Locazioni brevi: adempimenti e requisiti necessari

Carolina Nicosia Carolina Nicosia
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Febbraio 24, 2025
Disbrigo Check-in & Burocrazia Locazioni brevi: adempimenti e requisiti necessari

Adempimenti necessari per le locazioni brevi. Dalla normativa di riferimento alle possibili sanzioni, questa guida ti fornirà tutte le informazioni di cui hai bisogno

Definizione e caratteristiche

Il decreto legge n. 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, che hanno una durata non superiore a 30 giorni: le cosiddette “locazioni brevi”. Pertanto, le locazioni brevi sono una particolare tipologia di contratti che trova la sua definizione normativa nell’art. 4 del suddetto decreto legge n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017:

Da tale definizione possiamo delineare le seguenti caratteristiche principali:

1. è prevista una durata non superiore a 30 giorni, riferita alla somma dei contratti nell’arco dell’anno solare stipulati nei confronti dello stesso soggetto (e non alla somma dei contratti stipulati a più soggetti);

  • Ci si può avvalere del regime agevolato anche per la sublocazione di un immobile, ma a condizione che vi sia consenso scritto da parte del proprietario o del comodatario; lo stesso vale per l’usufruttuario, che ha la piena disponibilità dell’immobile.
  • Nel caso di comproprietà, i locatori che non optano per la cedolare secca, hanno l’obbligo di versare l’imposta di registro sul canone pro quota, e in tal caso sarà comunque necessario il versamento dell’imposta di bollo sul contratto di locazione.

3. è ammessa la locazione di immobili che possiedono una destinazione da A1 ad A11, ovvero “catastalmente” abitativa, nonché le relative pertinenze. Sono pertanto esclusi gli immobili che, pur essendo “abitativi di fatto”, appartengono a una categoria catastale non abitativa, come la A10 (uffici o studi privati), nonché singole stanze dell’abitazione.

4. è consentita la locazione di un numero massimo di 4 alloggi; nonché

5. la fornitura di servizi accessori, all’inizio e alla fine del rapporto di locazione (e non durante la permanenza dell’ospite), quali la “fornitura di biancheria e di pulizia dei locali”, nonché di altri servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, mentre è esclusa la fornitura di servizi aggiuntivi che non sono connessi con le finalità residenziali dell’immobile (come la fornitura di colazione, la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti, ecc.) che configurerebbero attività imprenditoriale di ricezione turistico alberghiera (case vacanze, bed & breakfast e affittacamere).

6. L’attività di locazione deve essere saltuaria e non avere carattere professionale.

Gli ultimi tre punti sono necessari ai fini dell’esclusione della presunzione di imprenditorialità, che, se accertata, comporta adempimenti e regimi fiscali differenti. Per un approfondimento si consiglia la lettura del nostro articolo dedicato

Normativa


La disciplina fiscale prevista dal decreto legge n. 50/2017 si applica sia quando i contratti sono conclusi direttamente tra il proprietario (o il sublocatore o il comodatario) e i locatari sia quando per la loro stipula o per il pagamento dei canoni o dei corrispettivi intervengono soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici. In tali situazioni, la legge ha individuato precisi adempimenti nei confronti di questi soggetti.

La legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) ha successivamente modificato il decreto legge n. 50/2017, introducendo alcune novità che riguardano l’aliquota dell’imposta sostitutiva (dovuta da chi sceglie il regime della cedolare secca per la tassazione dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve) e gli adempimenti a carico degli intermediari non residenti.

È importante ricordare, infine, che dal 2021 l’applicabilità della cedolare secca alle locazioni brevi è prevista solo se nell’anno si destinano a questa finalità al massimo quattro appartamenti. Oltre questa soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale. Di seguito l’elenco della normativa contenente la disciplina in materia di locazione breve:

  • il documento esplicativo dell’Agenzia delle Entrate
  • l’art. 4 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo)
  • l’art. 1 comma 595 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che fissa il numero massimo di alloggi gestibili con il regime fiscale della locazione breve
  • la circolare esplicativa 10/E dell’Agenzia delle Entrate
  • la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) – Art. 1, comma 595 abrogativo del comma 3 bis art. 4 della legge 96/2017
  • la Legge 15 dicembre 2023, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) – Art. 13 ter
  • la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) – Art. 1, comma 63
  • il Decreto di attuazione della L. 191/2023 ai sensi dell’art. 13 ter, comma 13 per interoperabilità banche dati nazionale e regionali approvato in Conferenza Stato-Regioni il 30 maggio 2023 e diventerà operativo, ai sensi del comma 15, a decorrere dal 60° giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del codice identificativo nazionale (cd. CIN)
  • il Comunicato stampa del 30 maggio del Ministero del Turismo con cui si informa del parere favorevole emesso sul decreto relativo all’interoperabilità BDSR con avvio sperimentale per la Regione Puglia a partire dal 3 giugno 2024
  • il Comunicato in G.U. n 138 del 14 giugno 2024 del Ministero del Turismo circa la disponibilità de D.M del 6 giugno 2024 n. prot. 16726 per l’interoperabilita’ BDSR – Termine concordato con il Ministero del Turismo 1° settembre 2024

