’attività di intermediazione nei confronti del locatore; l’agente dovrà informare il gestore della piattaforma della veste in cui opera, in modo da non fargli operare la ritenuta sul canone e comunicare i dati del contratto concluso
Nel caso in cui l’immobile appartenga a più proprietari, ma solo uno degli stessi abbia stipulato il contratto di locazione, la ritenuta va operata e certificata solo nei confronti di quest’ultimo. Pertanto il soggetto intestatario del contratto dovrà indicare la ritenuta subita nella sua dichiarazione dei redditi.
In caso di recesso dal contratto, se la ritenuta è già stata operata, versata e certificata dall’intermediario, è recuperata dal locatore in sede di dichiarazione dei redditi o chiesta a rimborso. Se la disdetta del contratto è antecedente alla certificazione della ritenuta, invece, potrà essere restituita al locatore e recuperata dall’intermediario in compensazione
Soggetti coinvolti
Le regole per i soggetti non residenti sono le seguenti:
Versamento della ritenuta
Modalità e tempistiche per il versamento della ritenuta
La ritenuta deve essere versata con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata
L’intermediario può effettuare un unico versamento cumulativo relativo all’importo delle ritenute operate in ciascun mese. L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1919” da utilizzare per il versamento (risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017).
Il codice va riportato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
Esempio di compilazione del modello F24:
importo da versare: 300 euro
anno cui si riferisce la ritenuta: 2024
mese di riferimento: gennaio
Fonte: Agenzia delle Entrate
Se la ritenuta è versata dal rappresentante fiscale, occorre osservare le seguenti indicazioni:
• nella sezione “Contribuente” del modello F24, nel campo “codice fiscale”, va indicato quello del soggetto rappresentato, intestatario della delega
• il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo” del codice “72”
Inoltre, con la stessa risoluzione sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento. In particolare, deve essere utilizzato:
• il codice tributo “1628” per il recupero in compensazione, mediante il modello F24, delle eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno;
• il codice tributo “6782” per il recupero in compensazione delle eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell’anno successivo.
In caso di utilizzo di una piattaforma per la prenotazione degli ospiti (come ad esempio Airbnb o Booking), è importante tenere a mente che detti portali applicano una commissione a carico dell’ospite al momento del pagamento per i costi del servizio, oltre a una commissione che rimane a carico del proprietario. Pertanto, la somma ricevuta dal proprietario non coinciderà con quella pagata dall’ospite a favore della piattaforma web di prenotazione. In questi casi l’ospite riceverà e potrà scaricare direttamente dai portali la ricevuta fiscale pari all’intero importo pagato. In sede di dichiarazione dei redditi, basterà conservare l’estratto conto bancario contenente tutte le operazioni bancarie di accredito ricevute dalla piattaforma web.
Cosa sono le locazioni brevi?
Le locazioni brevi sono una particolare tipologia di contratti che trova la sua disciplina fiscale nell’art. 4 del suddetto decreto legge n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, concernente la “locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online“. Se rispettati tali requisiti, consentono l’opzione del regime fiscale agevolato a cedolare secca al 21% (solo sul primo alloggio) o al 26% (a partire dal secondo alloggio)
Quali sono gli adempimenti per le locazioni brevi?
Si rimanda alla sezione dell’articolo Adempimenti e agevolazioni fiscali; sanzioni
Qual è la normativa di riferimento per le locazioni brevi?
Si rimanda alla sezione dell’articolo Normativa
Quali sanzioni si rischiano in caso di inadempienza?
Si rimanda alla sezione dell’articolo Adempimenti e agevolazioni fiscali; sanzioni
Quali servizi possono essere inclusi nei contratti di locazione breve?
È consentita la prestazione di “servizi accessori”, ovvero, all’inizio e alla fine del rapporto di locazione e non durante la permanenza dell’ospite, la “fornitura di biancheria e di pulizia dei locali”, nonché di altri servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, quali la fornitura di utenze, wi-fi e aria condizionata.
È esclusa, invece, la fornitura di servizi aggiuntivi che non sono connessi con le finalità residenziali dell’immobile, come ad esempio la fornitura di colazione, la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti, ecc., che configurerebbero attività d’impresa, e nello specifico attività imprenditoriale di ricezione turistico alberghiera (case vacanze, bed & breakfast e affittacamere).
Come si gestiscono le locazioni brevi tramite intermediari immobiliari o portali telematici?
Si rimanda alle sezioni dell’articolo Gestione tramite intermediari immobiliari e Gestione tramite portali telematici
Quali sono le categorie catastali degli immobili che possono essere oggetto di locazione breve?
Le categorie catastali ad uso abitativo da A1 ad A11, ad esclusione della categoria A10.
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