Circolari e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Legge Regionale (Sicilia)

  • Legge regionale della Sicilia in tema di turismo (L. reg. 27/96) non disciplina le locazioni turistiche;
  • il Decreto Assessoriale 17.7.22 n.1783, introducendo gli adempimenti amministrativi legati al CIR e alla comunicazione dei flussi turistici ai fini Istat, fornisce la definizione di “alloggi per uso turistico”, ovvero tutte le unità immobiliari, anche di proprietà di singoli soggetti, non soggette a classificazione, situate in immobili o parti di immobile, all’interno delle quali è offerta ospitalità e/o soggiorno per un periodo inferiore a 30 giorni di cui all’art. 4 del DL n. 50/2017.
Contratto locazione breve

Adempimenti e agevolazioni fiscali; sanzioni

  • Non è previsto alcun modello contrattuale obbligatorio a cui attenersi;
  • la registrazione del contratto è facoltativa, se non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata; fermo restando che, ogni caso, il relativo canone andrà comunque riportato nella dichiarazione dei redditi al fine della liquidazione delle relative imposte.
  • Così come per locazioni in forma imprenditoriale, è previsto l’obbligo delle comunicazioni in questura delle generalità degli ospiti attraverso il portale “AlloggiatiWeb”, la cui iscrizione è richiesta al fine di essere in regola, in base a quanto previsto dall’art.109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Qui l’articolo dedicato.
  • Rilascio della ricevuta all’ospite nel caso di pagamento in contanti per un importo massimo, nel 2024, di 5000 euro (superato il quale è obbligatorio il pagamento con mezzo tracciato). In caso di pagamento con mezzo tracciato (bonifico, assegno, vaglia, ecc.) la ricevuta va rilasciata solo su richiesta. Inoltre, è prevista l’applicazione di una marca da bollo da 2 euro sulla ricevuta qualora l’importo della locazione superi la somma di € 77,47;
  • applicazione dell’imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno;
  • obbligo di trasmissione dei dati relativi ai contratti. Obbligatoria in quasi tutte le regioni per tutti gli affitti brevi la comunicazione al sistema statistico regionale delle presenze e delle assenze degli ospiti. Alcune regioni estendono questo obbligo anche alle locazioni turistiche superiori a 30 giorni: qui l’elenco completo.
  • Nel caso in cui le locazioni brevi siano gestite tramite intermediari immobiliari, sono previste norme specifiche di cui tratteremo al capitolo “Gestione delle locazioni brevi tramite intermediari immobiliari”.
  • Obbligo di acquisizione del CIN (Codice Identificativo Nazionale), istituito dall’art. 13 ter del D.L. 18 dicembre 2023 n. 145 (cd. Decreto Anticipi), tramite la Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), consultabile sul portale del Ministero del Turismo previa registrazione con SPID o CIE. In seguito alla registrazione, vanno inseriti i dati dell’immobile, inclusi la destinazione d’uso, l’ubicazione e le caratteristiche; al termine, viene generato il codice identificativo, che sarà univoco e valido per tutte le piattaforme di affitto e pubblicità dell’alloggio. Questo obbligo si applica a tutte le tipologie di strutture ricettive, gli affitti brevi inferiori ai 30 giorni e le locazioni ad uso turistico superiori ai 30 giorni.

La mancata acquisizione del CIN prevede una sanzione pecuniaria che va da 800,00 a 8.000,00 euro in relazione alle dimensioni della struttura

  • Obbligo di pubblicizzazione: il codice CIN deve essere esposto anche all’esterno dello stabile in cui è collocato l’alloggio, oltre ad essere indicato in ogni annuncio online.

La mancata indicazione ed esposizione del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro in relazione alle dimensioni della struttura, applicata per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale la violazione sia stata accertata, insieme all’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato

  • Obblighi in materia di sicurezza antincendio: si applicano sia alle strutture gestite in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, nell’ambito degli affitti brevi inferiori ai 30 giorni e delle locazioni ad uso turistico superiori ai 30 giorni.

In assenza di estintore e di dispositivi per la rilevazione dei gas, è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria che va da €600 a €6.000 per ciascuna violazione accertata

  • In caso di locazione di 5 o più alloggi (e dunque in forma imprenditoriale), scatta l’obbligo di presentazione della SCIA. Il decreto Anticipi, n. 145 del 18.10.2023, convertito in legge n. 191/2023 e collegato alla Legge di Bilancio 2024, al fine di garantire la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, oltre che contrastare forme irregolari di ospitalità e sicurezza del territorio, stabilisce regole precise su tutte le tipologie ricettive. Si prevede, infatti, che chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, la locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l’attività.

La mancata presentazione della SCIA è punita con una sanzione pecuniaria che va da 2.000,00 a 10.000,00 euro, in relazione alle dimensioni della struttura

La locazione di 5 o più alloggi comporta inoltre:

  • l’apertura della partita IVA;
  • l’iscrizione al Registro delle Imprese;
  • l’esclusione dell’applicazione del regime fiscale con cedolare secca per gli affitti brevi; tuttavia, è possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’attività.

Gestione tramite intermediari immobiliari

Per l’applicazione della disciplina fiscale prevista dal decreto legge n. 50/2017 sulle locazioni brevi è irrilevante il fatto che il contratto sia concluso direttamente dal proprietario dell’immobile o tramite un soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, o che gestisce un portale telematico, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con i titolari di immobili da locare.

Gli intermediari immobiliari sono gli operatori (sia in forma individuale che in forma associata) che mettono in contatto persone in cerca di un alloggio con i proprietari di immobili da affittare per periodi brevi; pertanto, gli intermediari operano per conto del proprietario, configurando un’ipotesi di sostituzione tributaria. L’obbligazione tributaria è posta a carico del sostituto, soggetto diverso da colui che realizza il presupposto del tributo (definito invece sostituito), nonché, nell’eventualità in cui il locatario opti per la cedolare secca in dichiarazione, di regime fiscale sostitutivo. Qualora il proprietario non eserciti l’opzione per la cedolare secca, continua ad applicarsi il regime ordinario Irpef, ma rimane l’obbligo di effettuare la ritenuta a carico degli intermediari e dei gestori telematici, anche se quest’ultima rappresenta un mero acconto sull’Irpef liquidata in dichiarazione.

Obblighi degli intermediari

L’intervento, nella stipula del contratto di locazione, di un intermediario immobiliare, comporta a suo carico precisi adempimenti individuati dal decreto n. 50/2017, ovvero:

comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve stipulati per il loro tramite (nome, cognome e codice fiscale del locatore; durata del contratto; indirizzo dell’immobile; importo del corrispettivo lordo), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet della stessa Agenzia. La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.

Attenzione: gli intermediari sono tenuti a richiedere i dati del contratto ma non sono tenuti a verificarne l’autenticità: pertanto, il locatore è il solo responsabile della corretta tassazione del reddito e veridicità delle proprie dichiarazioni.

tuttavia, non tutti gli intermediari che agevolano l’incontro tra domanda e offerta di abitazione sono tenuti alla trasmissione dei dati, ma solo quelli che, oltre a tale attività, danno un supporto professionale o tecnico informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo (ad esempio, l’intermediario ha l’obbligo di comunicare i dati del contratto se il conduttore ha accettato la proposta di locazione tramite l’intermediario stesso o aderendo all’offerta di locazione tramite una piattaforma online)

  • operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21%, a titolo d’acconto sull’ammontare dei canoni o dei corrispettivi lordi dovuti per la locazione e indicati nel contratto, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario, al momento del pagamento al beneficiario della somma richiesta per l’affitto.
  • Se il pagamento avviene con assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie su cui operare la ritenuta, non è tenuto a tale adempimento anche quando l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite. La mancata applicazione della ritenuta da parte dell’intermediario comporta la sanzione amministrativa indicata nell’art. 14 del decreto legislativo n. 471/97, fermo restando il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
  • rilasciare la certificazione al locatore dell’ammontare delle ritenute operate (ai sensi dell’articolo 4 del Dpr 322/1998). In questo modo, i soggetti che operano la ritenuta assolvono anche l’obbligo di comunicazione dei dati.
  • Inoltre, gli intermediari che sono intervenuti nella stipula del contratto e/o nell’incasso dei canoni o dei corrispettivi hanno un obbligo di conservazione degli elementi posti a base delle informazioni da comunicare e dei dati relativi ai pagamenti o ai corrispettivi incassati per tutto il periodo previsto per la notifica di un avviso di accertamento (art. 43 del Dpr 600/1973). Pertanto, i dati devono essere conservati fino al:

• 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

• 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla

La comunicazione dei dati e l’effettuazione della ritenuta sono a carico dell’intermediario al quale il locatore ha affidato l’incarico, anche quando lo stesso intermediario si avvale, a sua volta, di altri intermediari. Per esempio, l’agente immobiliare che ha ricevuto dal proprietario dell’immobile l’incarico di locarlo è tenuto a comunicare i dati del contratto ed effettuare la ritenuta, anche se inserisce l’offerta di locazione su una piattaforma online. Infatti l’uso della piattaforma online costituisce una modalità di esercizio dell’attività di intermediazione nei confronti del locatore; l’agente dovrà informare il gestore della piattaforma della veste in cui opera, in modo da non fargli operare la ritenuta sul canone e comunicare i dati del contratto concluso

Nel caso in cui l’immobile appartenga a più proprietari, ma solo uno degli stessi abbia stipulato il contratto di locazione, la ritenuta va operata e certificata solo nei confronti di quest’ultimo. Pertanto il soggetto intestatario del contratto dovrà indicare la ritenuta subita nella sua dichiarazione dei redditi.

In caso di recesso dal contratto, se la ritenuta è già stata operata, versata e certificata dall’intermediario, è recuperata dal locatore in sede di dichiarazione dei redditi o chiesta a rimborso. Se la disdetta del contratto è antecedente alla certificazione della ritenuta, invece, potrà essere restituita al locatore e recuperata dall’intermediario in compensazione

gestione locazione tramite intermediari immobiliari

Soggetti coinvolti

Le regole per i soggetti non residenti sono le seguenti:

  • i soggetti non residenti (residenti UE ed extra-UE), che hanno una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti ad adempiere agli stessi obblighi di quelli residenti;
  • i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, privi di una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale in Italia;
  • i soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione, assolvono agli adempimenti previsti tramite detta stabile organizzazione; in mancanza del riconoscimento di una stabile organizzazione nell’Unione europea, tali soggetti, in qualità di responsabili d’imposta, assolvono agli adempimenti nominando un rappresentante fiscale (individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del Dpr n. 600/1973).

Versamento della ritenuta

Modalità e tempistiche per il versamento della ritenuta

La ritenuta deve essere versata con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata

Il codice va riportato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

Esempio di compilazione del modello F24:

importo da versare: 300 euro

anno cui si riferisce la ritenuta: 2024

mese di riferimento: gennaio

Modello F24

Fonte: Agenzia delle Entrate

Se la ritenuta è versata dal rappresentante fiscale, occorre osservare le seguenti indicazioni:

• nella sezione “Contribuente” del modello F24, nel campo “codice fiscale”, va indicato quello del soggetto rappresentato, intestatario della delega

• il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo” del codice “72”

Inoltre, con la stessa risoluzione sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento. In particolare, deve essere utilizzato:

• il codice tributo “1628” per il recupero in compensazione, mediante il modello F24, delle eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno;

• il codice tributo “6782” per il recupero in compensazione delle eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell’anno successivo.

Gestione tramite portali telematici

In caso di utilizzo di una piattaforma per la prenotazione degli ospiti (come ad esempio Airbnb o Booking), è importante tenere a mente che detti portali applicano una commissione a carico dell’ospite al momento del pagamento per i costi del servizio, oltre a una commissione che rimane a carico del proprietario. Pertanto, la somma ricevuta dal proprietario non coinciderà con quella pagata dall’ospite a favore della piattaforma web di prenotazione. In questi casi l’ospite riceverà e potrà scaricare direttamente dai portali la ricevuta fiscale pari all’intero importo pagato. In sede di dichiarazione dei redditi, basterà conservare l’estratto conto bancario contenente tutte le operazioni bancarie di accredito ricevute dalla piattaforma web.

FAQ

Cosa sono le locazioni brevi?

Quali sono gli adempimenti per le locazioni brevi?

Si rimanda alla sezione dell’articolo Adempimenti e agevolazioni fiscali; sanzioni

Qual è la normativa di riferimento per le locazioni brevi?

Si rimanda alla sezione dell’articolo Normativa

Quali sanzioni si rischiano in caso di inadempienza?

Si rimanda alla sezione dell’articolo Adempimenti e agevolazioni fiscali; sanzioni

Quali servizi possono essere inclusi nei contratti di locazione breve?

È consentita la prestazione di “servizi accessori”, ovvero, all’inizio e alla fine del rapporto di locazione e non durante la permanenza dell’ospite, la “fornitura di biancheria e di pulizia dei locali”, nonché di altri servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, quali la fornitura di utenze, wi-fi e aria condizionata.
È esclusa, invece, la fornitura di servizi aggiuntivi che non sono connessi con le finalità residenziali dell’immobile, come ad esempio la fornitura di colazione, la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti, ecc., che configurerebbero attività d’impresa, e nello specifico attività imprenditoriale di ricezione turistico alberghiera (case vacanze, bed & breakfast e affittacamere).


Come si gestiscono le locazioni brevi tramite intermediari immobiliari o portali telematici?

Si rimanda alle sezioni dell’articolo Gestione tramite intermediari immobiliari e Gestione tramite portali telematici

Quali sono le categorie catastali degli immobili che possono essere oggetto di locazione breve?

Le categorie catastali ad uso abitativo da A1 ad A11, ad esclusione della categoria A10.

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